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Paternità surrogate anche per le perizie tecniche sull’azzardo?

Nel novembre scorso, unitamente a Sergio Rizzo sul Corriere, avevamo sollevato la questione dell'autore della perizia tecnica del ricorso presentato da Lottomatica contro il Comune di Bergamo. Oggi il Tar svela l'inghippo

di Redazione

A novembre, in un articolo titolato "Azzardo, Bergamo i tabaccai e quello strano caso del ricorso per conto terzi" il nostro Marco Dotti aveva sollevato la questione del ricorso presentato da Lottomatica contro il regolamento anti azzardo del comune di Bergamo, segnalando lo strano caso di sdoppiamento della perizia di parte. Chi ne è l'autore? Firmata dal professor Vecchione, nel corpo del ricorso gli avvocati di Lottomatica rinviavano però alla perizia del «dottor Claudio Barbaranelli» quale fonte degli agomenti per il ricorso contro il comune di Bergamo.

Il professor Claudio Barbaranelli, dell'Università La Sapienza di Roma, ci scrisse il giorno (leggi qui l'articolo) dopo dicendo di non aver firmato – cosa che risponde formalmente al vero – la perizia. Chi si stava sbagliando? Forse non è questo il problema. O forse sì, tanto che oggi il Tar ha bocciato il ricorso di Lottomatica contro il comune di Bergamo, ricorso che poggiava sulla perizia in questione, riproponendo anche il dubbio identitario: chi ne è l'autore?

Leggiamo nella motivazione della senteza del Tar di Brescia:

«La paternità della relazione tecnica prodotta in allegato al ricorso sarebbe stata imputata a tale prof. Vecchione (la cui qualifica non è ulteriormente precisata) e non anche al prof. Claudio Barbaranelli. Qualche perplessità deriverebbe dall’uso della carta intestata all’Università La Sapienza di Roma, quasi che vi fosse un coinvolgimento della stessa. In ogni caso, (…) Barbarinelli (sic), membro anche del comitato scientifico dell’istituto superiore di Sanità, incaricato di sovrintendere ad uno studio super partes sulle patologie derivanti dal gioco d’azzardo in Italia, ha smentito di aver mai svolto alcun incarico e, dunque, redatto alcun parere per Lottomatica. Ne deriverebbe comunque una situazione di conflitto di interessi che è stata stigmatizzata con la sentenza del T.A.R. Lazio, Terza Quater, n. 11982/2015».

I giudici poi aggiungono:

«L’incipit della relazione tecnica allegata al ricorso, chiarisce che la stessa è stata basata solo su approfondimenti scientifici sulla prevalenza e i fattori di protezione e di rischio del gioco problematico implementati dal Centro Interuniversitario per la Ricerca sulla genesi e sullo sviluppo delle motivazioni prosociali e antisociali (CIRMPA), il cui responsabile scientifico è stato il prof. Claudio Barbaranelli».

Capito?


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