Sezioni

Attivismo civico & Terzo settore Cooperazione & Relazioni internazionali Economia & Impresa sociale  Education & Scuola Famiglia & Minori Leggi & Norme Media, Arte, Cultura Politica & Istituzioni Sanità & Ricerca Solidarietà & Volontariato Sostenibilità sociale e ambientale Welfare & Lavoro

Economia & Impresa sociale 

Quale impresa sociale? La Riforma del Terzo settore ce lo dirà?

La Legge delega di Riforma dell'impresa sociale dovrà sciogliere alcune contraddizioni: il Terzo settore produttivo sarà pienamente riconosciuto? L'impresa sociale sarà solo quella che già conosciamo o si saprà guardare in avanti e fuori dal recinto del già noto? E quale fiscalità si proporrà agli imprenditori sociali e agli investitori pazienti?

di Riccardo Bonacina

E’ stato pubblicato ieri il Rapporto della Commissione europea sull’imprenditorialità sociale. L’interessante lavoro di mappatura evidenzia, per l’Italia, un eco sistema di 100.000 imprese sociali. La definizione utilizzata per la mappatura prescinde dalla veste giuridica concretamente utilizzata.

La definizione d’impresa sociale, assunta dal Rapporto, deriva dalla Social Business Initiative del 2011.

È tale, l’ente:

  • whose primary objective is to achieve social impact rather than generating profit for owners and shareholders;
  • which uses its surpluses mainly to achieve these social goals;
  • which is managed by social entrepreneurs in an accountable, transparent and innovative way, in particular by involving workers, customers and stakeholders affected by its business activity’.

Si tratta di una definizione, pertanto, in grado di adattarsi a più veicoli giuridici. In Italia, oltre alle cooperative sociali (e alle poche imprese sociali ex d.lgs. n. 155/06), figurano associazioni e fondazioni, ovvero enti del libro I del codice civile.

Questi ultimi sono enti che il codice civile del 1942 aveva nettamente separato dal mondo produttivo-imprenditoriale dei soggetti del libro V. Riflesso ideologico dello sfavore fascista, verso il mondo dei corpi intermedi! Siamo ancora fortemente condizionati da questa rigida impostazione dogmatica. Il Rapporto italiano, per esempio, dimentica le Start up innovative a vocazione sociale (Siavs), e le Società Benefit, perché?

A volte se ne sono perse le motivazioni assiologiche di fondo; ma ne rimangono gli effetti culturali e normativi! Si pensi all’uso improprio del termine no-profit!! Lapsus linguistico-freudiano disvelatore della medesima concezione improduttiva: No-profit = nessun profitto!!

Se proprio vogliamo esser anglofoni, dovremmo dire non-profit!! Che poi sta per not for profit!! Che poi è il punto 1) della definizione di impresa sociale assunta dalla Social Business Initiative.

Ciò che qualifica questo mondo non è il guadagno che pur deve esserci essenso impresa, ma “come” li impiega! Si tratta (ancora?) di rimarcare un dato definitorio da cui derivano conseguenze giuridiche ed economiche enormi.

Sotto quest’ultimo punto di vista, si pensi ai dati Istat dell’ultimo censimento (citati anche a p. 25 del Rapporto nazionale (qui).

Gli enti non profit italiani traggono il 47,3% del loro reddito da scambi di beni e servizi con il Pubblico (attraverso il convenzionamento) il restante dal Mercato privato. Questi soggetti, cioè, svolgono attività imprenditoriale. Producono reddito. Producono lavoro.

Purché ciò non avvenga in modo prevalente, pena la perdita di alcune agevolazioni fiscali, dicono le norme attuali. Insomma bravi sinché rimanete piccoli, meglio ancora se un po’ sfigati. Non permettetevi di fare economia, quella lasciatela fare al Mercato.

Riconosco la meritevolezza delle tue finalità! Ma non trasformarti in qualcosa di diverso da questa rigida alternativa: no profit – for profit!

La legge delega di riforma del Terzo Settore, su questo punto cruciale, presenta alcune criticità delicate.

L’art. 4, co. 1, lett. d) prevede l’estensione delle regole del libro V alle associazioni e fondazioni che esercitino stabilmente e prevalentemente attività imprenditoriali.

La lett. f) del medesimo articolo, chiede al legislatore delegato di definire criteri e vincoli in base ai quali l’attività d’impresa svolta dall’ente in forma non prevalente e non stabile risulti finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali.

L’art. 9, co. 1 lett. a) chiede di introdurre un nuovo regime tributario che tenga conto delle finalità d’interesse generale e della non lucratività soggettiva.

La lett. m) del medesimo articolo, mantiene in piedi il regime Onlus, ponendo ancora l’accento sul vincolo di non prevalenza delle attività connesse (quelle commerciali) rispetto a quelle istituzionali.

Son belle contraddizioni e l’anno passato in Senato dalla Delega ci ha messo del suo. Per superarle queste incongruenze, ben chiare agli addetti ai lavori, occorre una scelta di fondo che ha natura meramente politica.

Ci dice Alessandro Marzullo, esperto di fiasclità del non profit: “Le strade sono due. Si può riconoscere agli enti del terzo settore la possibilità di svolgere un’attività imprenditoriale anche finanziariamente prevalente, ma finalisticamente sussidiaria/strumentale rispetto alle finalità di interesse generale e di non lucratività soggettiva. In alternativa, si può continuare ad ingabbiare la loro capacità produttiva/imprenditoriale, impedendogli di superare la soglia di quel 47,3%-50%; qualificandoli non soltanto per la finalità d’interesse generale e per la non lucratività, ma anche per il fatto di essere soggetti che non operano in modo prevalentemente economico”.

Già, anche se la ragione della seconda opzione ovviamente sarà diversa da quella del ‘42. Non si può alterare la concorrenza perfetta con le imprese for profit! Non disturbate il Mercato, curioso che ha sostenere questa ragione siano le forze che a parole dicono di voler limitare l’economia capitalistica!

Tre obiezioni:

  1. la concorrenza perfetta presuppone una situazione di parità tra soggetti uguali. Sono tali l’ente non profit che reimmette tutta la sua redditività nella collettività, attraverso attività di utilità sociale, rispetto alla for profit, che la impiega per scopi meramente egoistici?
  2. Anche laddove dovessimo rispondere affermativamente alla prima domanda, non sarebbe preferibile riconoscere meno agevolazioni fiscali all’attività imprenditoriale degli enti non profit, ma consentire loro di svolgerla?
  3. La concorrenza perfetta non funziona più quando ci troviamo in zone affette dal c.d. fallimento di mercato (come spesso accade nel caso dei servizi e beni sociali)! Se è vero che errare humanum est, perseverare diabolicum, voler applicare le regole di funzionamento del mercato laddove esso fallisce in partenza è “diabolico”!!

In un momento in cui abbiam bisogno di aumentare il Pil e diminuire la spesa pubblica, e di favorire la buona occupazione, continuare ad affermare quel limite appare un totale non senso!

In un sol colpo si limita la capacità produttiva di questo mondo e la sua capacità di riduzione della spesa sociale. E aprono definitivamente le porte ai soggetti che perseguono la massimizzazione nei profitti in un campo delicato come quello dei servizi alla persona e la cura dei beni comuni.

#sappiatelo


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA