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Imu, arriva il regolamento ma resta il caos

Pubblicato il regolamento e le linee guida per i Comuni. L'esenzione per le onlus vale solo dove l'ente possessore utilizza direttamente l'immobile. Su Vita di agosto un approfondimento a cura di Antonio Cuonzo

di Sara De Carli

Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha pubblicato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria e le Linee guida per la predisposizione delle delibere e dei regolamenti  concernenti le entrate tributarie locali e strumenti prototipali (in allegato). In realtà, la confusione resta. Come Riccardo Bonacina aveva previsto già a febbraio. Sul prossimo numero di Vita, in edicola dal 3 agosto, ci sarà un approfondimento a cura di Antonio Cuonzo.


L’articolo 11 parla nello specifico delle esenzioni, citando «gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222». A questo articolo aggiunge che «pare opportuno precisare che, in base a quanto sancito dall’articolo 91 bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare dovesse presentare un’utilizzazione mista, l’esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolge l’attività di natura non commerciale».
Quidni dice che «il Comune può deliberare nei confronti delle onlus la riduzione o l’esenzione dal pagamento dell’imposta», ma in tale ipotesi, «pare doveroso precisare che l’eventuale riduzione o esenzione non potrà operare con riferimento alla quota riservata allo Stato, in quanto, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le agevolazioni sono riferite ai soli “tributi di pertinenza degli Enti Locali”».

Gli errori
Più istruttivi gli esempi. Che chiariscono definitivamente come l’esenzione spetti solo a condizione che gli immobili «oltre che utilizzati, devono essere  anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore». Pertanto risulta «non corretto» il regolamento che scrivesse che l’esenzione «spetta anche qualora i fabbricati siano solo utilizzati dall’ente non commerciale e il possessore li abbia concessi in comodato». Il MEF evidenzia che «l’esenzione può essere riconosciuta solo a favore dell’ente non commerciale possessore del fabbricato, che ne faccia direttamente uso per le attività elencate» nel decreto 504/1992 articolo 7, comma 1, lettera i. Un ultimo rilievo riguarda le onlus: sbagliato scrivere un semplice «sono esenti dal pagamento dell’Imu le onlus». L’esenzione infatti non può mai riguardare la quota di imposta riservata allo Stato.

Le scuole paritarie
Sempre ieri, il ministro Piero Giarda, rispondendo alla Camera a un’interrogazione immediata dell’onorevole Luisa Capitanio Santolini sulle cartelle di sollecito di pagamento che le scuole paritarie stanno ricevendo, ha ribadito che la circolare n. 2 del Dipartimento delle finanze del 2009, contente le istruzioni per disciplinare l’esenzione dal pagamento dell’Ici, mantiene la sua validità. «Con specifico riferimento alle istituzioni scolastiche paritarie, il Dipartimento delle finanze ha evidenziato che, se le medesime rispettano il doppio criterio [cioè un requisito di carattere soggettivo, rappresentato dal fatto che l'immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale, e un requisito oggettivo, in base al quale gli immobili utilizzati devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente elencate dalla norma e, novità del 2012, dette attività devono essere svolte con modalità non commerciali, ndr] continuano a godere dell'esenzione dall'IMU, in quanto la modifica apportata dal comma 1 dell'articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non comporta nulla di Pag. 49nuovo nel panorama delle esenzioni sia dell'ICI che dell'IMU. In questo contesto deve essere, quindi, indirizzata l'eventuale attività dei comuni diretta a richiedere il pagamento del nuovo tributo locale».
 


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