Solidarietà & Volontariato

Anpas, la nostra riforma del Terzo settore in dieci punti

Chiuso il meeting 2015 della più importante associazione di volontariato laica in Italia. Ecco le richieste relative alla provvedimento in discussione al Senato

di Redazione

Si è chiuso con un'affluenza record di mille volontari provenienti da tutta Italia il 15°meeting nazionale della solidarietà dell'Anpas, in Versilia dal 22 al 25 maggio. Tre giorni in cui la più grande associazione di volontariato laico d'Italia è tornata nelle comunità che hanno dato vita alle pubbliche assistenze più antiche d'Italia. La storia delle pubbliche assistenze e il futuro del volontariato, i giovani e il soccorso, la protezione civile: questi i temi dell'evento che ha fatto base nel Comune che ospita la pubblica assistenza più antica d'Italia, la Croce Verde di Pietrasanta, che quest'anno festeggia 150 anni di attività.

È stata, questa, anche l’occasione per fare il punto sulla riforma del Terzo settore in discussione in Affari costituzionali in Senato. Al dibattito sono intervenuti Patrizio Petrucci, Riccardo Ratti (Presidente della Croce Verde Pietrasanta), Enzo Costa (Convol e Auser), Gianluca Mengozzi(portavoce forum terzo settore Toscana e presidente Arci Toscana), Attilio Farnesi (Anpas Toscana), Stefano Tabò (CSV.net), l'onorevole Federico Gelli (Cesvot) e Fabrizio Pregliasco (Presidente Anpas Nazionale).

Questi in sintesi le dieci “richieste” di Anpas.

1) Consentire la permanenza e la valorizzazione dell’azione volontaria nelle forme organizzative previste dalla Riforma del Terzo Settore (art. 2 comma 1)

2) Codice del Terzo Settore ed Armonizzazione delle Leggi

3) Rafforzare il passaggio da attività commerciale marginale a strumentale (art. 4, primo comma, punto e)

4) Valorizzare il ruolo del Terzo Settore nella relazione con gli Enti Pubblici (art. 4, comma 1, lettera m). Nel nostro paese il trasporto sociosanitario ad oggi viene svolto per oltre il 70% da Associazioni di Volontariato che, oltre a garantire coesione, inclusione e partecipazione dei cittadini, permettono una sostenibilità complessiva del sistema.

5) Riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dei volontari (art 5, comma 1, lettera c) attraverso la validazione da parte delle reti di secondo livello di Volontariato.

6) Centri di Servizio del Volontariato. Occorre una riflessione approfondita sul ruolo di servizio dei CSV (art. 5, comma 1 lettera e) prendendo atto dei limiti del loro sviluppo sui territori, come evidenziato da una recente ricerca CSV.net.

7) Impresa Sociale. ANPAS ritiene che l’impresa sociale – per come è intesa nel DDL – sia un’opportunità per l’ampliamento e l’innovazione dell’intervento del Terzo Settore. Si considera tuttavia fondamentale una maggiore chiarezza non solo nella definizione dei tratti costitutivi dell'impresa sociale, ma anche nelle modalità di azione, relazione e scambio fra terzo settore, soggetti for profit e Stato.

8) Riconoscimento delle reti di volontariato di secondo livello. Le reti di secondo livello sono la naturale evoluzione delle organizzazioni che, operando su scala locale, ma condividendo finalità e modalità di intervento sul territorio nazionale, hanno deciso di darsi una struttura volta al raggiungimento di obiettivi comuni più complessi e duraturi.

9) Rendere il Servizio Civile Universale (art. 8), cioè accessibile a tutti i giovani che chiedono di parteciparvi, mantenendone un’identità costituzionale fondata sulla “difesa della Patria in modo non armato e non violento”, come rilevato anche dalla relazione del Sen. Lepri, e non dalla formulazione attuale incentrata invece sui “valori fondanti della Patria”.

10) Aspetti fiscali. È assolutamente necessario superare, distinguere e regolare le ambiguità oggi presenti intorno ai concetti di “non lucrativo” e di “non commerciale” oggi confusamente recepiti dalla norma e dalla consuetudine. Il fatto di essere un soggetto statutariamente “non lucrativo”, comunemente definito non commerciale o non profit, non deve essere confuso con il fatto che lo stesso soggetto possa svolgere attività commercialmente rilevanti, purchè risponda alla norma generale, per lo più fiscale, di trattamento di tali attività.


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