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Delude il testo unificato per il riconoscimento del caregiver famigliare

Si chiamerà “Prestatore Volontario di Cura” e il testo unificato che è stato finalmente presentato ieri non solo «non comporta oneri aggiuntivi di finanza pubblica» ma nemmeno menziona alcun diritto che verrebbe riconosciuto ai caregiver famigliari. Si tratterebbe quindi di un semplice riconoscimento formale, importante perché oggi i caregiver sono invisibili, ma solo come primo passo

di Sara De Carli

I caregiver famigliari hanno ora un testo unificato che porti al loro riconoscimento. In Commissione Lavoro del Senato il relatore Pagano (AP-CpE-NCD) ha presentato uno schema di testo unificato, puntualizzando il fatto che «il testo proposto non comporta oneri aggiuntivi di finanza pubblica, perché orienta l'attività delle regioni e delle province autonome, nell'ambito del riparto costituzionale di competenza tra queste e lo Stato». La quantificazione delle risorse che lo Stato destinerà a favore dei caregiver per «eventuali diritti economici e sociali di competenza dello Stato» è quindi rinviata alla legge di bilancio annuale.

Un milione di italiani si prende cura di genitori non autosufficienti. Quasi il 40% di chi lavora ha un famigliare a cui dare assistenza. Il tema del riconoscimento del lavoro di cura non è solo una questione individuale ma sociale. I lavori erano partiti a gennaio 2017 da tre disegni di legge presentati dai senatori Bignami, Angioni e De Pietro (in questi due articoli l’analisi dei testi), mentre il testo unificato era atteso già dalla fine di marzo. Il disegno di legge su cui ora andranno avanti i lavori è composto di quattro articoli: l’articolo 1 dice che lo Stato «riconosce l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che trae l'intera collettività, la tutela al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa».

Chi è il caregiver famigliare, che il testo ora chiama “Prestatore Volontario di Cura”? Chi (art 2) «si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e del convivente di fatto (legge 76/2016), di un familiare o di un affine entro il secondo grado ovvero di uno dei soggetti di cui alla legge 184/1983 che, a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, è riconosciuto invalido civile al punto da necessitare di assistenza globale e continua (articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni».

L'assistito «deve necessariamente e manifestamente prestare il proprio consenso nella scelta del suo Prestatore Volontario di Cura salvo i casi di incapacità di intendere o di volere nei quali il consenso deve essere prestato dal tutore». Il «Prestatore Volontario di Cura», art 3 comma 4, «si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura». L’articolo 4 infine prevede che «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, definisce con decreto le modalità di accertamento dei requisiti del Prestatore Volontario di Cura e dell'assistito».

Spartiscono quindi dalla scena le tutele presenti nel ddl Bignami: previdenziali (era proposta la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto), per malattie professionali, per il reddito (era prevista la modalità del telelavoro, con l'obbligo per il datore di lavoro di consentire il passaggio a mansioni che si prestino a tale modalità), la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di cura. Spariscono anche la definizione esplicita del ruolo del caregiver all’interno del sistema integrato dei servizi, su cui puntava il ddl Angioni, il riferimento ai suoi diritti rispetto alla flessibilità oraria e alla conciliazione vita-lavoro, le opportunità formative, il supporto psicologico, il riconoscimento delle competenze.

Il testo unificato pare quindi un deludente e mero riconoscimento dell’esistenza di queste figure invisibili, senza però dotarle di diritti, peraltro dandogli un nome che nessuno userà mai, Prestatore Volontario di Cura. Il riconoscimento sarebbe un primo passo, certamente, ma per essere una battaglia che va avanti dai primi anni 90, ci si aspettava francamente di più.

Photo by Jeremy Wong on Unsplash


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