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Imu, pioggia di solleciti per le paritarie

Le scuole paritarie non avrebbero dovuto pagare l'Imu, aveva detto Monti. Ma il regolamento annunciato non è mai arrivato. E ora piovono i solleciti

di Redazione

Una pioggia di cartelle inviate alle scuole paritarie per sollecitare il versamento dell’Imu. Ne dà notizia Italia Oggi, in un articolo a firma di Emanuela Micucci. Benché il presidente del Consiglio Mario Monti avesse a suo tempo garantito che le scuole paritarie non dovevano pagare l’Imu e lo avesse fatto in una sede istituzionale come la Commissione bilancio del Senato.

A creare la confusione è il mancato arrivo del promesso regolamento, che chiarisse le ambiguità rimaste sull’esenzione dall’Imu per il non profit. La Fism, in assenza di tale decreto, ha suggerito «di applicare rigorosamente la circolare del Ministero delle Finanze n. 2/2009, che regolamentava l’applicazione dell’ICI. Qualora l’atteso Decreto apportasse delle modifiche, si potrà regolarizzare la posizione con un “Ravvedimento Operoso”, entro la scadenza del pagamento della seconda rata, ossia il 16 dicembre 2012». Precisando pure che «una recente sentenza Cassazione Civile, Sez. Tributaria, n°4685 del 23.3.2012 evidenza che non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, sviscerando il concetto di obiettive condizioni di incertezza normativa».

L'interrogazione di Toccafondi
Le cartelle stanno arrivando nonostante le rassicurazioni date ancora giovedì 5 luglio dal sottosegretario all’economia Vieri Ceriani, che ha risposto a un’interrogazione urgente dell’onorevole Gabriele Toccafondi (qui il testo della risposta). Vieri Ceriani ha annunciato che «è in corso di definizione il regolamento previsto dal ricordato articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, che deve disciplinare le modalità e le procedure concernenti l’applicazione di questa disposizione a decorrere dal 1o gennaio 2013» e che nel frattempo «mantengono la loro validità le istruzioni fornite con la circolare n. 2 del Dipartimento delle finanze del 2009, che ha illustrato compiutamente gli aspetti relativi all’applicazione dell’esenzione prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992». Toccafondi ha peraltro riconfermato l’altro paradosso in essere in virtù di questa persistente ambiguità: l’esenzione per le onlus può essere accordata esclusivamente nel caso in cui vengano rispettati entrambi i requisiti previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992. I comuni, in base all’articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti, e questa disposizione «come precisato nella ricordata circolare n. 3 del 18 maggio 2012, è applicabile anche all’IMU in virtù del richiamo generale ai tributi locali contenuto nella norma» ma «non può operare nei confronti della quota di imposta riservata allo Stato di cui all’articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, perché l’articolo 21 in commento si riferisce espressamente ai tributi di pertinenza degli enti locali».

 


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