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Progetti di servizio civile nazionale e procedure di selezione dei volontari

di Redazione

Progetti di servizio civile nazionale e procedure di selezione dei volontari Circ. P.C.M. – Ufficio nazionale servizio civile 8.4.2004 Introduzione generale La fase transitoria del servizio civile nazionale, prevista dalla legge n. 64 del 2001, si avvia a conclusione, avendo fatto registrare risultati lusinghieri in termini di enti coinvolti, di progetti realizzati e soprattutto di volontari e volontarie impegnate. L’esigenza di consolidare questa esperienza e di valorizzarne gli aspetti migliori ha condotto fra l’altro ad introdurre di recente la disciplina dell’accreditamento, con la quale si richiede agli enti che intendono presentare progetti di servizio civile nazionale di dimostrare il possesso di organizzazione, risorse e competenze specificamente dedicate. Con la circolare sull’accreditamento del 10 novembre 2003 si è richiesto inoltre che determinate funzioni – progettazione, selezione, formazione, tutoraggio, monitoraggio e valutazione – siano affidate a professionisti di esperienza documentata e, nel caso degli enti di maggiori dimensioni, secondo sistemi previamente sottoposti alla verifica dell’Ufficio nazionale per il servizio civile (d’ora in avanti, Ufficio). L’inserimento nell’albo provvisorio degli enti di servizio civile è infine subordinato alla sottoscrizione di una “carta di impegno etico”, che intende assicurare una comune visione delle finalità del servizio civile nazionale e delle sue modalità di svolgimento, in un patto stretto con l’Ufficio nazionale e i giovani. La disciplina sull’accreditamento, di cui si va completando la prima fase di attuazione, ha come risultato atteso il miglioramento della qualità dell’esperienza proposta ai giovani e comporta, come è evidente, non poche ricadute sul contenuto dei progetti. Questa circolare interviene perciò a dettare nuove regole per la presentazione, l’approvazione e l’attuazione dei progetti di servizio civile nazionale, adeguando la disciplina precedente alle novità introdotte dal sistema dell’accreditamento. Si intende inoltre rispondere, con l’occasione, alla necessità di introdurre nuovi e più stringenti criteri di selezione dei progetti, in considerazione della crescente sproporzione tra le richieste di accedere al sistema del servizio civile e le risorse finanziarie disponibili. CAPO I I progetti di servizio civile nazionale 1. Progetti di servizio civile nazionale Possono presentare progetti di servizio civile nazionale esclusivamente gli enti iscritti ad una delle quattro classi di accreditamento previste dall’albo nazionale provvisorio istituito con la circolare 10 novembre 2003, n.53529/I.1 recante: “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”. I progetti possono essere presentati esclusivamente per le sedi di attuazione già accreditate e per uno dei settori individuati nell’allegato 3. I progetti presentati da enti non iscritti all’albo provvisorio, oppure presentati da enti accreditati, da realizzarsi in sedi di attuazione non ancora accreditate, ovvero in settori diversi da quelli individuati nell’allegato 3 alla presente circolare non saranno presi in considerazione. I progetti di servizio civile hanno una durata annuale. Non è consentito presentare progetti di durata diversa. I progetti dovranno prevedere un orario di attività dei volontari non inferiore alle 25 ore settimanali, ovvero con un monte ore annuo di 1200 ore cui si sommano 20 giorni di permesso retribuito. Nel caso in cui si opti per la soluzione del monte ore annuo, i volontari dovranno essere comunque impiegati in modo continuativo per almeno 12 ore settimanali. Le attività previste dai progetti devono essere condotte nel rispetto della normativa del settore cui si riferiscono e in materia di sicurezza sul lavoro. Nessun onere economico può essere posto a carico dei volontari, neanche in relazione alla copertura dei costi della formazione o al conseguimento di titoli o altri benefici. E’ assicurata la conclusione dei progetti di durata pluriennale approvati dall’Ufficio prima dell’entrata in vigore della presente circolare. Per le annualità successive alla prima, l’ente titolare del progetto pluriennale approvato deve comunque richiederne, ogni anno, l’inserimento nel bando, facendo riferimento al provvedimento di approvazione originario e producendo una relazione sui risultati conseguiti nell’anno precedente, che sarà valutata dall’Ufficio in relazione al raggiungimento degli obiettivi ed al livello di copertura dei posti dei volontari. Fermo restando il rapporto massimo tra numero di volontari e operatori locali di progetto, di cui al paragrafo 4 della citata circolare del 10 novembre 2003, per ogni singolo progetto il numero dei volontari richiesti non potrà essere inferiore alle quattro unità. In relazione alle esigenze di cui al successivo capoverso i progetti potranno prevedere: a) il vitto e alloggio; b) il solo vitto. Le esigenze dei servizi di vitto e alloggio o del solo vitto dovranno essere specificate nei progetti, distinte per singola sede di attuazione e giustificate dalle caratteristiche del progetto, dalla presenza di volontari residenti in località diverse da quella di realizzazione, dalle modalità di prestazione del servizio e dall’ubicazione della sede. All’atto della trasmissione della graduatoria dei volontari, di cui al successivo paragrafo 8.4, l’ente dovrà specificare accanto ai nomi dei singoli volontari selezionati il regime di vitto e alloggio, di solo vitto, ovvero senza vitto e alloggio. … 2. Redazione dei progetti I progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia dovranno essere redatti secondo la scheda di progetto di cui all’ allegato 1. La scheda dovrà essere firmata dal progettista e dal legale rappresentante dell’ente o dal responsabile nazionale del servizio civile indicato in sede di accreditamento, e dovrà, tra l’altro, contenere le seguenti informazioni: – denominazione dell’ente, completa della ragione sociale; – codice identificativo dell’ente e classe di iscrizione all’albo nazionale provvisorio; – titolo del progetto; – sedi di attuazione del progetto con relativi operatori locali di progetto; – descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto rispetto a situazioni date definite attraverso indicatori misurabili; – numero dei volontari da impiegare nel progetto; – il settore d’impiego, la tipologia dell’intervento, gli obiettivi generali e specifici da raggiungere, la descrizione delle attività e dell’organizzazione, gli strumenti utilizzati e le modalità operative; – la specificazione dei requisiti e delle pregresse esperienze eventualmente richiesti ai candidati volontari per la partecipazione al progetto, coerenti con il livello di complessità e di specializzazione dello stesso; – il dettaglio dell’attività formativa generale (minimo 25 ore) e specifica prevista per i volontari; – il dettaglio delle attività di monitoraggio e dei metodi di verifica interna del progetto e dei suoi risultati, in relazione sia agli obiettivi dichiarati che al miglioramento delle conoscenze e delle capacità che deve essere assicurato ai volontari; – modalità di pubblicizzazione del progetto; – eventuali crediti formativi, tirocini ed altri benefici per i volontari previsti dal progetto, ivi comprese le specifiche competenze e professionalità maturate durante l’espletamento del servizio, validi ai fini del curriculum vitae. In nessun caso può essere prevista tra gli incentivi l’ipotesi di integrazione del compenso; – eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari. Benché alcuni degli elementi richiamati siano già stati sottoposti alla valutazione dell’Ufficio nazionale in sede di accreditamento, è opportuno che vengano ripetuti al momento della predisposizione del progetto, per esigenze di informazione e di trasparenza nei confronti dei giovani interessati a parteciparvi. Oltre alla scheda citata, l’ente dovrà inviare alla seguente casella di posta elettronica: (volontari@serviziocivile.it) il progetto secondo lo schema del file in excel scaricabile dalla sezione modulistica del sito dell’Ufficio. 