Sezioni

Attivismo civico & Terzo settore Cooperazione & Relazioni internazionali Economia & Impresa sociale  Education & Scuola Famiglia & Minori Leggi & Norme Media, Arte, Cultura Politica & Istituzioni Sanità & Ricerca Solidarietà & Volontariato Sostenibilità sociale e ambientale Welfare & Lavoro

Famiglia & Minori

Congedo parentale retribuito fino ai 6 anni, ecco le istruzioni dell’Inps

È una novità legata al Jobs Act, ma vale solo per i periodi di congedo fruiti nel 2015. L'Inps spiega come fare domanda, utilizzando il modello cartaceo SR23. Ancora silenzio invece sulla procedura per richiedere il congedo a ore

di Sara De Carli

L’Inps dà il via libera alle domande per il congedo parentale retribuito fino ai 6 anni di età del bambino. Si tratta di una delle novità contenute nel decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” (uno dei decreti attuativi del Jobs Act), poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno e in vigore dal giorno successivo.

Con il messaggio 4576 del 6 luglio 2015 l’Inps ha dato indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda per il congedo parentale nei casi in cui essa riguarda i nuovi limiti temporali di fruibilità. In sostanza il Governo (art. 7) ha stabilito che il congedo parentale può essere chiesto non più fino agli 8 anni del bambino, bensì fino ai 12 anni di età (oppure fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato). Lo stesso congedo è ora retribuito al 30% (art. 9) a prescindere dalle condizioni di reddito non più solo fino ai 3 anni del bambino, ma fino ai suoi 6 anni (oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato). In entrambi i casi però – attenzione – l’estensione è limitata ai periodi di congedo che verranno fruiti nel 2015, pertanto dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

Come fare a presentare la domanda? In attesa che il sistema informatico venga adeguato, dice l’Inps, è consentita la presentazione della domanda in modalità cartacea utilizzando il modello SR23 (lo si trova sul sito internet dell’Inps seguendo il percorso: www.inps.it > modulistica > digitare nel campo “ricerca modulo” il codice SR23).

La domanda cartacea va utilizzata solo dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni (o per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia), mentre per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda continua ad essere presentata in via telematica.

La presentazione delle domande cartacee, per i genitori interessati da questa modalità, è consentita per il solo mese di luglio 2015 o fintanto che non verrà aggiornata la procedura di presentazione della domanda on line.

Peccato che lo stesso articolo 7 del decreto n. 80 parli di nuovo della possibilità di fruire del congedo parentale non a giorni bensì a ore. È un diritto riconosciuto dal 2013 ma fino ad oggi fruirne è stato impossibile perchè mancano le istuzioni da parte dell'Inps su come fare domanda. E nemmeno questa volta la procedura è stata attivata.


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA