Attivismo civico & Terzo settore

Slot machine. Tar Lombardia: obbligo di distanze dai luoghi sensibili dopo un nuovo contratto con i gestori

Una buona notizia per i comuni lombardi: il Tar conferma che la legge “no slot” della Regione, che impone una distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili, va applicata anche se il locale cambia fornitore di macchinette

di Redazione

È stato respinto dal Tar della Lombardia il ricorso della Arcade Betting, società titolare di una sala giochi di Cene, in provincia di Bergamo, a cui è stata vietata la prosecuzione dell’attività dopo il contratto stipulato con un nuovo fornitore di slot. I giudici hanno ribadito nella sentenza che la legge regionale per il contrasto all’azzardo di massa vieta la messa in funzione di nuovi apparecchi a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, e ammette la sostituzione delle slot solo nel caso di guasti o di invecchiamento eccessivo degli apparecchi.

Nel caso in questione invece, riporta l’agenzia specializzata Agipronews, si parla di un nuovo contratto: la società ricorrente aveva sciolto i rapporti con il precedente fornitore per passare a un altro gestore, ma la messa in funzione degli apparecchi è arrivata solo dopo l’entrata in vigore della specifica norma sulla sostituzione degli apparecchi.

Tale sostituzione, scrivono i giudici, «non può essere qualificata come strumentale alla continuazione del rapporto concessorio in essere, ma, al contrario, all’attuazione della scelta di svolgere l’attività con un diverso concessionario». La società, in pratica, ha deciso «di aprire una “nuova” sala giochi, ancorché negli stessi locali precedentemente occupati» e l’installazione delle nuove slot «non può essere riconducibile alla clausola di esclusione dall’applicazione della normativa prevista dalla legge regionale che, invece, presuppone la continuazione del rapporto con il concessionario della connessione».


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