Attivismo civico & Terzo settore

Donazioni, la Più Dai Meno Versi in vigore sino al 31 dicembre

La modifica dell’art. 14 del D.L. n. 35/2005 (per le Onlus e le APS), disposta dall’art. 99, comma 3 del Codice del Terzo settore, avrà effetto solo a partire dal primo gennaio 2018, salvaguardando così la deducibilità delle erogazioni eseguite nel secondo semestre dell'anno in corso. Dal primo gennaio 2018 via libera a social bonus, incentivi in materia di imposte indirette e tributi locali e nuova disciplina delle erogazioni liberali

di Gabriele Sepio

La riforma del Terzo settore entrerà in vigore gradualmente secondo modalità idonee ad accompagnare gli enti verso un cambiamento importante che oltre a riconoscere dignità giuridica e tributaria agli ETS li metterà nelle condizioni di entrare a far parte di un sistema di regole uniforme ed omogeneo. Come tutti i cambiamenti anche questo necessiterà di un periodo di tempo congruo per permettere agli enti di conoscere le nuove norme e effettuare le scelte piu opportune (come ad esempio quella legata alla sezione del registro unico in cui iscriversi) anche in relazione al trattamento fiscale ed agli incentivi introdotti dal Codice.

Le regole che disciplinano il periodo transitorio si inseriscono in una logica di sistema e vanno lette congiuntamente per assicurare coerenza nel passaggio dalle attuali regole alle nuove disposizioni destinate agli enti del Terzo settore. In particolare le disposizioni relative alla tassazione dei redditi degli ETS ( ad esempio i regimi forfetari previsti per gli enti del Terzo settore non commerciali o il regime fiscale delle imprese sociali) saranno in ordine cronologico le ultime ad entrare in vigore dal momento che per la loro operatività è attesa l’autorizzazione della Commissione europea, al fine di garantirne la compatibilità con i criteri di libera concorrenza tra imprese (cfr. art. 104, comma 2 del CTS ed art. 18 del D.lgs. n. 112/2017). Le norme di carattere strettamente agevolativo – che comprendono il social bonus, gli incentivi in materia di imposte indirette e tributi locali e la nuova disciplina delle erogazioni liberali – si applicheranno, invece, a partire dal 1° gennaio 2018 ad APS, ODV e ONLUS tramite l’iscrizione negli attuali registri speciali degli enti non profit, in attesa della definitiva operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (cfr. artt. 104, comma 1 e 101, comma 2 del CTS).

L’efficacia delle nuove disposizioni va tuttavia correlata con quella delle norme anteriori alla riforma (cfr. art. 102 del CTS) secondo una logica di continuità nel passaggio dal vecchio al nuovo regime. Per esemplificare, la disciplina sulle Onlus si applicherà fino alla fine del periodo di imposta in cui interverrà l’autorizzazione comunitaria di cui sopra, mentre le norme ante-riforma sulle erogazioni liberali sono efficaci fino al 31 dicembre 2017, cioè fino all’effettivo subentro del nuovo art. 83 del CTS. In particolare, la modifica dell’art. 14 del D.L. n. 35/2005 (c.d. Più Dai Meno Versi) per le Onlus e le APS, disposta dall’art. 99, comma 3 del CTS, avrà effetto solo a partire dal primo gennaio 2018, salvaguardando così la deducibilità delle erogazioni eseguite nel secondo semestre del 2017.

Questi criteri, desumibili gia dall’impianto sistematico del Codice, trovano conferma anche nel Collegato alla Legge di Bilancio (D.L. n. 148/2017). Al fine di evitare interpretazioni incoerenti rispetto alla ratio della riforma e rendere omogeneo il trattamento fiscale a favore degli ETS anche da parte degli uffici fiscali chiamati ad interpretare le nuove regole è stata inserita una norma di interpretazione autentica per chiarire che le attuali disposizioni, modificate o abrogate dalle nuove misure, continueranno a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino alla fine del 2017. In coerenza con quanto sopra è stato inserito un separato emendamento che funge da corollario rispetto al primo precisando che la modifica alla “più dai meno versi” decorre dal 1° gennaio 2018. In sostanza la maggiore detrazione del 30% ( 35% se beneficiaria è una organizzazione di volontariato) scatterà dal nuovo anno, fino a quel momento si applicheranno le regole del TUIR e della “piu dai meno versi”.

in foto: campagna Airc sulle arance della salute


* l'autore è il coordinatore del tavolo tecnico-fiscale per la riforma del Terzo settore ed è uno dei docenti del corso di formazione digitale sulla riforma promosso da Vita e Uninettuno


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