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Telethon: occorre pensare a maggiori benefici fiscali per i donatori

La proposta di Fondazione Telethon per la Riforma del Terzo settore guarda in particolare alle problematiche fiscali, partendo dalle attuali disposizioni punta a far riconoscere più benefici fiscali ai donatori proponendo modifiche normative molto dettagliate

di Redazione

Tre  gli aspetti in particolare toccati dal documento di Fondazione Telethon pensato come contributo al dibattito sulla Riforma del Terzo settore. Si tratta delle erogazioni liberali in natura, dell'acquisto e locazione di immobili da parte di Enti non profit e, infine, il tema della detraibilità Iva  per le attività istituzionali degli Enti non profit. Entrambi i temi sono affrontati presentando prima la problematica che si presenta oggi e concludendo con la presentazione di proposte concrete di riforma.
Di seguito le proposte formulate

Erogazioni liberali in natura
Problematica: «La nostra Fondazione utilizza le seguenti disposizioni per riconoscere benefici fiscali ai nostri donatori.
1. Legge 23/12/2005 n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
«1. 353. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali.»
2. Decreto legge 14/03/2005 n. 35 conv. con L. 14/05/2005 n. 80

Art. 14. Onlus e Terzo settore
«1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di
70.000 euro annui.»
Entrambe funzionano bene per erogazioni liberali in denaro ma il tema si complica quando parliamo di erogazioni liberali in natura.
Mentre la prima disposizione (Legge 23/12/2005 n. 266), infatti, non le prende in considerazione, la seconda (L. Decreto legge 14/03/2005 n. 35 conv. con L. 14/05/2005 n. 80) le riconosce per un importo che si rivela spesso irrisorio (10% del reddito dichiarato dal donante e comunque nella misura massima di Euro 70.000,00) se rapportato alla possibilità di erogazioni di mezzi e macchinari utilizzati per la ricerca scientifica.
Proposta di modifica normativa
«Una opportuna modifica normativa, a nostro avviso, potrebbe passare attraverso:
a) l’inserimento, nella disposizione di cui alla L. 23/12/2005, n. 266 sopra riportata, delle erogazioni liberali in natura (es. dopo le parole «Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi …» si potrebbero inserire le parole «… ed il valore dei beni …»);
b) l’innalzamento dei tetti (10% del reddito dichiarato ed Euro 70.000,00) inseriti nella sopra riportata disposizione di cui al Decreto legge 14/03/2005 n. 35 conv. con L. 14/05/2005 n. 80».

Acquisto e locazione di immobili da parte di Enti non profit.
Problematica: L’art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al D.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 stabiliva fino allo scorso anno che gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili effettuati in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) fossero soggetti ad imposta di registro in misura fissa (Euro 168,00) a condizione che la Onlus dichiarasse nell'atto che intendeva utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzasse l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto.
Un simile beneficio, non è era invece contemplato (in tal senso anche Ministero delle finanze – Risoluzione 21/12/2000 n. 194/E) nell’ipotesi di locazione passiva da parte di un soggetto Onlus il quale, pertanto, qualora anziché comprare l’immobile lo avesse preso in locazione avrebbe scontato l’imposta di registro in misura proporzionale (art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al D.p.r. n. 131/1986 cit.).
A decorrere dal 1° gennaio 2014, l’art. 10 del Decreto legislativo 14/03/2011 n. 23 ha sostanzialmente previsto la soppressione di ogni agevolazione in tal senso con la conseguenza che ad oggi, sia in caso di acquisto di immobili che in caso di locazione, un soggetto non profit si trova a scontare una imposta di registro in misura proporzionale e, nei casi di acquisto, addirittura con aliquota del 9 per cento.

Proposta di modifica normativa
«La disciplina dell’imposta di registro potrebbe essere nuovamente rivisitata al fine di renderla più di supporto verso i soggetti non profit o almeno verso quelli ritenuti più meritevoli (da individuarsi in questo ultimo caso con apposita definizione).
Più in particolare potrebbe essere previsto che, a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata, la disponibilità dell’immobile per lo svolgimento delle attività istituzionali sia sempre soggetta allo stesso regime impositivo indiretto di favore, vale a dire imposta di registro in misura fissa (oggi Euro 200,00).
In tal modo, peraltro, verrebbe sostenuta l’attività degli enti di minori dimensioni i quali, normalmente, non dispongono dei fondi sufficienti per l’acquisto o la realizzazione in proprio dell’immobile necessario alla realizzazione degli scopi statutari.

Detraibilità Iva  per le attività istituzionali degli Enti non profit.
Problematica: Il D.P.R. n.633 del 26 ottobre 1972 che detta la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) considera come soggetto passivo il soggetto che agisce “nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni” (art.1). Con tale impostazione vengono esclusi gli Enti non profit, salvo non svolgano attività fiscalmente riconducibili ad esercizio di impresa.
Come effetto pratico gli Enti non profit subiscono il carico economico dell’IVA esattamente alla stregua di un consumatore finale. Si rileva in proposito come l’attività di un Ente non profit conduca a realizzare dei benefici per la collettività attraverso, per esempio, l’erogazione di servizi ancorchè non remunerati. Sotto un profilo generale, deve essere segnalato come l’attribuzione impropria dello status fiscale di “consumatore finale” renda questi soggetti economicamente più vulnerabili, considerato che il carico IVA assorbe una significativa aliquota delle risorse disponibili.
Utile annotare come questa lacuna normativa sia stata considerata dal legislatore nei casi in cui ha previsto dei “risparmi” IVA su specifiche fattispecie operative: valga come esempio la disposizione del d.lgs 460/97 (istitutivo delle ONLUS) che esenta dall’IVA in caso di prestazioni pubblicitarie svolte a titolo gratuito.

Proposta di modifica normativa
«Estendere la portata delle esclusioni dall’imposta ex art.2 e 3 del D.P.R. 633/72 ovvero delle esenzioni previste dall’art. 10 del D.P.R. 633/72, introducendo come non tassabili fattispecie di pubblica utilità realizzate con il contributo istituzionale degli Enti non profit. A mero titolo esemplificativo, si potrebbe introdurre la fattispecie della “ricerca scientifica di particolare interesse sociale”, “tutela e valorizzazione dell’ambiente”, “istruzione”.
 


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