Attivismo civico & Terzo settore

Lombardia, da oggi è una regione #NoSlot

Nel primo pomeriggio di oggi, con voto unanime, è stata approvata la legge regionale contro il gioco d’azzardo legale. Fortemente voluta dal presidente Maroni, appoggiata dalla giunta regionale e da tutti i gruppi politici regionali dopo una costante consultazione con il Movimento No Slot

di Marco Dotti

La Lombardia è una regione #NoSlot. Nel primo pomeriggio di oggi, con voto unanime, è stata infatti approvata la legge regionale contro il gioco d’azzardo legale. Una legge fortemente voluta dal presidente Maroni, appoggiata dalla giunta regionale, approvata da tutti i gruppi politici regionali dopo una costante consultazione con il Movimento No Slot.

Di “segnale forte”, ha parlato l’assessore al territorio Viviana Beccalossi. Forte sia nei confronti dei sui cittadini:  in Lombardia, ricordiamolo, risiede un sesto dell’intera popolazione italiana, una disoccupazione inferiore a quella di altre regioni, ma attualmente il 50% dei disoccupati lombardi ha rapporti problematici con l’azzardo “legale”. Forte anche nei confronti delle istituzioni centrali e del governo in primis. Proprio mentre veniva approvata la legge regionale “No Slot”, infatti, iniziavano a circolare notizie sulla rinuncia del governo di insistere sulla sanzione e/o sanatoria nei confronti della mega-evasione dei concessionari (qui la Puntina di Riccardo Bonacina).

La Beccalossi ha inoltre ricordato come “non un solo segnale sia arrivato dallo Stato o da uno dei suoi ministri”. Non una richiesta, non un appoggio, non una proposta di confronto. Sia come sia, oggi la Lombardia, al pari della Liguria, dell’Emilia Romagna, del Lazio e della Toscana, è una regione “No Slot”.

La nuova legge prevede di affidare più poteri ai sindaci in termini di controllo e prevenzione, ponendo restrizioni sulle distanze delle sale gioco da scuole, chiese e luoghi di aggregazione. Ma soprattutto impone che le sale gioco siano situate a distanza di sicurezza dai “Compro Oro”, i famigerati negozietti che solitamente accompagnano con la loro apertura ogni nuova apertura di un luogo deputato all’azzardo legale.

Molto dibattuta, in questi giorni, è stata proprio la dizione “azzardo legale”. Una dizione importante, perché crea un vulnus nel dispositivo retorico dei gestori dell’azzardo. Il gioco d’azzardo è a tutt’oggi vietato dal nostro ordinamento (salvo nei luoghi deputati per legge, ovvero i Casinò), ma quello di slot machine e videolottery viene considerato (in base a un’ambigua dizione del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza) “gioco lecito”.

Proprio in “ragione” di un banalissimo comma (il 6°) di un semplicissimo articolo (il 110) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, il cosiddetto TULPS che parla di “gioco lecito” a proposito di slot machine, nonostante la dipendenza dall’azzardo sia stata recentemente riconosciuta dal nostro ordinamento come una patologia, il nostro ordinamento è stato costretto a piegarsi giorno dopo giorno a ragioni formalmente antigiuridiche e sostanzialmente ingiuste. Ora la tendenza sembra essersi invertita, almeno in Lombardia e il dibattito su “lecito/illecito”, “legale/illegale” dovrà essere quanto meno rimodulato.

Notevoli gli interventi per consegnare ai Comuni quegli strumenti di cui gli amministratori comunali hanno denunciato la mancanza. In particolare:

  1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da azzardo patologico, è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino ad una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
  2. Il Comune può individuare altri luoghi sensibili.
  3. I Sindaci sono tenuti a istituire reti di collaborazione con le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione ed il contrasto al gioco d’azzardo patologico.
  4. I Sindaci, nell’ambito dei Comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduti dai Prefetti, sono tenuti a informare gli organi competenti delle situazioni presenti sul territorio al fine di garantire una pianificazione di interventi ad opera delle Forze dell’ordine e delle Polizie locali, per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico.
  5. I Comuni possono prevedere forme premianti per gli esercizi “No Slot” per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.
  6. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco d’azzardo lecito.
  7. Spetta al Comune la competenza dei controlli, tramite la Polizia locale sui locali al fine di evitare la diffusione del fenomeno del gioco d’azzardo patologico e di garantirne il monitoraggio.

La legge prevede inoltre che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, la Regione predisponga un regolamento per “la definizione di criteri, regole tecniche, relative modalità attuative, forme di controllo e sanzioni  per l’introduzione di un sistema di regolazione per l’accesso ai locali destinati a sala da gioco d’azzardo lecito”.

Nella foto di copertina il momento della votazione


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