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Filippine, il vademecum per donare risparmiando

Aziende e privati. Donazioni economiche o in natura. Mediazione degli enti non profit. Tutto quello che c'è da sapere per sostenere la popolazione filippina in questa breve guida del nostro esperto Gianpaolo Concari

di Gianpaolo Concari

In questi giorni sono state numerose le richieste di chiarimenti sulle agevolazioni fiscali per le donazioni alle Filippini. Abbiam0 girato i quesiti al nostro esperto Gianpaolo Concari. Ecco i suoi suggerimenti

Se si intende donare risorse ad organizzazioni che stanno operando a favore delle popolazioni colpite dal tifone Haiyan è bene sapere che si può fare di più e meglio utilizzando la leva fiscale. Abbiamo infatti un paio di norme che possono aiutare i potenziali donatori nella loro opera di affidamento delle risorse.

La prima è l’art. 14, d.l. 35/2005 (la “+ dai – versi”)
che permette di dedurre erogazioi liberali ad Onlus sino al 10% del reddito complessivo dichiarato fino ad un massimo di 70 mila euro.
Questo tipo di provvedimento è assai utile per le persone fisiche che intendono effettuare erogazioni liberali in denaro per le quali bisogna sempre utilizzare strumenti di pagamento tracciabili.

La seconda è l’art. 27, legge 133/99
lo strumento è assai utile per le imprese che possono dedurre dal reddito sia le erogazioni liberali in denaro (comma 1), sia le cessioni gratuite di beni-merce o di beni strumentali (comma 2), senza le limitazioni previste dall’art. 100 T.u.i.r. (che limita la deducibilità al 2% del reddito d’impresa dichiarato).

Le erogazioni liberali alle popolazioni colpite dalle calamità pubbliche o da altri eventi straordinari si possono effettuare attraverso i soggetti individuati con il d.p.c.m. 20 giugno 2000 e quindi:

  • a)    organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  • b)    organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro (per esempio Unione Europea e Onu);
  • c)    altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
  • d)    amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici.
  • e)    associazioni sindacali e di categoria


La cosa più semplice è l’erogazione liberale in denaro perché quelle in natura comportano alcuni problemi, soprattutto in ordine al meccanismo della rettifica della detrazione dell’I.V.A. sugli acquisti dei beni oggetto di erogazione.
Oltre a questo si devono aggiungere i problemi logistici relativi all’invio delle merci a così grande distanza: il costo del trasporto a volte vanifica la gratuità dell’operazione. Può quindi risultare più economico acquistare su piazze vicine i beni limitando così i costi dei trasferimenti.

Per inciso, vale la pena di ricordare che la legge n. 49/1987, regolante le attività delle organizzazioni non governative (Ong) riconosciute dal Ministero degli Affari Esteri, permette di vendere alle Ong beni destinati all’estero senza applicazione dell’I.V.A..
I fornitori non devono chiedere alcuna dichiarazione di intento alla Ong acquirente.
E’ infatti sufficiente che l’organizzazione dichiari gli estremi del provvedimento di riconoscimento di idoneità da parte del Ministero degli Affari Esteri e la destinazione (il Paese estero) dei beni.
Per comprovare l’avvenuta esportazione non è necessario trasmettere al fornitore la copia della fattura vistata dalla dogana di uscita: il decreto ministeriale 10/03/1988 n. 379 afferma che si è esonerati da qualsiasi responsabilità se la destinazione estera dei beni e il provvedimento di riconoscimento della o.n.g. sono riportati sui documenti di trasporto e sulla fattura.
È anche utile precisare che, se la spedizione è effettuata mediante trasporto o spedizione all’estero a cura o a nome del cedente, la cessione si configura come un’operazione ex art. 8, comma 1, lettera a) d.P.R. 633/72 e quindi rileva ai fini della formazione del plafond I.V.A.


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