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Lodi: il regolamento della mensa è discriminatorio

Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di ASGI e NAGA: è discriminatorio chiedere ai cittadini stranieri una documentazione diversa da quella chiesta agli italiani per l’accesso alle prestazioni sociali. Ora il Comune dovrà rivedere il regolamento per l'accesso alla mensa e agli altri servizi

di Redazione

È discriminatorio e illegittimo richiedere ai cittadini stranieri una documentazione diversa da quella chiesta agli italiani per l’accesso alle prestazioni sociali. È quanto ha stabilito il Tribunale di Milano ieri, accogliendo il ricorso presentato da ASGI e del NAGA sulla vicenda di Lodi, dove ai bambini figli di cittadini stranieri erano state chieste dichiarazioni consolari attestanti l’assenza di reddito nel Paese di origine, in aggiunta all’ISEE: non potendo presentare tale documentazione, molte famiglie si erano viste assegnare la fascia più alta di costi per la mensa e di fronte all’impossibilità di sostenere tali costi i bambini erano stati di fatto esclusi dal servizio.

Il giudice ora ha accertato che la condotta del Comune di Lodi è stata «discriminatoria» e ha ordinato al Comune di modificare il Regolamento sull’accesso alle prestazioni sociali agevolate, garantendo che italiani e stranieri siano soggetti alla medesima procedura poiché non esiste nessun principio ricavabile dalle legge che consenta al Comune di introdurre trattamenti differenziati a fronte del DPCM 159/13 che li ha invece unificati. «Come per l’italiano così per lo straniero l’ISEE è lo strumento di valutazione dello stato di bisogno e ogni successivo controllo spetta alla pubblica amministrazione», commenta l’avvocato Alberto Guariso di ASGI (qui l'ordinanza).

Il ricorso è stato trattato nel merito. «Dall’analisi normativa che precede, dunque, può evincersi come non esistano principi ricavabili da norme di rango primario che consentano al Comune di introdurre, attraverso lo strumento del Regolamento, diverse modalità di accesso alle prestazioni sociali agevolate, con particolare riferimento alla previsione di specifiche e più gravose procedure poste a carico dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, così come indicate all’art. 8 co. 5 del “Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate” nella versione introdotta con la delibera consiliare n. 28/2017», scrive il giudice. Quindi, «affermata la natura discriminatoria della previsione contenuta nel Regolamento comunale, introdotta dalla delibera consiliare n. 28/17, deve essere affrontato il tema relativo al provvedimento che ne consegue»: cioè «deve essere ordinato all’Amministrazione comunale di modificare il predetto Regolamento in modo da consentire ai cittadini non appartenenti all’UE di presentare la domanda di accesso a prestazioni sociali agevolate mediante la presentazione dell’ISEE alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani e UE in generale».

Foto: i festeggiamenti a Lodi, pagina Facebook del Coordinamento Uguali Doveri


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