Sezioni

Attivismo civico & Terzo settore Cooperazione & Relazioni internazionali Economia & Impresa sociale  Education & Scuola Famiglia & Minori Leggi & Norme Media, Arte, Cultura Politica & Istituzioni Sanità & Ricerca Solidarietà & Volontariato Sostenibilità sociale e ambientale Welfare & Lavoro

Welfare & Lavoro

La legge 104 vale anche per i conviventi

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 213 del 23 settembre 2016 ha riconosciuto il diritto al convivente di un disabile grave di usufruire dei tre giorni mensili di permesso retribuito previsti dalla legge 104. «Non offrire la possibilità al convivente di poter assistere un disabile grave viola quanto previsto dall’articolo 2 della Costituzione»

di Giulio D'Imperio

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 213 del 23 settembre 2016 (in allegato) ha riconosciuto il diritto al convivente di un disabile grave di usufruire dei tre giorni mensili di permesso, regolarmente retribuito, per assisterlo.

Questa opportunità è riconosciuta in quanto è stato ritenuto illegittimo, da un punto di vista costituzionale, l’articolo 33 comma 3 della L. 104/1992 nella parte in cui non include il convivente tra le persone che possono usufruire del permesso per assistere il disabile che versa in situazione di gravità.

Il giudice ha evidenziato come il concetto di famiglia considerato dall’articolo 33 della L. 104/1992 non è quello tutelato dall’articolo 29 della Costituzione, ma quello di famiglia estesa in cui sono ricompresi anche i parenti e gli affini entro il terzo grado, anche se non risultano conviventi con la persona disabile grave che deve essere assistito. Inoltre il concetto di famiglia che emerge dalla lettura dell’articolo 33 della L. 104/1992 è quella di “formazione sociale” così come prevista dall’articolo 2 della Costituzione, che rappresenta di fatto uno strumento di garanzia ed attuazione dei diritti dell’uomo oltre ad essere un luogo per adempiere a doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

In base a tale teoria la famiglia di fatto deve essere considerata come famiglia vera e propria per cui il non offrire la possibilità al convivente di poter assistere un disabile grave viola quanto previsto dall’articolo 2 della Costituzione. Inoltre viene riconosciuta anche una violazione dell’articolo 3 della Costituzione quando si verifica la mancanza di assistenza per il disabile grave da parte di un convivente rispetto al disabile assistito perché inserito in una famiglia costituita a seguito di matrimonio rispetto al convivente. Tale violazione si verificherebbe in quanto il legislatore ha inserito al possibilità dei permessi per assistere il disabile grave, perché la sua finalità era quella di garantire la tutela psico-fisica della persona affetta da disabilità grave.

Per questo motivo la Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole che tra coloro che non possono essere legittimati ad assistere un disabile grave, usufruendo dei permessi retribuiti, ci sia un convivente.

foto JSEvrard/Getty Images


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA