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Delega inclusione, ecco le modifiche delle Commissioni

Le Commissioni VII e XII della Camera hanno dato ieri parere favorevole allo schema di decreto recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Ecco le principali novità. La palla passa ora al Governo, anche se la ministra Fedeli aveva assicurato che «le imprecisioni o le problematiche emerse verranno migliorate»

di Sara De Carli

Le Commissioni VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali) della Camera hanno dato ieri parere favorevole allo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto n. 378). Si tratta dello schema di decreto previsto dalla legge 107 (la Buona Scuola), per ridisegnare l’inclusione scolastica. Il parere delle commissioni, che hanno sempre lavorato in maniera congiunta, è favorevole con alcune condizioni. Di fatto cioè con questo documento la Camera consegna al Governo i miglioramenti che reputa necessari introdurre al testo che il Governo aveva proposto due mesi fa: è l’esito di due mesi di lavoro e di confronto anche con le associazioni. Il testo del parere è sul sito della Camera (allegato 7, pagina 97). Qui di seguito le principali modifiche apportate. Toccherà ora al Governo modificare i decreti.

Per prima cosa sparisce ovunque la locuzione «inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità». Si parla ora sempre soltanto di inclusione scolastica, tout court, come a dire che l’inclusione scolastica riguarda tutti, non è qualcosa solo degli alunni con disabilità.

La famiglia, che nello schema originario risultava messa da parte, torna ad avere un ruolo esplicito. Il nuovo articolo 2 dice subito che «il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché dell'associazionismo di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale». Anche il PEI-Piano Educativo Individualizzato ora è «elaborato e approvato dai docenti contitolari o dall'intero consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti con responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'Istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno o studente con disabilità, e con il supporto dell'unità multidisciplinare», mentre nella prima bozza era deliberato dal solo collegio docenti. Insieme alla famiglia anche enti locali, associazioni e attori più vicini al ragazzo con disabilità trovano un loro riconoscimento.

Il numero massimo di alunni per classe, in presenza di alunni con disabilità, torna a 20: la prima versione del decreto invece alzava a 22 il tetto massimo. Resta però il «di norma» che potrebbe preludere a eccezioni. Un’altra novità è che nell'assegnazione dei collaboratori scolastici nella scuola statale, per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti, si terrà conto del genere degli alunni e degli studenti.

Una novità del decreto era il fatto che la valutazione dell’inclusione scolastica fosse parte integrante della valutazione della scuola, tramite indicatori che l’Invalsi andrà a definire: ora alla stesura di questi indicatori parteciperà anche l'Osservatorio per l'inclusione scolastica istituito presso il Miur.

La continuità era un tema importante per le famiglie: la prima bozza di decreto prevedeva un vincolo decennale sul sostegno per gli insegnanti, mentre ora invece la Commissione chiede al Governo di verificare la possibilità di ridurre tale vincolo e «di superarlo definitivamente al momento di entrata a regime della nuova disciplina della formazione iniziale e del reclutamento degli insegnanti». Quanto alla novità della possibilità di un rinnovo del contratto per i docenti di sostegno a tempo determinato, già introdotta dal testo del Governo, ora si precisa che questo rinnovo accada solo ove ci sia stata la richiesta della famiglia e nelle osservazioni si scrive che il rinnovo si potrebbe anche fare per più di una volta. All’articolo 16 si aggiunge oggi che «al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 462 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994»: almeno per tutto l’anno l’insegnante di sostegno dovrebbe rimanere lo stesso.

I cambiamenti più sostanziali apportati dalle Commissioni riguardano la parte centrale del decreto, quella sulla certificazione e valutazione della disabilità e poi la progettazione e la programmazione. Qui ci sono interi articoli del decreto soppressi e sostituiti con nuovi articoli, che vanno a modificare la legge 104 (commissioni mediche e accertamento della disabilità nell’età evolutiva). Se la prima bozza introduceva la valutazione diagnostico-funzionale (che andava a sostituire gli attuali profilo dinamico funzionale e diagnosi funzionale), ora il parere delle Commissioni VII e XII parla di un «profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale dell’ICF, ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 nonché per la definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI)». Il profilo di funzionamento è redatto dall’unità di valutazione multidisciplinare, composta da a. un medico specialista o da un esperto della condizione di salute della persona;  b. uno specialista in neuropsichiatria infantile; c. un terapista della riabilitazione; d. un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto. Questo però «con la collaborazione dei genitori del bambino, dell’alunno o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell’amministrazione scolastica». Il profilo di funzionamento è il documento propedeutico alla definizione del PEI come pure del progetto individuale (art. 14 legge 328/2000): le prestazioni contenute nel progetto individuale sono definite anche in collaborazione con la scuola. A monte di tutto, si prevede che la domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva è presentata dai genitori all'INPS, che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

Nuova anche l’articolazione fra GLI, GIT e GLIR ovvero i gruppi che a diversi livelli territoriali si dedicano all’inclusione scolastica: nell’istituto (GLI), in ciascun ambito territoriale (GIT) e a livello regionale, in maniera interistituzionale (GLIR). La proposta di quantificare le risorse di sostegno sono i dirigenti, che la inviano al GIT. È il GIT, come organo tecnico, che fa una proposta all’USR, il quale dà l’assegnazione definitiva delle risorse. In verità c’è un poco di confusione poiché nel PEI non paiono esserci cenni al sostegno didattico (art 10), mentre i sostegni – incluso quello didattico – sembrano dover essere contenuti nel profilo di funzionamento: quindi a determinare e quantificare le ore di sostegno sarà pare l’unità di valutazione multidisciplinare, oggi sì arricchita di componenti rispetto all’inizio ma comunque non composta dalle persone che effettivamente conoscono il ragazzo. Nascono sui territori delle “scuole polo”, una per ciascuno degli ambiti territoriali definiti dalla legge 107, con il compito di coordinare le attività di formazione e dare supporto alle scuole dell’ambito.

Quanto alla formazione inziale degli insegnanti di sostegno, per infanzia e primaria si resta al testo di partenza, mentre è soppresso l’articolo 14 sulla formazione degli insegnanti di sostegno per la scuola secondaria.

Foto Getty Images


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