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Economia & Impresa sociale 

Fondo rotativo per le imprese sociali? Serve l’impatto socio-ambientale

I ministeri del Welfare e dello Sviluppo economico hanno presentato il pacchetto di agevolazioni da 200 milioni. Ecco come funzionerà e come accedervi: la banca finanziatrice è tenuta a verificare –oltre alla solidità economico-finanziaria dell’impresa richiedente - la sussistenza di potenziali ricadute positive con riferimento ad almeno uno dei seguenti obiettivi. In allegato la scheda tecnica

di Redazione

Il sottosegretario al Lavoro con delega al Terzo Settore, Luigi Bobba, e il direttore generale per gli incentivi alle imprese del ministero dello Sviluppo Economico, Carlo Sappino hanno presentato questa mattina il decreto interministeriale del 14 febbraio 2017 riguardante la concessione di finanziamenti e agevolazioni in favore di imprese che operano nell'ambito dell'economia sociale. Si tratta (in allegato la scheda tecnica) di 200 milioni di euro a valere sul FRI (Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca), il 60% delle risorse annue destinate a imprese di piccole e medie dimensioni. Una quota pari al 25% della predetta riserva è riservata alle micro imprese. «Si tratta di importanti risorse volte ad incoraggiare e stimolare la crescita di un settore con enormi potenzialità produttive ed occupazionali. Sono particolarmente soddisfatto per questo significativo risultato», ha precisato sottosegretario «frutto di un lavoro comune, in particolare con il Mise. Un sostegno al credito che, in linea con i contenuti della legge delega i riforma del Terzo settore e con gli emanandi decreti attuativi, favoriscono lo sviluppo delle imprese e delle cooperative sociali che in Italia sono circa 15mila». «Il decreto» ha concluso «aggiunge un ulteriore tassello al programma messo in atto dal Governo per dare completa attuazione alla legge delega di riforma del Terzo Settore».

SOGGETTI BENEFICIARI:

imprese sociali costituite in forma di società, di cui al decreto legislativo n. 155/2006; 


cooperative sociali e relativi consorzi, di cui alla legge n. 381/1991; 


società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 
n. 460/1997. 


IN CHE COSA CONSISTE LA MISURA?

L’intervento prevede la concessione di aiuti – ai sensi dei regolamenti europei de minimis – da erogare sotto forma di finanziamenti agevolati per la realizzazione di programmi di investimento, in qualunque settore, che presentino spese ammissibili comprese tra i 200mila e i 10 milioni di euro. 
Il finanziamento agevolato al quale deve essere associato un finanziamento ordinario a tasso di mercato di pari durata beneficia di un regime agevolato: 
tasso di interesse annuo pari allo 0,50 % restituzione in 15 anni.

Nell’ambito del contratto di finanziamento la quota di finanziamento agevolato è pari al 70% mentre quella relativa al finanziamento bancario è pari al 30%. Secondo le stime del Ministero dello Sviluppo Economico la dotazione finanziaria potrà consentire l’erogazione– ipotizzando investimenti medi di 1 milione di euro – di finanziamenti in favore di progetti di investimento di importo complessivo pari a circa 350 milioni di euro.

Uno degli elementi di maggiore novità dell’intervento è dato dalla previsione di selezionare i progetti ammissibili in funzione soprattutto dell’impatto socio- ambientale degli stessi. La banca finanziatrice è tenuta infatti a verificare –oltre alla solidità economico-finanziaria dell’impresa richiedente – la sussistenza di potenziali ricadute positive con riferimento ad almeno uno dei seguenti obiettivi:

  1. Incremento occupazionale di categorie svantaggiate

  2. Inclusione sociale di soggetti vulnerabili

  3. Raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazionedell’ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali

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