Attivismo civico & Terzo settore

5 per mille, finalmente basta alle domande da presentare ogni anno

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pieno agosto un decreto che esonera le associazioni che posseggono i requisiti dall'inviare ogni anno la domanda di ammissione al contributo. Eventuali variazioni però devono essere trasmesse subito, pena l'esclusione. Introdotte anche nuove disposizioni per favorire la trasparenza

di Gabriella Meroni

Nuove regole per la rendicontazione e una sacrosanta semplificazione: sono questi ipunti cardine di un decreto (il Dpcm 7 luglio 2016) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto e che contiene nuove disposizioni in materia di trasparenza ed efficacia.

Partiamo dall’efficacia. Il provvedimento stabilisce quello che da più parti sembrava ovvio: non è più necessario ripresentare ogni anno la domanda di iscrizione negli elenchi del 5 per mille e la contestuale dichiarazione sostitutiva sulla persistenza dei requisiti per l’ammissione. A partire dal 2017 gli enti verranno finalmente vengono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno. Se ci fossero errori o integrazioni (sempre possibili), questi potranno essere segnalati, entro il 20 maggio, dal legale rappresentante alla Direzione delle Entrate competente per territorio. Con un’importante avvertenza: se per caso è il rappresentante legale a cambiare, la dichiarazione sostitutiva già presentata perde valore, e il nuovo rappresentante dovrà sottoscriverne un’altra, indicando la data della sua nomina e quella dell’iscrizione dell’ent, pena la decadenza di quest’ultimo. Quindi occorre prendere bene nota di quest’obbligo, per non essere depennati dal contributo. Ovviamente, dovessero venire meno i requisiti, il rappresentante legale deve trasmettere all’amministrazione la revoca dell’iscrizione.

Veniamo ora alla trasparenza. Si precisano meglio, nel decreto, le caratteristiche del documento di rendicontazione, quello che entro un anno dalla ricezione delle somme gli enti devono redigere sul modulo delle Entrate, accompagnandolo da una relazione illustrativa. Tale rendiconto deve includere, oltre ai dati del beneficiario e del rappresentante legale e l’anno di erogazione, la data di ricevimento, l’importo e le spese sostenute, comprese quelle per risorse umane e per acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci. Non bisogna dimenticarsi di mettere in evidenza, per ogni voce di spesa, la «riconducibilità alle finalità istituzionali» e gli eventuali accantonamenti diretti a progetti pluriennali. Se, a seguito di controlli, si accerteranno finalità diverse, le somme dovranno essere restituite. Sono esonerati dal rendiconto le associazioni che ricevono meno di 20mila euro.

Le novità riguardano però anche le Entrate e i ministeri interessati dall’operazione 5 per mille. Le amministrazioni che erogano il 5 per mille, infatti, dovranno pubblicare sul proprio sito gli elenchi dei soggetti ai quali è stato assegnato, con data e importo. Devono inoltre pubblicare, entro un mese da quando li ricevono, i rendiconti e le relazioni illustrative trasmessi dai beneficiari.


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