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Codice del Terzo Settore: restrizioni a chi ha commesso reati connessi all’azzardo

Nel nuovo Codice del Terzo Settore pubblicato in Gazzetta Ufficiale, c'è una disposizione che vieta l'autorizzazione di somministrazione bevande a chi ha commesso reati legati al gioco d'azzardo

di Marco Dotti

Sono arrivati in Gazzetta Ufficiale i 100 articoli del Codice del Terzo Settore. Molte novità e qualche sorpresa. Una su tutte? Il riferimento ai giochi e alle scommesse che compare tra le note dell’art. 70, un articolo che riguarda strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche.

Leggiamo: «Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonchè per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. Il divieto di esercizio dell’attività permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata»

Anche l'articolo 86, tra le note, parla di gioco d'azzardo. Per quanto riguarda il regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato: «Non sono soggette all’obbligo di certificazione le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate»

C'è po un richiamo anche nell'articolo 89: «Sono esenti dall’imposta: le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonchè quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l’agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate; le operazioni relative all’esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonchè quelle relative all’esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate».


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