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Ong e Onlus, facciamo chiarezza

Si rischia davvero la perdita della qualifica di Onlus di diritto? È reale la scadenza del prossimo 28 febbraio? Il nostri esperti Antonio Cuonzo e Fulvia Montecchiani rispondono di no. Ecco perché

di Antonio Cuonzo e Fulvia Montecchiani

La legge n. 125 dell’11 agosto 2014 sta suscitando molte preoccupazioni nelle ONG riconosciute idonee ai sensi della L. 49/1987 perché apparentemente rischia di privare queste organizzazioni della automatica (c.d. “di diritto”) contemporanea qualifica di Onlus e delle conseguenti agevolazioni tributarie e parrebbe imporre alle stesse, qualora volessero conservare le agevolazioni tributarie previste per le Onlus, di iscriversi alla Anagrafe delle Onlus tenuta dalle competenti Direzione Regionali dell’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 28 febbraio 2015.

Molte organizzazioni sembrano concentrate sulla imminente scadenza del prossimo 28 febbraio, dai più individuata come il termine ultimo per presentare alla competente Direzione Regionale delle Entrate l’istanza di iscrizione tra le Onlus richiamata dalla norma transitoria della L. 125/2014, e sulle usuali modalità da adottare per la stessa comunicazione.

L’allarme è più che comprensibile ad una prima lettura delle disposizioni della citata L. 125/2014 ma, a ben guardare, da una lettura sistematica e coordinata di tutte le disposizioni contenute nella legge da ultimo citata nonché dall’analisi della procedura e del modello per l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus, qualche dubbio sembra fortemente insinuarsi: si rischia davvero la perdita della qualifica di Onlus di diritto? Sarà vera scadenza quella del prossimo 28 febbraio? Il modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998 sarà adeguato al caso di specie?

 

La citata L. n. 125/2014 dispone in effetti ed in estrema sintesi quanto segue:

  • l’abrogazione della L. n. 49/1987;
  • una modifica del D.Lgs. n. 460/1997 tendente ad inserire, tra i settori validi ai fini dell’assunzione della qualifica di Onlus da parte dei soggetti che lo richiedono (per propria scelta e non per automatismo normativo) il settore della “cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale”;
  • una disposizione transitoria che chiede alle citate ONG ex L. n. 49/87, già Onlus “di diritto”, di presentare alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate istanza di inserimento nella c.d. Anagrafe delle Onlus e che fa salvi gli effetti del riconoscimento dell'idoneità concessa  ai sensi della L. 49/1987 per i primi sei mesi di entrata in vigore della stessa L. 125/2014 ovvero fino al momento dell’avvenuta iscrizione nella citata Anagrafe.

 

Tutto lascia presumere, quindi, la necessità che entro sei mesi dall’entrata in vigore della L. 125/2014 (quindi entro il prossimo 28 febbraio) le ONG  riconosciute idonee ai sensi della L. 49/1987 siano costrette alla presentazione di una istanza di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus per non perdere le correlate agevolazioni.

Ad avviso di chi scrive, però, ci sono altre disposizioni della citata L. 125/2014 da prendere in estrema considerazione e più in particolare occorre evidenziare che:

–      oltre a quanto sopra ricordato, la citata L. 125/2014 prevede anche l’emanazione, entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, di un regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che adotti lo statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e, ad oggi, sembra non vi sia traccia di detto regolamento;

–      la L. n. 49/1987, sempre secondo le finali disposizioni della L. 125/2014, sarà abrogata solo a partire dal primo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore del regolamento di cui al punto precedente;

–      la L. 125/2014, pur apportando modifiche al D.Lgs. 460/1997, non ha abrogato né modificato il comma 8 dell’art. 10 dello stesso decreto il quale continua a recitare che “Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, … le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ….”.

 

In realtà, la scadenza del 28 febbraio sembra essere un termine entro il quale sono, in ogni caso, fatti salvi  gli effetti del riconoscimento  dell'idoneità  concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

La domanda allora diventa la seguente: potranno, dopo il 28 febbraio 2015, dirsi non validi gli effetti del riconoscimento dell’idoneità concessa ai sensi e per gli effetti di una legge (la L. 49/1987) ancora in pieno vigore?

Nel frattempo il sito della Cooperazione allo sviluppo (http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it)  così continua a recitare: “La cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo attualmente è regolata dalla Legge n. 49 del 26/2/1987 e dal relativo regolamento di esecuzione: il Dpr n. 177 del 12/4/1988.” “In Legge 49/87 vi sono i riferimenti alla legge attualmente in vigore e alle evoluzioni in corso; nei prossimi mesi saranno elaborati i regolamenti previsti per dare attuazione alla Legge 125/2014, che abrogherà la Legge 49/1987.

Alla luce di queste ultime considerazioni, quindi, è presumibile (se non certo) che alla data del prossimo 28 febbraio 2015, sia la L. n. 49/1987 che il comma 8 dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 saranno ancora in vigore e pienamente efficaci con l’effetto che le ONG riconosciute idonee ai sensi della L. 49/1987 saranno ancora Onlus di diritto.

Di conseguenza, è altrettanto presumibile ritenere che qualora una ONG riconosciuta idonea ai sensi della L. n. 49/1987 non inviasse la suddetta comunicazione entro il prossimo 28 febbraio 2015, dovrebbe poter legittimamente continuare a godere della qualifica di Onlus di diritto sulla base della persistente L. n. 49/1987 (almeno fino a che non passano sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento di cui sopra) e dell’altrettanto persistente comma 8 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

 

Al contrario, vi sarebbe semmai da evidenziare che la presentazione della citata istanza alla competente DRE entro il 28 febbraio 2015 (se non prima, addirittura) è da ritenersi quanto mai opportuna per cogliere quanto prima la possibilità di entrare nell’Anagrafe delle Onlus in qualità di “Onlus di diritto” in quanto:

  • la più volte citata disposizione transitoria della L. n. 125/2014 sembra imporre, pur senza indicare un termine, alle interessate ONG che vogliano conservare le agevolazioni legate alla qualifica di Onlus, la presentazione dell’istanza alla competente DRE (quindi prima o poi dovranno comunque farla);
  • come sopra indicato, ad oggi e presumibilmente anche alla data del 28 febbraio 2015, saranno ancora in vigore le disposizioni dalle quali si ottiene la qualifica di Onlus di diritto per le ONG ex L. n. 49/1987 (e cioè la stessa L. n. 49/1987 e il comma 8 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997);
  • proprio sulla base della disposizione transitoria di cui alla L. n. 125/2014, le competenti DRE dovrebbero ritenere del tutto superate le indicazioni fornite con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 16 maggio 2005 (che implicava il rifiuto di iscrizione nell’Anagrafe delle Onlus delle c.d. “Onlus di diritto”) e, constatando che si tratta di ONG ex L. n. 49/1987 considerate “in ogni caso Onlus” dal comma 8 dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997, doverosamente adeguarsi al dettato normativo della L. 125/2014 (“… sono iscritte nell'Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle stesse presso l'Agenzia delle entrate…”);
  • qualora la suddetta istanza fosse al contrario presentata dopo l’effettiva abrogazione della L. n. 49/1987 (cioè successivamente al primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento che adotterà lo Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) ed in assenza di ulteriori interventi normativi o regolamentari, la “vecchia” ONG interessata si ritroverebbe nella stessa situazione di una nuova organizzazione non profit che presenta istanza di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus con riferimento al nuovo settore della “cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale”

 

Quanto alla forma dell’“’istanza avanzata dalle stesse presso l’Agenzia delle entrate”, pur ritenendo del tutto lecito, se non doveroso a prima vista, seguire il percorso indicato dal decreto 266 del 2003 ed ipotizzare di rifarsi al richiamato modello di iscrizione, è altrettanto doveroso evidenziare la palese inadeguatezza al caso di specie dello stesso modello in quanto non concepito né mai adottato per le Onlus di diritto (a riprova di ciò il modello non contiene alcuna casella in cui evidenziare la qualifica di diritto e/o la relativa norma di riferimento, prevedendo le correlate istruzioni l’esonero da simile comunicazione per le ONG ex L. n. 49/1987) ed il rischio che, compilando in ogni sua parte il citato modello, la ONG di turno finisca già oggi per essere percepita dalla competente DRE come un “soggetto qualunque” (non una Onlus di diritto, quindi) che aspira alla qualifica con riferimento al nuovo settore della “cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale”.

Insomma, presentare l’istanza all’Agenzia delle Entrate utilizzando e compilando in ogni sua parte il modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998 sarebbe come accettare l’interpretazione per cui la L. 125/2014 avrebbe anche l’effetto di privare le Ong ex L. n. 49/1987 della qualifica di “Onlus di diritto”, relegando le stesse a semplici organizzazioni non profit che chiedono, come altre, la qualifica di Onlus con riferimento al nuovo settore della “cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale”. Interpretazione, questa, ad avviso di chi scrive, non del tutto corretta alla luce della mancata abrogazione del comma 8 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, che continua a recitare “Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, …, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, … ”, e del potenziale inserimento automatico di queste organizzazioni tra i soggetti della cooperazione allo sviluppo secondo quanto vorrà disporre il futuro regolamento più volte citato.   

 

Nella foto di Fulvio Zubiani: un progetto dl Cesvi a Mogadiscio


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