3. Modalità di presentazione I progetti di servizio civile nazionale dovranno essere inoltrati all’Ufficio mediante apposita istanza firmata dal legale rappresentante dell’ente o dal responsabile del servizio civile nazionale dichiarato in sede di accreditamento. In particolare, nell’istanza di presentazione dei progetti dovranno essere indicati: – denominazione dell’ente, completa della ragione sociale; – codice identificativo dell’ente e classe di iscrizione all’albo nazionale provvisorio; – indirizzo della sede centrale dell’ente; – dati anagrafici del legale rappresentante o del responsabile del servizio civile nazionale dichiarato in sede di accreditamento; – titoli dei progetti presentati e numero dei volontari richiesti, ripartiti per singoli progetti e per ogni singola sede di attuazione; – dichiarazione di aver inviato alla casella di posta elettronica dell’Ufficio (volontari@serviziocivile.it) il file excel relativo ai singoli progetti; – dichiarazione del legale rappresentante dell’ente o del responsabile del servizio civile nazionale il quale, sotto la personale responsabilità, attesti il numero di volontari richiesti con i progetti approvati per il primo semestre 2004 ed inseriti nei bandi del 31 ottobre e 5 dicembre 2003, ripartiti per provincia; – elenco della documentazione allegata. Oltre all’istanza di cui al precedente capoverso, gli enti dovranno inviare l’eventuale documentazione relativa all’accreditamento che, ai sensi della circolare del 10 dicembre 2003 e delle note esplicative pubblicate sul sito dell’Ufficio il 17 dicembre 2003, può essere trasmessa al momento della presentazione dei progetti. I progetti, completi di tutta la documentazione richiesta, potranno essere presentati direttamente all’Ufficio, ovvero inviati a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ufficio nazionale per il servizio civile – Via San Martino della Battaglia n. 6 – 00185 ROMA, con indicazione del riferimento in calce a sinistra della busta di invio “Progetti di servizio civile volontario”. Le domande dovranno pervenire entro i termini indicati al successivo paragrafo 6. Quelle pervenute successivamente ai termini previsti non saranno prese in considerazione. 4. I progetti di servizio civile nazionale all’estero I progetti di servizio civile nazionale all’estero dovranno essere redatti secondo la scheda di progetto di cui all’allegato 2. Oltre a quanto previsto dal precedente paragrafo 2 per quanto riguarda i progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia, quelli all’estero dovranno contenere, tra l’altro, le seguenti informazioni: – vitto e alloggio nella sede del paese estero. Le amministrazioni dello Stato potranno presentare progetti che non prevedono i predetti servizi. In questo caso i volontari riceveranno direttamente un rimborso forfettario per le spese sostenute; – l’individuazione del partner estero con il quale è realizzato il progetto; – le forme di partnership, accordi o protocolli stipulati con il partner estero; può farsi eccezione, sotto questo punto di vista, a quanto previsto dalla disciplina sull’accreditamento, nel senso che la dimostrazione dei rapporti che intercorrono tra ente titolare dell’accreditamento e partner estero può avvenire in forme diverse dall’accordo di partenariato; – modalità di collegamento e comunicazione dei volontari in servizio all’estero con la sede italiana dell’ente titolare del progetto; – soluzioni ed accorgimenti adottati per garantire i livelli minimi di sicurezza e di tutela dei volontari all’estero; – modalità di comunicazione all’autorità consolare o diplomatica italiana presso il paese in cui si realizza il progetto della presenza dei volontari in servizio civile; – modalità e tempi di eventuali rientri in Italia durante il periodo di permanenza all’estero dei volontari. Quanto previsto nella presente circolare per la presentazione, redazione, esame, valutazione ed approvazione dei progetti di servizio civile in Italia si applica anche ai progetti di servizio civile all’estero. I criteri di valutazione di cui al paragrafo 5.4 si applicano, peraltro, solo nel caso in cui siano presentati progetti per un numero di posizioni di servizio civile nazionale superiore al contingente annuo stabilito specificamente per l’estero. Nell’approvazione dei progetti di servizio civile nazionale all’estero l’Ufficio terrà conto della situazione di rischio presente nel paese di realizzazione. Sarà corrisposto agli enti un contributo per le spese di gestione per un importo pari al 15% della somma delle indennità per l’estero versate ai volontari e del contributo per vitto e alloggio effettivamente erogato. L’Ufficio rimborserà all’ente le spese del solo viaggio di andata e ritorno e di un unico rientro, se previsto dal progetto durante il periodo di svolgimento del servizio, dall’Italia al paese estero di realizzazione del progetto effettuato in aereo (classe economica), in treno (2^ classe) o con automezzi di linea. L’Ufficio partecipa, altresì, alle spese sostenute dall’ente per le vaccinazioni obbligatorie dei volontari in servizio civile all’estero e alle spese necessarie per i visti e le eventuali tasse d’ingresso. 5. Esame e valutazione dei progetti 5.1 Esame della documentazione relativa all’accreditamento Prima di procedere all’esame del progetto, l’Ufficio verifica l’eventuale documentazione concernente l’accreditamento che l’ente si fosse riservato di inoltrare all’atto di presentazione dei progetti. La incompletezza della predetta documentazione o la non conformità alle disposizioni previste per le singole classi di accreditamento dalla circolare del 10 novembre 2003 e successive integrazioni comporta che: a) l’ente non sarà iscritto nell’albo nazionale provvisorio degli enti accreditati; b) i progetti presentati non saranno presi in considerazione, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 1, in quanto presentati da ente non accreditato. 5.2 Esame della documentazione L’Ufficio, previo esame della documentazione inviata, non procederà alla valutazione di merito dei progetti in presenza delle seguenti anomalie: 1. eccedenza delle posizioni di servizio civile richieste rispetto alla capacità di impiego; 2. mancata o non corretta compilazione dell’istanza di presentazione dei progetti, di cui al precedente paragrafo 3; 3. mancata o non corretta sottoscrizione dell’istanza di presentazione dei progetti da parte del legale rappresentante dell’ente o del responsabile del servizio civile nazionale; 4. mancata o non corretta sottoscrizione della scheda progetto; 5. non corretta redazione della scheda progetto, ivi compreso l’omissione della compilazione di una delle singole voci previste; 6. mancato rispetto della soglia minima del numero di volontari per ogni progetto, di cui al precedente paragrafo 1; 7. mancato rispetto dell’orario minimo settimanale o del monte ore annuo di servizio dei volontari, di cui al precedente paragrafo 1; 8. durata della formazione generale prevista per i volontari inferiore alla soglia minima delle 25 ore; 9. integrazione del compenso, a carico dell’ente, in aggiunta a quello corrisposto dall’Ufficio nazionale; 10. previsione di oneri economici a carico dei volontari. 5.3 Valutazione dei progetti L’ Ufficio adotta le misure organizzative più opportune per la valutazione dei progetti. Nell’ambito delle attività di valutazione di merito non sono approvati i progetti di servizio civile nazionale nel caso in cui : a) le attività previste dai progetti non rientrino in alcuno dei settori contemplati dall’art.1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, come specificati nell’allegato 3 alla presente circolare o non siano comunque riconducibili con immediatezza alle finalità della stessa legge n. 64; b) i progetti non prendano in considerazione le finalità di formazione civica, sociale, culturale e professionale dei volontari di cui all’art.1, lett. e) della citata legge 6 marzo 2001, n. 64; c) risultino assenti, oppure poco chiari o incompleti, in misura da non consentire una compiuta e completa valutazione del progetto, i seguenti elementi previsti dalla scheda progetto: 1) descrizione del contesto territoriale e/o settoriale; 2) obiettivi del progetto; 3) descrizione del progetto e tipologia degli interventi previsti, modalità di impiego dei volontari; 4) modalità e contenuti della formazione dei volontari; 5) descrizione del contesto socio-politico ed economico del paese dove si realizza il progetto(per i soli progetti all’estero); 6) particolari condizioni di rischio connesse alla realizzazione del progetto ed accorgimenti adottati per garantire i livelli minimi di sicurezza e di tutela dei volontari (per i soli progetti all’estero); 7) mancato rispetto del rapporto tra numero di volontari e numero di operatori locali di progetto, oppure impossibilità di riferire esattamente l’operatore locale di progetto alla sede di attuazione in cui è impiegato; 8) mancato rispetto del rapporto tra numero di volontari e numero di tutor, oppure impossibilità di riferire esattamente il tutor alle sedi di attuazione di progetto che è competente a seguire (solo per enti di 1^, 2^ e 3^ classe); d) siano previsti requisiti per l’accesso che non siano giustificati dalle caratteristiche del progetto. La residenza non può in ogni caso essere considerata motivo discriminante per l’accesso o dar luogo a preferenza; e) il progetto sia palesemente inefficace in relazione agli obiettivi dichiarati, o presenti una evidente incoerenza tra gli elementi che lo costituiscono. 5.4 La valutazione di qualità Successivamente all’esame e alla valutazione previsti ai precedenti paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3 i progetti rimasti saranno posti a confronto – indipendentemente dal settore e dall’area geografica di realizzazione – rispetto ad una scala che ne valuti la qualità lungo le sotto elencate tre dimensioni, nonché la coerenza interna complessiva: 1) caratteristiche dei progetti: questa dimensione tende a valutare quali sono le principali caratteristiche dei progetti in termini di capacità progettuale in senso stretto (contesto territoriale e/o settoriale, obiettivi, attività previste e numero dei volontari richiesti); 2) caratteristiche organizzative: questa dimensione tende a valutare i progetti in termini di capacità organizzativa (modalità attuative, controlli e monitoraggio, strumenti di comunicazione e di pubblicizzazione, risorse finanziarie impegnate, ecc…); 3) caratteristiche delle conoscenze acquisite: questa dimensione tende a valutare le conoscenze acquisite dai volontari, in particolare quando siano riconosciuti crediti formativi, tirocini ed altri titoli validi per il curriculum vitae, comunque certificabili. Alle voci più significative della scheda progetto verrà attribuito un punteggio, determinandosi così un punteggio parziale dei progetti per ogni singola dimensione. I punteggi parziali verranno moltiplicati per un coefficiente di ponderazione e sommati tra di loro. Al punteggio così ottenuto sarà sommato un ulteriore punteggio relativo alla coerenza interna e rilevanza dell’intero progetto. Al punteggio finale saranno applicati i seguenti deflettori, commisurati: 1. alla copertura percentuale dei posti banditi calcolata sulla base dei progetti avviati dall’ente nell’anno precedente; 2. alle infrazioni accertate nella gestione dei volontari e nella realizzazione dei progetti (attività poste in essere diverse da quelle previste dai progetti approvati). La griglia di valutazione dei progetti, costruita sulla base della metodologia innanzi illustrata, costituisce parte integrante della presente circolare (allegato 4). Durante la fase di valutazione potranno essere richieste – ove ritenuto necessario – ulteriori documenti o delucidazioni agli enti che hanno presentato i progetti. 5.5 Individuazione dei progetti da inserire nei bandi Al termine delle operazioni di cui al precedente paragrafo 5.4 tutti i progetti avranno un punteggio e saranno disposti secondo l’ordine decrescente rispetto ai punteggi ottenuti. I progetti con il punteggio più elevato fino alla concorrenza delle risorse disponibili per l’anno considerato saranno inseriti nei bandi. 5.6 Deroghe Possono prevedersi deroghe ai termini di presentazione e valutazione dei progetti e ai criteri per la loro approvazione, fermi restando i principi dettati dalla disciplina sull’accreditamento, nei casi specificamente previsti dalla legge o quando vi siano trasferimenti provenienti da soggetti pubblici o privati sul Fondo nazionale per il servizio civile, espressamente finalizzati a progetti dedicati a particolari aree geografiche o attività. In quest’ultimo caso l’Ufficio nazionale e gli enti finanziatori stipulano apposita convenzione. Per quanto riguarda in particolare i progetti di servizio civile nazionale presentati a norma dell’art.1 della legge 27 dicembre 2003 , n. 288 e dell’art. 40, della legge 27 dicembre 2003, n. 289, sono fissate quattro scadenze annue e, fino alla concorrenza del 2% del contingente dei volontari stabilito annualmente, non sono sottoposti alla valutazione di cui al precedente paragrafo 5.4. L’Ufficio si riserva inoltre di modificare i criteri di priorità e le scadenze previste dalla presente circolare per progetti finalizzati all’intervento in favore delle popolazioni colpite da eventi per i quali sia stato dichiarato dal Governo lo stato di calamità. 5.7 Approvazione dei progetti L’Ufficio approverà i progetti dandone tempestiva comunicazione agli enti proponenti. Analoga comunicazione sarà inviata agli enti i cui progetti siano risultati inammissibili o valutati negativamente. Successivamente, l’Ufficio pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco dei progetti approvati da inserire nei bandi individuandoli con le modalità descritte al precedente paragrafo 5.5. L’avvio al servizio dei volontari avverrà alla scadenza che sarà fissata nel bando. Gli enti i cui progetti siano stati approvati ed inseriti nei bandi dovranno tempestivamente comunicare eventuali impedimenti nella realizzazione degli stessi. 