Sezioni

Attivismo civico & Terzo settore Cooperazione & Relazioni internazionali Economia & Impresa sociale  Education & Scuola Famiglia & Minori Leggi & Norme Media, Arte, Cultura Politica & Istituzioni Sanità & Ricerca Solidarietà & Volontariato Sostenibilità sociale e ambientale Welfare & Lavoro

Attivismo civico & Terzo settore

Croce rossa, uno statuto ad personam?

Disparità di trattamento fra i soci e norme fiscali. L'intervento del nostro esperto Gianpaolo Concari solleva qualche interrogativo sullo statuto della Cri dopo l'iscrizione nel registro nazionale e in quelli regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale

di Gianpaolo Concari

Dopo l’anno di proroga ottenuto, rispetto all’originaria tabella di marcia, la Croce Rossa Italiana è stata iscritta, con decorrenza 1° gennaio 2016, nel registro nazionale e in quelli regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale.

In base allo statuto tutti i vari comitati della Croce Rossa Italiana hanno distinte e separate autonomie patrimoniali e pertanto ciascun comitato, se ed in quanto abbia ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, avrà una responsabilità patrimoniale limitata al patrimonio.

IL NODO DEI SOCI

Secondo lo statuto (art. 11) sono state stabilite ben cinque categorie di soci: volontari, sostenitori, benemeriti, onorari e temporanei. Tuttavia solo i soci volontari (cfr. art. 14.3) sono titolari dell’elettorato attivo e passivo. Pur apprezzando lo sforzo svolto per riformare la Croce Rossa Italiana, non si comprende il motivo di una norma statutaria che è contraria alle disposizioni contenute nella legge n. 383/2000 dove, all’art. 3, comma 1, lettera f) si legge che le nome sull’ordinamento interno devono essere ispirate a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative. Appare lampante quanto le due disposizioni siano agli antipodi tra loro: da una parte la norma dove tutti i soci devono avere pari dignità e dall’altra una disposizione statutaria in cui si afferma che solo una categoria (i volontari) è titolare dell’elettorato attivo e passivo.

Ed è altrettanto lampante quanto la norma statutaria contra legem sia inefficace in confronto ad una norma generale che ovviamente ha un rango superiore. La conseguenza è che gli enti preposti all’iscrizione dei vari comitati (che in realtà sono sostanzialmente “associazioni” poiché del “comitato” non hanno nulla) nei registri nazionali, regionali e provinciali dovrebbero rispedire al mittente lo statuto proposto, cosa che puntualmente avviene invece con l’universo-mondo delle associazioni di promozione sociale che si presentano ai vari sportelli con statuti "un po’ naïff". Tant’è che gli uffici preposti suggeriscono l’adozione di statuti-tipo pena il rallentamento della pratica.

In verità, sempre nell’art. 3, della legge n. 383/2000, al comma 2, si legge che in relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;

Siamo di fronte ad una deroga? Con quale atto normativo allora è stata concessa? La Croce Rossa Italiana è un’associazione di promozione sociale più delle altre?

LE NORME FISCALI

Ma ancorché questa deroga fosse stata concessa, restano certamente insoddisfatte le norme fiscali previste sia dall’art. 4, d.P.R. 633/72 in materia di IVA, sia quelle dell’art. 148, comma 8, TUIR, per non parlare del concetto di “temporaneità del rapporto associativo” di cui la letteratura fiscale annovera tomi di contenzioso. Non si capisce proprio l’utilità di sancire nello statuto la temporaneità del rapporto associativo, clausola che comporta l’automatica caduta dei benefici previsti per gli enti di tipo associativo. Inoltre, a chi scrive, non è parso che lo statuto contenga il divieto di trasmissibilità della quota associativa né il divieto di distribuzione, anche indiretta, di avanzi di gestione. Anche queste clausole, se mancanti in uno statuto di una normale Aps, sono motivo di rigetto della domanda di iscrizione al registro di competenza. Già in passato si è parlato di questi argomenti ma sembra che di soluzioni brillanti non ne siano state trovate nonostante di tempo ne sia stato concesso.

Prima o poi il bubbone verrà a galla: questo è un “precedente” e basterà che una piccola Aps (non Croce Rossa è chiaro) si intestardisca con un ufficio periferico, sul mancato accoglimento del proprio statuto, con relativo ricorso amministrativo e qualcosa dovrà pur accadere.


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA