Education & Scuola

Pericolosità sociale, le condizioni socioeconomiche non contano

La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della legge 81/2014 sul superamento degli OPG, respingendo il ricorso promosso dal Tribunale di sorveglianza di Messina

di Sara De Carli

La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della legge 81/2014 sul superamento degli OPG, respingendo il ricorso promosso dal Tribunale di sorveglianza di Messina contro la legge 81/2014. La sentenza è la numero 186/2015 depositata il 23 luglio 2015 (qui il testo integrale).

Il tribunale di sorveglianza di Messina aveva presentato una questione di legittimità costituzionale per le parti in cui la legge stabilisce che l’accertamento della pericolosità sociale «è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni (cosiddette ambientali) di cui all’articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale» e che «non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali». In sostanza uno dei punti più innovativi della legge 81/2014, quello che stabilisce che – dice stopOPG – un malato povero, emarginato, senza casa o abbandonato dai servizi non può diventare, per questa ragione, socialmente pericoloso e finire in OPG come fino ad oggi troppo spesso è accaduto.

Il caso specifico finito sotto la lente è quello di M.S. condannato alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione per il reato di tentato omicidio ma per cui il Magistrato di sorveglianza di Palermo, in seguito a un complesso esame della vicenda individuale, familiare, sociale, psichiatrica e giudiziaria di M.S. e dopo avere considerato il delitto contestato, aveva disposto, nell’ottobre 2012, l’applicazione della misura di sicurezza detentiva della casa di cura e custodia per due anni. M.S. è un senza fissa dimora, senza occupazione, privo di punti di riferimento familiare dato che la famiglia risiede in Tunisia. Il 28 febbraio 2014, il Magistrato di sorveglianza di Messina rigetta l’istanza di revoca anticipata della misura di sicurezza prevista fino al 3 maggio 2015 nell’Ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, precisando che non era stato possibile predisporre per M.S. «un progetto terapeutico perché non [era] possibile la presa in carico, non essendo residente nel territorio». L’11 aprile 2014, la Direzione dell’Ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, in considerazione delle stabili condizioni psichiche di M.S., lo ammette al lavoro esterno, avendo dimostrato condizioni psichiche stabili e aveva tenuto una condotta positiva, partecipando alle attività trattamentali con valenza terapeutica. Il Tribunale di sorveglianza osserva che l’impossibilità di utilizzare a fini prognostici dei fattori essenziali, come le condizioni individuali, familiari e sociali e l’assenza di progetti terapeutici individuali, incide «in modo determinante e profondamente distorsivo sul giudizio in corso», impedendo una valutazione compiuta della concreta pericolosità sociale di M.S. e del suo grado attuale. sarebbe volta ad arginare il fenomeno dei soggetti internati negli ospedali psichiatrici giudiziari o nelle case di cura “dimissibili”, e tuttavia non dimessi per cause non attribuibili alla loro condotta ma a inefficienze dei servizi di salute mentale pubblici.

La Corte Costituzionale chiarisce che «le frasi sulle quali si appunta la censura non riguardano la pericolosità sociale come categoria generale, ma si riferiscono più specificamente alla pericolosità che legittima il ricovero in un ospedale psichiatrico o in una casa di cura», precisando che la misura di sicurezza detentiva possa «aver luogo o protrarsi solo in base alla specifica valutazione della situazione personale dell’infermo di mente» e che non sia «conseguenza dello stato di marginalità socioeconomica in cui questi verrebbe a trovarsi se dimesso». Ciò posto, «è evidente che la disposizione censurata non ha modificato neppure indirettamente, per le persone inferme di mente o seminferme di mente, la nozione di pericolosità sociale, ma si è limitata ad incidere sui criteri di scelta tra le diverse misure di sicurezza e sulle condizioni per l’applicazione di quelle detentive»: la limitazione quindi «ha lo scopo di riservare le misure estreme, fortemente incidenti sulla libertà personale, ai soli casi in cui sono le condizioni mentali della persona a renderle necessarie» e non il contesto ambientale.

Per stopOPG «si conferma e si rafforza così l’orientamento di una buona legge. Il tratto più interessante della nuova norma è aver spostato il baricentro dai binomi manicomiali “malattia mentale/pericolosità sociale e cura/cusotodia” ai progetti di cura e riabilitazione individuali e al territorio. In particolare essa stabilisce che la regola deve essere una misura di sicurezza diversa dalla detenzione in Opg e in Rems, salvo situazioni determinate che devono diventare l’eccezione. In questo senso la sentenza della Consulta è illuminante e conferma precedenti atti». La mobilitazione di stopOPG prosegue e la prima richiesta al Governo è il commissariamento delle Regioni che non hanno ancora accolto i propri pazienti e che impediscono la reale chiusura degli OPG a ormai quasi quattro mesi dalla scadenza del 31 marzo 2015. «Ma il commissariamento non serve solo a superare i ritardi nella chiusura degli Opg», dice Stefano Cecconi in un articolato testo che fa il punto dela situazione, «deve occuparsi dell'attuazione integrale della legge 81/2014. Per garantire cura e assistenza all persone prevede siano presentati dalle Asl progetti individuali con misure alternative alla detenzione in Opg e Rems. Invece questo non sta avvenendo. Anzi, si rischia di sostituire i vecchi Opg con le nuove Rems, la misura di sicurezza detentiva resta la regola invece che essere l'eccezione».

In foto Marco Cavallo, simbolo della deistituzionalizzazione, a Expo 2015 – www.facebook.com/pages/Marco-Cavallo​


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA