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Imu, il non profit deve pagare

Ecco (anche in allegato) il regolamento del ministero dell'Economia che delimita il perimetro delle esenzioni. Confermato l'assurdo delle "rette simboliche" e niente sconti anche a chi opera gratis. E restano tanti punti oscuri

di Gabriella Meroni

Il tanto atteso regolamento "definitivo" sull'Imu è arrivato. E’ stato pubblicato venerdì 23 novembre il Decreto 200/12 che specifica quali enti non pagano l'Imu in virtù del loro essere non commerciale, quali invece devono pagarla perché esercitano attività commerciale e chiarisce anche di che morte deve morire l'ente che utilizzi un immobile con modalità mista, cioè esercitando attività che vengono considerate commerciali e altre no.

Già così, è da mal di testa. Proviamo allora a capirci qualcosa, premettendo subito che il governo è andato giù duro e ha realizzato l'ipotesi più stringente e penalizzante per il non profit. La partenza è buona: all’articolo 1 si riportano le definizioni di ente non commerciale, dell'IMU e di quali attività sono soggette a esenzione, per poi passare, all’articolo 2, alla distinzione delle attività commerciali da quelle non commerciali. Quelle commerciali pagano, quelle non commerciali no.

Andiamo avanti. All’articolo 3 sono elencati i requisiti delle attività non commerciali. Si legge  che le attività istituzionali sono svolte con modalità non commerciali quando lo statuto dell’ente prevede che i soci e chiunque altro non devono distribuirsi i fondi, che bisogna redistribuire gli utili per il finanziamento delle attività dell’ente e che in caso di scioglimento i fondi residui devono essere devoluti ad altro ente. Bene, peccato che – come nota Carlo Mazzini nel suo blog – questi siano i tre principi cardine dell’assenza di scopo di lucro, non dell'assenza di commercialità. Una confusione di piani teorica che fa da pessimo preludio alle conclusioni pratiche.

All’articolo 4 si trovano infatti le ulteriori condizioni di non commercialità distinte per settore. Se queste condizioni ricorrono, non si paga l'Imu.

Attività assistenziali e sanitarie: un ente convenzionato con il settore pubblico non paga se le attività sono gratis; al massimo all'utente si possono chiedere "eventuali importi di partecipazione alla spesa" non meglio specificati. Se l’ente non è convenzionato né accreditato, le attività devono essere gratuite o il contributo dell'utente deve essere "simbolico" e comunque "non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio".

Attività didattiche: per essere esenti dall'imposta, oltre a svolgere attività didattica paritaria e non discriminante, bisogna che la scuola sia gratuita o chieda "rette simboliche" che coprano "solamente una frazione del costo effettivo del servizio". Qui sono stati meno precisi: non il 50% del mercato, come nel caso degli enti sociosanitari, ma una frazione del costo del servizio. Quanto sia questa frazione, non è dato sapere; potrebbe essere un decimo o il doppio, o perfino quasi la totalità. Come si farà a calcolare? Mistero.

Attività ricettive: per non pagare l'Imu bisogna svolgere attività con "accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali" e praticare "la discontinuità nell’apertura" (questa è bella), oltre a garantire ospitalità adeguata a "persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari", mentre pagano comunque " le attività svolte in strutture alberghiere e paralberghiere". Se non volete l'Imu, cari ostelli e case del pellegrino, dovete trasformarvi in stalle attrezzate, altrimenti pagate. Anche qui  si ribadisce poi il concetto di gratuità o la questione del 50% di copertura dei costi.

Attività culturali e ricreative: per essere esenti occorre di nuovo la gratuità o 50% dei prezzi praticati dal mercato. Insomma, cari oratori  o circoli Arci, il caffè o lo mettete a 40 centesimi o pagate.

Attività sportive: indovinato, anche qui è richiesta la gratuità delle prestazioni o il 50% delle condizioni di mercato. Peccato che l'estensore del regolamento non sappia che in Italia l'attività sportiva dilettantistica è tutta (o quasi) praticata dalle associazioni sportive dilettantistiche. Il mercato di riferimento è quello delle non profit o delle poche profit? Il regolamento non risponde.

Il testo del regolamento è disponibile per il download cliccando nella colonna a destra
 


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