Cooperazione & Relazioni internazionali

Cinque mesi di maternità anche alle cocopro che adottano

Lo dice una sentenza della Corte Costituzionale, basandosi sul principio che la maternità tutela soprattutto il bambino. La differenza attuale è «manifestatamente irragionevole».

di Sara De Carli

Anche le lavoratrici a progetto o autonome che adottano un bambino hanno diritto a cinque mesi di maternità, non solo a tre. Lo dice la Corte Costituzionale con la sentenza n. 257/2012, depositata ieri e firmata da Alessandro CRISCUOLO (anche il allegato). Il caso esaminato è quello di G.G., lavoratrice autonoma, iscritta alla gestione separata, che aveva ottenuto l’affidamento preadottivo del minore K.A.
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) e successivi, nella parte in cui riconosce alle lavoratrici iscritte alla gestione separata che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore un indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi.

Le osservazioni del giudice partono dal rilevare la discriminazione fra le due tipologie di lavoratrici, ma la cosa più interessante è che si sottolinea il fatto che questa discriminazione danneggia il bambino, non tanto le donne. Il giudice infatti osserva che il sistema normativo a tutela della maternità ha subíto, nel nostro ordinamento, una lunga evoluzione per cui oggi la maternità non è più uno strumento  che ha «il fine precipuo ed esclusivo di protezione della donna», ma è destinata «anche alla garanzia del preminente interesse del minore, che va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità (sentenze n. 385 del 2005 e n. 179 del 1993)».

Nell’ambito del lavoro autonomo tale equiparazione non è stata realizzata, permanendo un regime differenziato tra madri biologiche e adottive, per cui le prime godono del trattamento di maternità per cinque mesi e le seconde per i tre mesi successivi all’ingresso del bambino in famiglia. «Ad avviso del rimettente, il diverso trattamento ai danni delle madri adottive risulta irragionevole, in quanto queste ultime, siano esse lavoratrici dipendenti o autonome, hanno le stesse esigenze in ordine all’inserimento in famiglia del bambino adottato ed in quanto la disparità non può trovare giustificazione nelle differenze esistenti tra lavoro autonomo e dipendente, posto che tali differenze non riguardano il diritto delle madri di assistere il bambino; e, infatti, esse non rilevano ai fini del trattamento della maternità per le madri naturali».

E ancora: «Tale principio è tanto più presente nelle ipotesi di affidamento preadottivo e di adozione, nelle quali l’astensione dal lavoro non è finalizzata solo alla tutela della salute della madre, ma mira anche ad agevolare il processo di formazione e crescita del bambino (sentenza n. 385 del 2005), creando le condizioni di una più intensa presenza degli adottanti, cui spetta (tra l’altro) la responsabilità di gestire la delicata fase dell’ingresso del minore nella sua nuova famiglia. In questo quadro, non si giustifica, ed appare anzi manifestamente irragionevole, che, con riferimento alla stessa categoria dei genitori adottivi, mentre alle lavoratrici dipendenti, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, spetta un congedo di maternità (con relativa indennità) per un periodo massimo di cinque mesi, sia in caso di adozione (o affidamento preadottivo) nazionale che internazionale (art. 26, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 151 del 2001), alle lavoratrici iscritte alla gestione separata sia riconosciuta un’indennità di maternità per soli tre mesi. L’irragionevolezza di tale trattamento differenziato è palese, ove si consideri che, in entrambi i casi, si verte in tema di adozione o di affidamento preadottivo».

 


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