Attivismo civico & Terzo settore

Le novità del Job Act di interesse per il Terzo Settore

Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla riforma delle formule contrattuali italiane

di Giulio D’Imperio

Il 20 marzo 2014 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale serie generale n. 66 del 20/3/2014 il D.L. 34 del 20 marzo 2014 (disponibile in allegato), che è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Tale provvedimento, costituito da appena 5 articoli, non può essere ritenuto una vera e propria riforma della normativa giuslavoristica, ma solo una rivisitazione di alcune formule contrattuali e procedimenti.

Contratto a tempo determinato (Art.1)
La prima novità è data dal prolungamento della durata di questa formula contrattuale, compreso il contratto di somministrazione, da 12 a 36 mesi per i contratti per i quali non viene richiesto il requisito della causalità.
Altra novità riguarda la possibilità di poter prorogare per massimo 8 volte un contratto di lavoro a tempo determinato, entro il limite temporale di 36 mesi, purchè le proroghe si riferiscano alla identica attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato.

Anche se il numero massimo dei contratti a termine che una azienda può stipulare non devono superare il 20% dell’organico complessivo, per le aziende che in organico hanno non più di 5 dipendenti è sempre possibile assumere una persona con un contratto a tempo determinato. Questa decisione è stata presa per venire incontro alle piccole realtà, come ad esempio ODV e coop. Sociali.

La norma lascia comunque inalterata qualunque indicazione provenga dalla contrattazione collettiva per il numero dei contratti a tempo determinato. Il termine che deve essere stabilito per un contratto dovrà risultare da atto scritto, altrimenti sarà ritenuta priva di effetto per cui il contratto sarà ritenuto a tempo indeterminato.

Contratto di apprendistato (Art.2)
La forma scritta è stata prevista solo per il contratto ed il periodo di prova. Sono eliminati:

  1. l’obbligo della forma scritta per il piano formativo individuale;
  2. l’obbligo di tenere in servizio gli apprendisti quando finiscono il periodo formativo, se si intende continuare ad assumere con tale formula contrattuale.
  3. l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con quella esterna


Il lavoratore che viene assunto con un contratto di apprendistato per  la qualifica e per il diploma professionale non percepirà più la retribuzione piena dovuta durante il periodo formativo, ma per la parte riferita alle ore di formazione la retribuzione dell’apprendista dovrà essere pari al 35% della retribuzione prevista dal contratto.

Donne che intendono rientrare nel mondo del lavoro (Art.3 co.2)
Le donne che intendono rientrare nel mondo del lavoro, possono provare il loro stato disoccupazionale non più solo nel Centro per l’impiego dove si trova il proprio domicilio, ma in qualunque Centro per l’impiego italiano.

Semplificazione del DURC (Art.4)
È prevista l’emanazione, entro 60 giorni dal 21 marzo 2014, di un Decreto Interministeriale (lavoro e finanze) per la semplificazione del DURC (Documento unitario regolarità contributiva). In pratica dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale sarà possibile visualizzare telematicamente la regolarità dell’azienda nei confronti dell’Inps, dell’Inail e della cassa Edile. L’esito di questa interrogazione sostituirà di fatto l’attuale DURC.

Contratti di solidarietà (Art.5)
Questo articolo prevede l’emanazione di un decreto interministeriale (Lavoro e Finanze) con cui dovranno essere definiti i criteri per individuare i datori di lavoro che potranno beneficiare della riduzione contributiva per i lavoratori interessati dai contratti di solidarietà.


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