6. Tempi e limiti di presentazione dei progetti Gli enti accreditati dovranno far pervenire all’Ufficio i progetti: a) entro il 15 maggio 2004 per i progetti da avviare nel secondo semestre 2004; b) dal 1 agosto al 30 settembre 2004 per i progetti da avviare nel primo semestre 2005. Limitatamente alla prima scadenza, potranno presentare progetti tutti gli enti che, avendo presentato la domanda di accreditamento entro il 31 dicembre 2003, abbiano ricevuto la nota dell’Ufficio nazionale per il servizio civile recante il codice identificativo. Possono in tale ultimo caso essere presentati progetti per le sedi di attuazione che siano state dichiarate all’atto della domanda di accreditamento o successivamente, entro il 30 aprile 2004. Sempre nell’ eventualità che la presentazione del progetto avvenga da parte di un ente per il quale non sia ancora stata ultimata la procedura di accreditamento, non viene meno la possibilità di concludere con tale ente accordi di partenariato o accordi per l’acquisto di servizi, che potranno comunque essere stipulati “in corso di accreditamento”. In relazione all’alto numero di volontari avviati al servizio nei primi mesi dell’anno e alla circostanza che, conseguentemente, residuano per l’anno in corso limitate disponibilità finanziarie, i progetti presentati alla scadenza del prossimo 15 maggio non potranno eccedere il 20% della capacità massima di impiego prevista per ogni classe di accreditamento, da calcolarsi su base annua, a norma del par. 5 della circolare n. 53529/I.1 del 10 novembre 2003. Pertanto potranno essere presentati, per il secondo semestre 2004, progetti per un numero di posizioni di servizio civile che, sommate a quelle già messe a bando per il primo semestre 2004 in data 31 ottobre e 5 dicembre 2003, raggiungano non più di 6 posizioni per gli enti di quarta classe, non più di 40 posizioni per gli enti di terza classe, non più di 140 posizioni per gli enti di seconda classe. Gli enti di prima classe, per i quali non è previsto un tetto al numero di volontari impiegabili, non potranno presentare progetti per un numero di posizioni di servizio civile superiore al 40% dei posti già messi a bando per il primo semestre 2004, aumentato di una quota fissa di 200 per gli enti che hanno accreditato sedi di attuazione in più di tre regioni e di 100 per gli altri (es. l’ente di dimensione nazionale che abbia già avuto approvati progetti per 1000 posti con i bandi di ottobre e dicembre 2003 non potrà richiedere più di 600 posti alla prossima scadenza: 1000×40%=400+200=600; l’ente di dimensione locale che abbia avuto approvati progetti per 500 posti non potrà richiederne più di 300: 500×40%=200+100=300). Devono essere considerati, nel computo dei posti già messi a bando nel primo semestre 2004, anche quelli relativi a progetti di enti che, in base alle norme sull’accreditamento, si configurano come sedi di attuazione dell’ente titolare del progetto. Per i progetti da presentare alla scadenza del 30 settembre 2004, l’Ufficio si riserva la possibilità di emanare ulteriori disposizioni per tenere conto delle risorse effettivamente disponibili e delle modifiche ai criteri di valutazione dei progetti che si dovessero rendere necessarie, anche in relazione alle competenze regionali. CAPO II Selezione ed ammissione al servizio. 7. Bandi di selezione 7.1 Indizione dei bandi L’Ufficio, tenuto conto del contingente dei volontari, stabilito annualmente dal decreto previsto dall’art. 6 della legge 6 marzo 2001, n. 64 e dei progetti approvati ed individuati con le modalità di cui al precedente paragrafo 5.5, renderà noto, mediante la pubblicazione di appositi bandi, il numero dei volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all’estero. Nei singoli bandi oltre al numero dei posti relativi ai progetti approvati ripartiti per enti proponenti saranno stabiliti i tempi e le modalità di selezione dei volontari. 7.2 Pubblicità dei progetti Successivamente alla data di pubblicazione dei bandi, gli enti renderanno accessibili al pubblico i progetti approvati ed inseriti nei bandi mediante la loro pubblicazione in forma integrale sui propri siti internet. L’accesso ai predetti siti dovrà essere gratuito. Gli enti potranno adottare altre forme di pubblicità ritenute idonee a far conoscere al maggior numero di potenziali candidati i progetti approvati. Oltre che sui siti internet degli enti i giovani potranno attingere tutte le informazioni concernenti i progetti approvati presso le sedi di realizzazione degli stessi, con specifico riferimento ai particolari requisiti richiesti ai volontari, ai servizi offerti dagli enti, alle condizioni di espletamento del servizio, nonché agli aspetti organizzativi e gestionali. 8. La selezione dei volontari 8.1 Requisiti di ammissione Potranno partecipare alla selezione per la realizzazione di progetti di servizio civile nazionale le giovani che alla data di scadenza dei bandi: – abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo anno di età; – siano in possesso della cittadinanza italiana; – godano dei diritti civili e politici; – non siano state condannate con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata; – siano in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale, con riferimento allo specifico settore d’impiego per cui intendono concorrere. Potranno, altresì, partecipare alla selezione i giovani che oltre al possesso dei requisiti innanzi elencati siano stati riformati per inabilità al servizio militare in sede di visita di leva, ovvero successivamente a seguito di nuova visita medica. In sede di redazione dei progetti gli enti proponenti potranno richiedere ulteriori specifici requisiti connessi all’attuazione degli stessi: in tal caso, non può derogarsi, per l’accesso alla selezione, al possesso di tali requisiti . I requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione dei limiti di età, mantenuti sino al termine del servizio. Si ricorda che con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2005, del decreto legislativo n. 77 del 2002, e quindi solo a partire dalle selezioni per i progetti il cui avvio sia previsto nel primo semestre del 2005, l’accesso al servizio civile nazionale sarà consentito anche ai ragazzi, e l’età massima sarà di ventotto anni. 8.2 Presentazione delle domande Le domande di partecipazione alla selezione per la realizzazione dei progetti approvati ed inseriti nei singoli bandi dovranno essere inviate direttamente all’indirizzo indicato nel progetto, entro i termini stabiliti dai predetti bandi. Le istanze pervenute oltre i termini stabiliti nei bandi non saranno prese in considerazione. La tempestività della presentazione delle domande sarà accertata dagli enti che realizzano i progetti. Le domande dovranno essere redatte secondo i modelli allegati ai bandi e corredate di tutti i titoli che si ritengono utili ai fini della selezione. La certificazione sanitaria comprovante l’idoneità al servizio non dovrà essere prodotta all’atto di presentazione della domanda ma presentata successivamente alla selezione solo dai candidati risultati idonei selezionati. Gli interessati potranno presentare domanda di selezione per un solo progetto tra quelli indicati nei singoli bandi, a pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui gli stessi si riferiscono. Non potranno presentare domanda i giovani privi dei requisiti richiesti al precedente paragrafo 8.1, quelli che prestano o abbiano già prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, ovvero che abbiano interrotto il servizio civile volontario prima della scadenza prevista. 