Attivismo civico & Terzo settore

La Corte dei Conti: fuori dal 5 per mille chi non misura l’utilità sociale

I giudici contabili: «Occorre una più rigorosa selezione degli enti beneficiari, al fine di non disperdere risorse per fini impropri»

di Redazione

È vero che la Corte dei Conti dopo la deliberazione adottata nell’adunanza del 5 dicembre 2013 è tornata a pronunciarsi sull’istituto del 5 per mille? Cosa ha detto?

Il secondo pronunciamento a cui fa riferimento  si riferisce alla deliberazione n. 14/2014/G in cui la sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato ha riscontrato criticità sulle modalità di attuazione delle misure consequenziali intraprese dalle amministrazioni interessate per superare le disfunzioni di applicazione dell’istituto. Questi in sintesi i richiami della Corte.

 

  • Si impone una più rigorosa selezione degli enti beneficiari, al fine di non disperdere risorse per fini impropri. I dati recentemente pubblicati relativi alle erogazioni per l’anno 2012 attestano che i beneficiari sfiorano, ormai, il numero di 50mila. Per le onlus e gli enti del volontariato, quasi 9 mila enti ottengono un contributo inferiore ai 500 euro ed oltre mille non hanno ottenuto nemmeno una firma, accentuandosi, così, la frammentazione e la dispersione delle risorse. Molte organizzazioni, pur non avendo finalità di lucro, non producono alcun tipo di valore sociale, rivolgendosi esclusivamente ai soci o iscritti, senza rispondere a criteri di misurabilità dell'utilità sociale prodotta
     
  • È necessario intraprendere un'attività di audit dell'Agenzia delle entrate sul comportamento degli intermediari in potenziale conflitto di interesse, al fine di tutelare la libera scelta dei contribuenti. 
     
  • Con riguardo alla pubblicazione sulla rete web, per l’affermazione del principio di trasparenza e lealtà nei confronti dei contribuenti che partecipano attivamente alla gestione del 5 per mille, risulta necessario che venga pubblicato un unico elenco annuale di tutti i beneficiari, con il relativo numero di contribuenti e di importo -sola cosa che permetta di avere un quadro reale del finanziamento effettivo degli enti, grazie al riepilogo dei dati in forma aggregata. Si rileva che: a) ancora sono in corso di elaborazione gli elenchi aggregati per le annualità pregresse; b) nell’aggregazione dei dati per l’anno 2012, mancano gli enti beneficiari in gestione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che vengono, invece, pubblicati separatamente dallo stesso Ministero in forma poco trasparente; c) il percorso per l’accesso all'elenco risulta difficile e di non immediata evidenza, risultando assieme a molti altri elenchi di non particolare interesse per i contribuenti. 
     
  • Si sottolinea la preclusione di partecipazione per gli enti di diritto pubblico al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Tali risorse, invece, vengono dirottate su enti privati spesso non specializzati nel campo del restauro e della conservazione, che sviluppano, peraltro, spesso, progetti assai discutibili e, pertanto, poco interessanti per i contribuenti. 
     
  • Irrazionale risulta l’impossibilità di scelta diretta dell’ente da parte dei contribuenti nella scheda per l’opzione della destinazione del 5 per mille a favore delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici

 


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