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Quelle onlus parziali e “spintanee”

Una trovata geniale di quattro ministri (il decreto ministeriale 16/04/2014 pubblicato in GU n. 135 del 13/06/2014) trasforma le unità locali della Croce Rossa Italiana, già associazioni di promozione sociale, in Onlus parziali

di Redazione

Potrebbe sembrare l’uovo di Colombo ma non è così perché il decreto ministeriale 16/04/2014 pubblicato in GU n. 135 del 13/06/2014 porta con sé un corredo di mancato coordinamento di norme e di copertura finanziaria del provvedimento.

L’antefatto
Con l’inserimento dell’art. 1-bis nel d.lgs. 178/2012 le unità locali della CRI sono diventate associazioni di promozione sociale (Aps) ex lege e devono essere iscritte nei registri provinciali delle Aps. Tutto molto bello e quasi condivisibile sennonché nei termini previsti, lo statuto della CRI, non è stato modificato e quindi, al momento, nella sua attuale formulazione, esso non rispetta il criterio della democraticità previsto dalla legge 383/2000 che regola le Aps.
Se fissiamo questo evento su di un asse dei tempi osserviamo che, la modifica dello statuto, avrebbe dovuto avvenire con effetto 1° gennaio 2014. Così non è stato e tutte le unità locali sono state lanciate in avanti, in un vuoto normativo assoluto e assai pericoloso.
Sicché le province e le regioni, tenutari dei registri delle Aps, nel frattempo hanno agito in ordine sparso. Molte province hanno provveduto ad accettare le domande ma con riserva e hanno congelato i procedimenti, in attesa di chiarimenti, peraltro non ancora pervenuti.

La situazione attuale: i contrasti con la legge sulle Aps
Il problema fondamentale è che l’attuale (al 23/06/2014) statuto della CRI prevede diverse categorie di soci e non tutte hanno parità di voto in assemblea. Questo lede un principio fondamentale sul quale enti locali e Agenzia delle Entrate hanno fondato e fondano tutto il contenzioso possibile ed immaginabile (e forse pure quello inimmaginabile) contro chi in questi anni ha cercato di aggirare l’ostacolo.
Se le norme statutarie delle Aps devono espressamente prevedere norme ispirate a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative (art. 3, comma 1, lettera f, legge 383/2000), è chiaro che lo statuto della CRI in vigore dal 2005 (e tuttora lo è ancora) sia in aperto contrasto con la legge sulle Aps, così come lo è la sua nuova formulazione del luglio 2013
non ancora pienamente operativa, stante la proroga di almeno un anno intervenuta a seguito del d.l. 31/08/2013 n. 101.
Lo statuto del 2005 prevede infatti la categoria dei soci ordinari che versano la propria quota annuale ma non hanno diritto di voto né possono partecipare all’elettorato passivo (sic!)
Lo statuto del 2013 prevede invece i soci temporanei (sic!) e quando si legge delle norme che regolano l’assemblea dei soci (art. 22) si legge che ad essa partecipano solo i soci volontari iscritti nel Comitato e titolari dell’elettorato attivo. Il fatto è che nell’art. 11 le categorie dei soci sono ben 5:
volontari, sostenitori, benemeriti, onorari e temporanei. E gli altri che cosa fanno?

La situazione attuale: i contrasti con la legislazione fiscale
Dal punto di vista delle norme in tema di IVA e imposte sui redditi non c’è molto da dire. La mancanza della democraticità dell’ente (testimoniata dai contrasti prima evidenziati) e il carattere temporaneo del rapporto associativo previsto dallo statuto del 2013 comporta il non rispetto delle norme di cui:

  • all’art. 4, comma 7, lettere c) ed e) del dPR 633/72 con la conseguenza che tutte le quote associative e i corrispettivi specifici pagati dai soci sono da considerare soggetti ad IVA e l’attività istituzionale è commerciale tout court.
  • all’art. 148, comma 8, lettere c) ed e) con la conseguenza che tutte le quote associative e i corrispettivi specifici pagati dai soci sono da considerare soggetti ad IReS e IRAP e l’attività istituzionale è commerciale tout court.

Con evidenti ripercussioni in termini di certificazione dei corrispettivi, dichiarazioni e versamenti fiscali.
Chi mastica appena un po’ di queste norme, sa benissimo che, per esempio, tutto l’attuale contenzioso sulle associazioni sportive dilettantistiche, si basa proprio su questi punti e quindi vi lascio immaginare il pericolo immanente a cui si espongono i legali rappresentanti delle unità locali della CRI… a meno che, come le tre scimmiette del non vedo, non sento, non parlo, ci si giri a guardare da un’altra parte.

La questione della personalità giuridica
Nel d.lgs. 178/2012 si afferma anche che le unità locali della CRI assumono, alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato. Nessuno ha finora chiarito tale concetto: l’affermazione è da intendersi che non sono più parte di un ente regolato dalle norme del diritto pubblico, oppure sono diventati enti dotati di personalità giuridica ai sensi del d.P.R. 361/2000?
Se da questo dipendono la “responsabilità limitata” dell’ente (nel senso del patrimonio) e della mancanza del “beneficio della preventiva escussione” per coloro che assumono decisioni all’interno degli organi direttivi, non si tratta di cose di poco conto.
Ma se ora tutti i comitati locali e provinciali fossero d’imperio todos caballeros, mi chiedo con quale procedimento e su quali basi patrimoniali li si dovrebbe iscrivere nei registri delle persone giuridiche, stante il fatto che non tutte sono patrimonialmente e finanziariamente in situazioni tali da poter soddisfare le richieste minime di dotazione che le Regioni e le Agenzie locali del Governo applicano alla generalità degli enti non profit  che intendono acquisire la personalità giuridica.

Il carattere spintaneo di Onlus
Quand’anche fossimo riusciti a superare i passaggi precedenti, appare ora in tutta la sua pericolosità la norma introdotta dal d.m. 16/04/2014, quando, nell’art. 1, comma 2, si afferma che i comitati locali e provinciali sono anche organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Al di là delle considerazioni svolte dall’amico Carlo Mazzini in questo suo intervento, che condivido appieno, di mio ne aggiuno un’altra: le norme sulle Onlus sono norme che regolano non un settore degli enti non profit  ma si tratta di un gruppo di agevolazioni fiscali che si applicano ad un insieme eterogeneo di enti che rispettano determinate clausole statutarie e svolgono attività ritenute di utilità sociale. Bene… si tratta di agevolazioni fiscali. Ma se ci sono agevolazioni fiscali, allora significa che c’è un minor gettito per l’Erario con il che occorre trovare la copertura finanziaria per un provvedimento come questo appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Non una parola si trova scritta su questo nel decreto ministeriale. La copertura finanziaria è totalmente ignorata anche perché diversamente dovremmo dirlo all’Unione europea.

Avviso ai naviganti
Cari lettori, qui abbiamo sparigliato le carte: principi fondamentali del diritto vengono stravolti completamente, creando disparità di trattamento tra soggetti che operano in un settore assai delicato, che presto subirà un ulteriore stravolgimento perché la Corte di Giustizia Europea sta vagliando la questione dei servizi di trasporto sanitario affidati in convenzione e senza procedure di gara.
Che la Croce Rossa Italiana necessiti di essere riformata è sacrosanto, ma che questa riforma debba essere attuata con norme raffazzonate come quelle che abbiamo visto finora… direi che non ve ne è proprio bisogno.

PS – Il termine "spintaneo" è ovviamente un neologismo nato quasi per scherzo: si vuole intendere un movimento falsamente spontaneo che invece si basa sulla forza, sulla spinta. Spintaneo appunto


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