8.3 Procedure di selezione La selezione dei candidati sarà effettuata dall’ente che realizza il progetto prescelto sulla base di un proprio sistema di selezione presentato in fase di accreditamento o di presentazione del progetto e verificato dall’Ufficio, ovvero sulla base dei criteri stabiliti dalla determinazione del Direttore Generale dell’Ufficio del 30 maggio 2002. Le modalità della selezione e i nominativi dei responsabili sono indicati in sede di accreditamento per gli enti di prima classe. In ogni caso devono essere previste modalità di selezione che rispondano a criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità; gli enti pubblici dovranno riferirsi ai principi che regolano i concorsi per il reclutamento del personale. Devono essere comunicati ai singoli candidati data e luogo della selezione; la mancata presentazione comporta esclusione dalla selezione. Effettuata la selezione gli enti provvederanno alla compilazione delle graduatorie relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto. Le graduatorie dovranno essere redatte in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati. In esse dovranno essere inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti. L’ente redigerà, inoltre, un elenco con i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione con l’indicazione della relativa motivazione. Il mancato inserimento nelle graduatorie dovrà essere tempestivamente portato a conoscenza degli interessati. 8.4 Graduatorie Le graduatorie, compilate secondo le modalità previste al precedente paragrafo 8.3 e con l’indicazione della data di inizio servizio per ogni volontario ammesso, dovranno pervenire all’Ufficio, nel termine previsto dai singoli bandi, unitamente alla seguente documentazione in copia fotostatica: a) domanda di partecipazione; b) documento d’identità dell’interessato; c) provvedimento di riforma del servizio militare (per i soli candidati di sesso maschile); d) certificato medico rilasciato dagli organi del servizio sanitario nazionale relativo al possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento del servizio civile nazionale, con riferimento allo specifico settore d’impiego, per i soli candidati idonei selezionati. Gli originali della predetta documentazione dovranno essere conservati presso l’ente per ogni necessità dell’Ufficio. Entro e non oltre lo stesso giorno di trasmissione delle graduatorie all’Ufficio le stesse dovranno essere pubblicate sul sito internet dell’ente e nelle sedi dove si sono svolte le selezioni con la seguente dicitura: fatte salve le verifiche di competenza dell’Ufficio nazionale per il servizio civile. Inoltre, gli enti dovranno trasmettere al seguente indirizzo di posta elettronica: richiestevolontari@serviziocivile.it i dati relativi a tutti i volontari che hanno inoltrato domanda di selezione, secondo il tracciato del file in formato excel scaricabile dal sito dell’Ufficio nella sezione modulistica. L’Ufficio, utilizzando le graduatorie così come formulate dagli enti procederà alla verifica in capo ai candidati dei seguenti requisiti previsti dall’art.5, comma 4, della legge 6 marzo 2001, n. 64 al fine dell’avvio al servizio: a) limiti di età; b) possesso della cittadinanza italiana; c) godimento dei diritti politici; d) assenza di condanne penali (condanne con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata); e) idoneità fisica al servizio civile con specifico riferimento al settore d’impiego richiesto. Eventuali esclusioni dei candidati per assenza dei requisiti di cui al precedente capoverso saranno tempestivamente comunicate agli enti. Gli enti sono tenuti ad assicurare alle graduatorie definitive adeguata pubblicità al fine di consentire la proposizione di impugnative da parte degli interessati. 9. Avvio al servizio L’Ufficio disporrà con proprio provvedimento l’avvio al servizio dei volontari collocatisi utilmente nelle graduatorie dei singoli progetti, specificando il giorno, l’ente, il progetto, la sede di servizio e le condizioni generali di partecipazione al progetto da parte degli stessi. La mancata presentazione alla data indicata nel predetto provvedimento sarà considerata rinuncia alla partecipazione al progetto, fatto salvo i casi di comprovata impossibilità. Copia del provvedimento di avvio al servizio debitamente firmata dall’interessato per accettazione e controfirmata dal personale dell’ente, attestante la data dell’effettiva presentazione in servizio, dovrà essere restituita all’Ufficio entro trenta giorni tramite l’ente di servizio al seguente indirizzo: Ufficio nazionale per il servizio civile – Via S. Martino della Battaglia, n. 6 – 00185 Roma, con posta prioritaria e apponendo sulla busta la seguente dicitura: provvedimenti avvio al servizio volontari. All’atto della presentazione in servizio l’ente dovrà consegnare al volontario: a) copia dell’estratto concernente le condizioni dell’assicurazione stipulata dall’Ufficio in favore dello stesso; b) copia del modello relativo alla comunicazione del domicilio fiscale del volontario ai fini del rilascio della prescritta certificazione fiscale. Il predetto modulo, compilato a cura dell’interessato e corredato dalla fotocopia dei documenti richiesti in calce al medesimo, dovrà essere restituito all’Ufficio a cura dell’ente; c) numero 2 copie del modulo per l’apertura del libretto postale di risparmio sul quale accreditare al volontario le somme relative al rimborso per la partecipazione al progetto.Tale modulo dovrà essere compilato e presentato dal volontario ad un qualsiasi Ufficio postale, il quale provvederà a trattenerne una copia e a restituire l’altra. Quest’ultima dovrà essere inviata all’Ufficio tramite l’ente, unitamente al modulo di cui alla precedente lettera b), dopo che l’ente avrà compilato la parte di propria competenza. Per i volontari impegnati in progetti di servizio civile nazionale all’estero dovranno, altresì, essere indicate le coordinate bancarie. Gli enti dovranno trasmettere la documentazione di cui alle precedenti lettere b) e c) relativa a tutti i volontari entrati in servizio all’indirizzo sopra citato, con posta prioritaria e apponendovi la seguente dicitura: certificazione fiscale e pagamenti. Si richiama l’attenzione sulla necessità che questa documentazione sia inviata separatamente da quella relativa ai provvedimenti di avvio al servizio. Gli enti che realizzano progetti a rete o più progetti in diverse località del territorio nazionale o estero dovranno far pervenire la documentazione di cui al presente paragrafo per tutte le sedi interessate. 10. Disposizioni finali La presente circolare sostituisce quella del 29 novembre 2002, n. 31550/III/2.16 recante: “Enti e progetti del servizio civile nazionale. Procedure di selezione dei volontari”. Allegato 1: SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA ENTE 1) Ente proponente il progetto: 2) Codice di accreditamento: 3) Classe di iscrizione all’albo: CARATTERISTICHE PROGETTO 4) Titolo del progetto: 5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 6) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili: 7) Obiettivi del progetto: 8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo le modalità di impiego delle risorse umane con particolare riferimento al ruolo dei volontari in servizio civile: 9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 10) Numero posti con vitto e alloggio: 11) Numero posti senza vitto e alloggio: 12) Numero posti con solo vitto: 13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 16) Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto: N. Ente presso il quale si realizza il progetto ed a cui indirizzare le domande Comune Indirizzo Cod. ident. sede N. vol. per sede Telefono sede Fax sede Personale di riferimento (cognome e nome) Nominativi degli Operatori Locali di Progetto Cognome e nome Data di nascita 17) Specificare se il progetto prevede o meno l’impiego di tutor: 18) Strumenti e modalità di pubblicizzazione del progetto: 19) Eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari: 20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto: 22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto: 25) Eventuali copromotori e partners del progetto con la specifica del ruolo concreto rivestito dagli stessi all’interno del progetto: 26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE 27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 28) Eventuali tirocini riconosciuti: 29) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: Formazione generale dei volontari 30) Sede di realizzazione: 31) Modalità di attuazione: 32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 34) Contenuti della formazione: 35) Durata: Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 36) Sede di realizzazione: 37) Modalità di attuazione: 38) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i: 39) Competenze specifiche del/i formatore/i: 40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 41) Contenuti della formazione: 42) Durata: Altri elementi della formazione 43) Risorse finanziarie investite destinate in modo specifico alla formazione sia generale, che specifica: 44) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: Data Il Progettista Il Responsabile legale dell’ente/ Il Responsabile del Servizio civile nazionale Note esplicative per la redazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia L’elaborato progettuale va redatto in maniera chiara, seguendo in modo puntuale la numerazione e la successione delle voci riportate nella scheda. Ente 1. Indicare l’Ente proponente il progetto. 2. Indicare il codice di accreditamento dell’ente. 3. Indicare la classe di iscrizione all’albo nazionale provvisorio degli enti accreditati. Caratteristiche del progetto 4. Indicare il titolo del progetto (es: Città solidale, Giochiamo insieme…). 5. Indicare il Settore e l’area di intervento del progetto con relativa codifica, utilizzando i codici dell’allegato 3. 6. Definire il contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto descrivendo la situazione di partenza (situazione data) sulla quale il progetto è destinato ad incidere, mediante pochi e sintetici indicatori. Il contesto è rappresentato dalla ristretta area territoriale di riferimento del progetto e dal settore di intervento dello stesso. E’ opportuno, quindi, evitare di riportare indicatori a livello nazionale ed internazionale o politiche generali di settore. Gli indicatori devono rappresentare in modo chiaro la realtà territoriale entro la quale è calato il progetto, con particolare riferimento al settore nel quale si vuole intervenire. In presenza di attività difficilmente misurabili attraverso indicatori numerici è possibile quantificare il numero degli interventi che si intendono realizzare nell’arco di tempo di durata del progetto, proponendone una accurata descrizione. Gli indicatori sono scelti dall’ente proponente il progetto. (Es.I Assistenza anziani in un comune: popolazione complessiva del comune, popolazione del comune con età superiore ai 65 anni, altri enti che già si occupano degli anziani nell’ambito territoriale prescelto; Es II Salvaguardia ambientale e prevenzione antincendio dei boschi: ettari di bosco dell’area territoriale di intervento, ettari di bosco che il progetto intende sottoporre a sorveglianza; frequenza degli incendi ed ettari di bosco distrutti negli ultimi 5 anni, altri enti che operano nello stesso campo; Es. III Salvaguardia beni artistici e storici: bacini archeologici, monumenti storici o artistici presenti nell’area, breve descrizione del loro valore artistico, storico o archeologico. Riferimenti ad eventuali lavori analoghi svolti negli anni precedenti sui beni in argomento presenti sul territorio e ad altri enti operanti nel settore nell’ambito territoriale interessato dal progetto). 7. Descrizione degli obiettivi generali e specifici del progetto, tenendo presente la realtà descritta al precedente punto 6) ed utilizzando possibilmente gli stessi indicatori in modo da rendere comparabili i dati e le diverse situazioni all’inizio e alla fine del progetto. Si tratta di individuare il target del progetto e di indicare in modo chiaro cosa si vuole raggiungere (situazione di arrivo) con la realizzazione dello stesso. 8. Effettuare una descrizione generale e dettagliata del progetto, degli ambiti di intervento e dei piani di attuazione degli stessi tenendo presente il contesto e gli obiettivi descritti ai precedenti punti 6) e 7). In relazione ai piani di attuazione finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati occorre definire le azioni da porre in essere per la loro realizzazione, evidenziando il ruolo dei volontari e le specifiche attività che questi ultimi dovranno svolgere nell’ambito del progetto. 9. Indicare il numero dei volontari richiesti per la realizzazione del progetto, tenendo presente i precedenti punti 6), 7) e 8), in quanto la congruità del numero dei volontari richiesti è rapportata al contesto entro il quale si colloca il progetto, agli obiettivi fissati, alle azioni previste per la loro realizzazione. Per i progetti articolati su più sedi di attuazione l’indicazione deve essere effettuata per ogni singola sede. 10. Indicare il numero dei volontari richiesti che usufruiscono della fornitura di vitto e alloggio e le modalità di fruizione di detti servizi, con riferimento alle attività previste per la realizzazione del progetto, all’orario giornaliero e alla possibilità di impiegare volontari non residenti nel Comune di realizzazione del progetto. Per i progetti articolati su più sedi di attuazione l’indicazione deve essere effettuata per ogni singola sede. 11. Indicare il numero dei volontari richiesti che non usufruiscono di vitto e alloggio. Per i progetti articolati su più sedi di attuazione l’indicazione deve essere effettuata per ogni singola sede. 12. Indicare il numero dei volontari richiesti che usufruiscono della fornitura del solo vitto e le modalità di fruizione di detto servizio, con riferimento alle attività previste per la realizzazione del progetto e all’orario giornaliero. Per i progetti articolati su più sedi di attuazione l’indicazione deve essere effettuata per ogni singola sede. 13. Indicare il numero di ore di servizio settimanale dei volontari che non può essere inferiore alle 25 ore (orario rigido). In alternativa indicare il monte ore annuo delle ore di servizio che non può essere inferiore alle 1.200 ore (monte ore al netto delle giornate di permesso previste per le volontarie). In quest’ultimo caso occorre precisare le ore settimanali obbligatorie che non possono essere inferiori a 12 ore (orario flessibile). 14. Specificare se il progetto si articola su 5 o 6 giorni di servizio a settimana. Detta indicazione deve essere fornita anche se si adotta il monte ore annuo. 