Welfare & Lavoro

Corsia preferenziale per gli affidatari: perché contesto la nuova legge

Aurelia Pessaseo è la presidente del Coordinamento Internazionale delle Associazioni a Tutela dei Diritti dei Minori. Contesta la nuova legge, non nel principio ma nei modi di attuazione: si creano conflitti fra la famiglia d'origine e quella affidataria. «Non è una legge a tutela del bambino, ma a tutela degli adulti»

di Sara De Carli

Ad Aurelia Pessaseo la legge appena approvata sulla continuità degli affetti dei minori in affidamento non piace affatto. «Facendo leva sul diritto del legame affettivo, che non contesto, si vuole in realtà introdurre nel nostro ordinamento il “diritto di prelazione” della famiglia affidataria sul minore, esattamente come quello che esiste nella vendita di un appartamento già in affitto a terzi. Tant’è che si parla senza problemi di “corsia preferenziale” all’adozione». Pessaseo è la presidente del Coordinamento Internazionale delle Associazioni a Tutela dei Diritti dei Minori e ha vissuto personalmente la dolorosa esperienza di vedersi togliere una figlia che ha ritrovato solo nel 2000, dopo 14 anni di ricerche, quando lei stava a sua volta per diventare madre. «Un caso di sottrazione legalizzata», afferma, «non fu nemmeno fatto un decreto di decadenza di potestà genitoriale al padre della bambina».

«Non contesto il principio della continuità degli affetti, ma il modo in cui lo questa legge pensa di realizzarlo», dice Pessaseo. E spiega come per capire bisogna partire da lontano, cioè dal fatto che l’affidamento e l’adozione sono due strumenti diversi: «L’affidamento non recide i legami con la famiglia d’origine, anzi serve proprio perché la famiglia d’origine anche con l’aiuto della famiglia affidataria recuperi la sua capacità; l’adozione invece recide i legami. Nell'affido la famiglia d’origine conosce la famiglia affidataria. Ora, secondo lei, cosa succederà quando il Tribunale deciderà che il bambino va in adozione e questo, con le nuove norme, resta nella stessa famiglia che la famiglia d’origine ha frequentato? Non si può immaginare che la famiglia d’origine ne sia felice anche perché, diciamolo, la famiglia spesso non riesce a essere recuperata perché i servizi non lavorano su di essa come dovrebbero. Ci saranno molti conflitti, esattamente come avviene tra genitori che si stanno separando, e a pagarne il prezzo sarà il bambino. A meno di immaginare che la famiglia affidataria, quando diventa adottiva, decida di trasferirsi e far perdere le proprie tracce. Quindi non mi si venga a dire che è una legge fatta per i bambini, questa è una legge adultocentrica, fatta per le famiglie. Prova ne sia che questa legge non vale per tutti i bambini: se il centro dell’attenzione fossero davvero gli affetti del bambino, che differenza c’è se il bambino è in affidamento a un sigle?».

La continuità degli affetti secondo Pessaseo poteva essere garantita utilizzando l’adozione speciale, già prevista dall’articolo 44 della legge 184/83: «L’adozione speciale non recide i legami con la famiglia d’origine perché la famiglia d’origine dà il proprio consenso all’adozione: si potrebbe fare ricorso a questo strumento, se la mediazione familiare fosse una prassi utilizzata in modo serio e diffuso», riflette.

La sua altra preoccupazione riguarda la «facilità» con cui gli affidamenti si trasformeranno in adozione appena supereranno il limite temporale previsto di 2 anni più uno di rinnovo. La legge non dice nulla in proposito e non modifica i criteri che portano a decidere l’adottabilità di un minore: «Ma finirà così, diventerà quasi automatico! Lei non ha idea di quanto spesso capiti che si tolgano bambini alle famiglie per futili motivi, per pregiudizi. Ho appena seguito la battaglia per due fratelli, che erano stati dichiarati adottabili: in appello lo stato di adottabilità è stato revocato perché lo stato di abbandono non c’era».

Foto getty Images


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