15. Indicare eventuali condizioni e disponibilità richieste per l’espletamento del servizio (es: pernottamento, disponibilità a missioni o trasferimenti, flessibilità oraria, impegno nei giorni festivi…). Caratteristiche organizzative 16. Premesso che ogni riga rappresenta una sede di attuazione del progetto, indicare per ogni sede interessata: · la denominazione dell’ente presso il quale si realizza il progetto ed al quale vanno indirizzate le domande di partecipazione dei volontari. Il progetto può far capo sia a sedi alle dirette dipendenze dell’ente accreditato, che a sedi facenti capo ad enti associati, consorziati, federati o legati da accordi di partenariato a quello accreditato. Nel primo caso deve essere inserita tante volte la denominazione dell’ente accreditato, con la eventuale specifica delle sedi periferiche, quante sono le sedi di realizzazione del progetto interessate e da questi direttamente dipendenti, nel secondo caso deve essere inserita tante volte la denominazione dei diversi enti associati, consorziati, federati o legati da accordi di partenariato a quello accreditato quante sono le sedi di realizzazione del progetto interessate facenti capo a questi ultimi; · il comune di ubicazione delle sedi di progetto; · l’indirizzo (via/piazza e numero civico) delle sedi di progetto; · il codice identificativo delle sedi interessate. Si rammenta che solo in caso di coincidenza del Comune, indirizzo e numero civico il codice identificativo delle sedi è diverso da 1. Comunque è fondamentale inserire lo stesso codice attribuito alle sedi in fase di accreditamento (vedi Mod. Sedi); · il numero dei volontari richiesti per le singole sedi; · il numero di telefono delle sedi; · il numero di fax delle sedi; · il cognome e nome del personale di riferimento al quale i giovani possono rivolgersi per avere informazioni sul progetto. In caso di presenza di due o più persone su una singola sede occorre inserire i nominativi senza cambiare riga. · il cognome, nome e data di nascita degli Operatori Locali di Progetto operanti sulle singole sedi. Si ricorda che a seconda dei settori di intervento del progetto il rapporto OLP/N. dei volontari è pari a 1 OLP ogni 4 o 6 volontari. In caso di presenza di due o più operatori locali di progetto su una singola sede occorre inserire i nominativi ed i dati anagrafici richiesti senza cambiare riga. 17. Inserire SI oppure NO nell’apposita casella a seconda se è prevista o meno la presenza del Tutor. 18. Specificare le modalità, mezzi e strumenti che l’ente intende adottare per dare pubblicità al progetto, fermo restando che la pubblicazione dello stesso sul sito internet dell’ente è obbligatoria. 19. E’ consentita l’elaborazione di autonomi criteri di selezione dei volontari da parte dell’ente che non voglia avvalersi di quelli definiti ed approvati con determinazione del Direttore Generale del 30 maggio 2002. Necessita, a tal fine, descrivere un sistema compiuto e coerente con le esigenze poste dall’attività del progetto, con l’indicazione non solo delle modalità (es. colloquio, test attitudinali), ma anche dei criteri di valutazione e della scala dei punteggi attribuibili. In ogni caso il meccanismo di valutazione, fermo restando le cause di esclusione previste dalla presente circolare, deve consentire l’attribuzione di un punteggio finale ad ogni singolo candidato. I predetti criteri di valutazione devono essere resi noti ai candidati, con adeguate forme di pubblicità, prima delle prove selettive. Qualora l’ente intenda avvalersi dei criteri elaborati dall’Ufficio, definiti ed approvati con la determinazione del Direttore Generale del 30 maggio 2002, basta richiamare la predetta determinazione, oppure non compilare la presente voce. Gli enti iscritti alla 1^ classe dell’albo nazionale provvisorio e quelli iscritti alla 3^ e 4^ classe che hanno acquisito il predetto servizio da enti di 1^ classe possono effettuare un semplice rinvio al sistema di selezione verificato dall’Ufficio in sede di accreditamento. 20. Specificare, inserendo SI nella casella, se per la selezione dei volontari è previsto il ricorso a sistemi di selezione verificati dall’Ufficio in sede di accreditamento, in caso contrario inserire NO. Gli enti accreditati alla 3^ e 4^ classe che hanno acquisito da enti di 1^ classe il predetto servizio sono tenuti a specificare da quale ente lo stesso è stato acquisito. 21. Elaborare un piano di rilevazione interno, completo di strumenti e metodologie, incentrato sulla valutazione periodica dei risultati del progetto (cosa funziona e cosa non funziona nel progetto). Gli enti iscritti alla 1^ classe dell’albo nazionale provvisorio e quelli iscritti alla 3^ e 4^ classe che hanno acquisito il predetto servizio da enti di 1^ classe possono effettuare un semplice rinvio al sistema di monitoraggio verificato dall’Ufficio in sede di accreditamento. 22. Specificare, inserendo SI nella casella, se per il monitoraggio dei progetti è previsto il ricorso a sistemi verificati dall’Ufficio in sede di accreditamento, in caso contrario inserire NO. Gli enti accreditati alla 3^ e 4^ classe che hanno acquisito da enti di 1^ classe il predetto servizio sono tenuti a specificare da quale ente lo stesso è stato acquisito. 23. Vanno indicati eventuali requisiti, oltre quelli previsti dalla legge 64 del 2001, che i candidati devono necessariamente possedere per poter partecipare alla realizzazione del progetto; in tal caso, l’assenza di tali requisiti preclude la partecipazione al progetto. L’introduzione dei requisiti aggiuntivi (es: particolari titoli di studio e/o professionali, particolari abilità, possesso di patente auto, uso computer, lingue straniere…) deve essere adeguatamente motivata, esplicitandone le ragioni in relazione alle attività previste dal progetto. In nessun caso potrà prevedersi, tra i requisiti, la residenza in un determinato comune o regione. E’ consigliabile individuare requisiti facilmente verificabili attraverso certificazioni, come ad esempio i titoli di studio. 24. Indicare l’ammontare delle eventuali risorse finanziarie aggiuntive che l’ente intende destinare in modo specifico alla realizzazione del progetto. Si tratta di risorse finanziarie non riconducibili a quelle impegnate dall’ente per far fronte agli obblighi imposti dall’accreditamento ed a quelle necessarie per l’espletamento delle normali attività dell’ente (spese postali, di segreteria, le quote di ammortamento delle macchine d’ufficio e le spese del personale non dedicato in modo specifico alla realizzazione del progetto). Pertanto, vanno inserite, per le singole voci di spesa, solo quelle risorse finanziarie strettamente legate alla realizzazione del progetto. 25. Indicare gli eventuali copromotori e partners del progetto specificando il loro concreto apporto alla realizzazione dello stesso, allegando la documentazione relativa agli impegni assunti a firma del loro legale rappresentante. I predetti enti in nessun caso possono essere sedi di attuazione di progetto. 26. Elencare le risorse tecniche e strumentali necessarie alla realizzazione del progetto, evidenziandone la adeguatezza rispetto agli obiettivi. Caratteristiche delle conoscenze acquisite 27. Indicare gli eventuali crediti formativi cui la partecipazione alla realizzazione del progetto dà diritto, indicando l’Ente che riconosce i crediti ed allegare la copia degli accordi intervenuti in merito. Gli accordi per il riconoscimento dei crediti devono essere stipulati prima della presentazione del progetto. Pertanto, qualora i predetti accordi all’atto della presentazione del progetto non siano stati ancora perfezionati è opportuno non indicare nulla, attesa l’irrilevanza ai fini del progetto degli accordi in itinere e delle semplici promesse. 28. Indicare gli eventuali tirocini riconosciuti ai giovani per la partecipazione alla realizzazione del progetto, specificando l’Ente che riconosce i tirocini ed allegare la copia degli accordi intervenuti in merito. Gli accordi per il riconoscimento dei tirocini devono essere stipulati prima della presentazione del progetto. Pertanto, qualora i predetti accordi all’atto della presentazione del progetto non siano stati ancora perfezionati è opportuno non indicare nulla, attesa l’irrilevanza ai fini del progetto degli accordi in itinere e delle semplici promesse. 29. Specificare le competenze utili alla crescita professionale dei volontari acquisibili con la partecipazione alla realizzazione del progetto. Le predette competenze devono essere attinenti al progetto, certificate e riconosciute. Qualora l’ente che certifica o riconosce le competenze acquisite sia terzo rispetto a quello proponente il progetto, occorre e produrre copia degli appositi accordi, la cui stipula deve avvenire prima della presentazione del progetto. Pertanto, qualora i predetti accordi all’atto della presentazione del progetto non siano stati ancora perfezionati è opportuno non indicare nulla, attesa l’irrilevanza ai fini del progetto degli accordi in itinere e delle semplici promesse. Formazione generale dei volontari 30. Indicare la sede di realizzazione della formazione, la quale può essere anche diversa da quella di realizzazione del progetto. 31. Specificare se la formazione è effettuata: a) in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; b) in proprio, presso l’ente con servizi acquisiti da enti di servizio civile di 1^ classe; scegliendo tra le opzioni innanzi previste. 32. Specificare, inserendo SI nella casella, se per la formazione dei volontari è previsto il ricorso a sistemi verificati dall’Ufficio in sede di accreditamento, in caso contrario inserire NO. Gli enti accreditati alla 3^ e 4^ classe che hanno acquisito da enti di 1^ classe il predetto servizio sono tenuti a specificare da quale ente lo stesso è stato acquisito. 33. Indicare le metodologie alla base del percorso formativo individuato per i volontari e le tecniche che si prevede di impiegare per attuarlo. 34. Specificare i contenuti della formazione generale dei volontari facendo riferimento agli specifici settori di attività previsti dall’allegato 3 della circolare, alle caratteristiche e all’ordinamento del servizio civile, ivi compresi i principi, gli ordinamenti e la storia dell’obiezione di coscienza, alla difesa della Patria come diritto/dovere costituzionali con mezzi non violenti, ai diritti umani, alla carta etica del servizio civile nazionale, alle diverse forme di partecipazione attiva alla vita della società civile e all’ordinamento dell’ente proponente il progetto. 35. Indicare la durata della formazione generale che complessivamente non può essere inferiore alle 25 ore. La formazione dei volontari è obbligatoria per cui l’assenza della stessa o anche una durata inferiore al minimo stabilito comporta la reiezione del progetto. Formazione specifica dei volontari 36. Indicare la sede di realizzazione della formazione, la quale può essere anche diversa da quella di realizzazione del progetto. 37. Specificare se la formazione è effettuata: a) in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; b) affidata ad enti di servizio civile di 1^ classe; c) affidata ad altri soggetti terzi; scegliendo tra le opzioni innanzi previste. 38. Indicare Cognome, Nome, luogo e data di nascita del/i formatore/i. 39. Specificare le competenze, i titoli e le esperienze del/i formatore/i cui è affidata la formazione specifica. Allegare i relativi curricula. 40. Indicare le metodologie alla base del percorso formativo per i volontari e le tecniche che saranno impiegate per attuarlo. 41. La formazione specifica dei volontari varia da progetto a progetto secondo il settore di intervento e le peculiari attività previste dai singoli progetti. Essa concerne tutte le conoscenze di carattere teorico pratico legate alla specifiche attività previste dal progetto e ritenute necessarie dall’ente per la realizzazione dello stesso. 42. Indicare la durata della formazione specifica. La formazione specifica dei volontari è obbligatoria per cui l’assenza della stessa comporta la reiezione del progetto. Altri elementi della formazione 43. Indicare l’ammontare delle risorse investite dall’ente per la formazione dei volontari. Deve trattarsi di risorse aggiuntive, riferibili in modo specifico alla formazione rispetto a quelle impegnate nell’accreditamento per il reperimento dei formatori e alla normale dotazione dell’ente per l’espletamento della predetta attività. Non possono essere considerate in questa sede le spese postali, di segreteria, le quote di ammortamento delle macchine d’ufficio e le spese del personale non dedicato in modo specifico alla realizzazione della formazione. Pertanto, vanno inserite, ripartite per singole voci di spesa, solo quelle risorse finanziarie aggiuntive strettamente legate alla realizzazione del percorso formativo progettato. 44. Approntare un piano di rilevazione interno completo di strumenti e metodologie adeguate, incentrato sull’ andamento e la verifica del percorso formativo predisposto, sulla valutazione periodica dell’apprendimento di nuove conoscenze e competenze, nonché sulla crescita individuale dei volontari. Gli enti iscritti alla 1^ classe dell’albo nazionale provvisorio e quelli iscritti alla 3^ e 4^ classe che hanno acquisito il predetto servizio da enti di 1^ classe possono effettuare un semplice rinvio al sistema di monitoraggio presentato e verificato dall’Ufficio in sede di accreditamento. SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE ALL’ESTERO ENTE 1) Ente proponente il progetto: 2) Codice di accreditamento: 3) Classe di iscrizione all’albo: CARATTERISTICHE PROGETTO 4) Titolo del progetto: 5) Settore e area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 6) Descrizione del contesto socio politico ed economico del paese dove si realizza il progetto: 7) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili: 8) Obiettivi del progetto: 9) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo le modalità di impiego delle risorse umane con particolare riferimento al ruolo dei volontari in servizio civile: 10) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 11) Modalità di fruizione del vitto e alloggio: 12) Numero posti senza vitto e alloggio: 13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 16) Particolari condizioni di rischio connesse alla realizzazione del progetto: 17) Accorgimenti adottati per garantire i livelli minimi di sicurezza e di tutela dei volontari a fronte dei rischi evidenziati al precedente punto 16): 18) Particolari condizioni di disagio per i volontari connesse alla realizzazione del progetto: 19) Sede/i di attuazione del progetto di appoggio in Italia ed Operatori Locali di Progetto: N. Ente presso il quale si realizza il progetto ed a cui indirizzare le domande Comune Indirizzo Cod. ident. sede N. vol. per sede Telefono sede Fax sede Personale di riferimento (cognome e nome) Nominativi degli Operatori Locali di Progetto Cognome e nome Data di nascita 20) Sede/i di attuazione del progetto all’estero ed ente/i partners: N. Ente che ha presentato il progetto Paese estero Città Cod. ident. sede N. vol. per sede Telefono sede Fax sede Ente partner paese estero Personale di riferimento sede estera (cognome e nome) 21) Modalità di comunicazione della presenza dei volontari all’autorità consolare o diplomatica italiana presso il paese in cui si realizza il progetto: 22) Modalità di collegamento e comunicazione con la sede italiana dell’ente proponente il progetto assicurata ai volontari: 23) Modalità e tempi di eventuali rientri in Italia dei volontari durante il periodo di permanenza all’estero: 24) Eventuale assicurazione integrativa di quella stipulata dall’Ufficio a favore dei volontari: 25) Strumenti e modalità di pubblicizzazione del progetto: 26) Eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari: 27) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 28) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto: 29) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 30) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 31) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto: 32) Eventuali copromotori e partners del progetto con la specifica del ruolo concreto rivestito dagli stessi all’interno del progetto: 33) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE 34) Eventuali credi


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