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Economia & Impresa sociale 

L’educatore professionale e la sua formazione

Interviene nel dibattito il direttore del Corso di Laurea in Educazione Professionale dell'Università degli Studi di Milano, Sezione Don Gnocchi. Servono veramente competenze diverse a seconda di dove si opera? O il punto cruciale è il percorso professionalizzante specifico?«Se si eludono queste domande non si farà altro che rinforzare l’idea, spesso sottaciuta però insistentemente evocata, che in fondo per fare l’educatore sia sufficiente essere buoni, non essere bravi»

di Giovanni Valle

Negli ultimi mesi è ripreso il dibattito sull’annosa questione che riguarda gli ambiti di impiego e la formazione dell’Educatore Professionale, in particolare intorno ad emendamenti inseriti nella Legge di Bilancio 2019: i commi 517 e dal 537 al 541. Ora, a Legge approvata, vale la pena condividere qualche riflessione sui contenuti degli emendamenti e sui problemi aperti che riguardano questa figura professionale. Mi riferisco soprattutto a considerazioni relative al versante formativo: quali sono le competenze professionali per svolgere il lavoro di Educatore Professionale? Come si formano (si apprendono e sviluppano) queste competenze, cioè quale formazione è necessaria e cosa la qualifica.

Ritengo utile precisare in via preliminare che il punto di vista da cui muovo queste considerazioni è di formatore di Educatori Professionali da più di 25 anni, come docente, coordinatore dei corsi regionali e direttore didattico del corso di laurea in Educazione Professionale dell’Università degli Studi di Milano.

Il comma 517 recita All'articolo 1, comma 594, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi » sono inserite le seguenti: «, nonchè, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi. Il comma 594 della citata Legge 205/2017 definiva le figure dell’Educatore Professionale socio pedagogico e del Pedagogista, indicando gli ambiti di lavoro, dai quali era escluso quello socio-sanitario, che con il comma 517 viene invece ricompreso. Questo estende, quindi, a chi ha i requisiti per essere Educatore Professionale socio-pedagogico e Pedagogista, le possibilità di impiego anche nei servizi socio-sanitari. Si è posta, giustamente, molta attenzione a questa estensione, che va nel senso di tutelare i molti operatori che con la qualifica di Educatore Professionale socio-pedagogico lavorano comunque di fatto nei servizi socio-sanitari, riconoscendo che abbiano la formazione adeguata per occuparsi dei problemi di salute affrontati in tali servizi, ma “limitatamente agli aspetti socio-educativi”. Nel dibattito meno attenzione è stata data al significato e agli esiti di tale formula “limitatamente agli aspetti socio-educativi”, peraltro già impiegata nel comma 594 di cui sopra. In sostanza si rinforza l’idea di due figure professionali differenti che intervengono negli stessi ambiti: un educatore che si occupa degli aspetti sanitari e riabilitativi, l’altro di quelli educativi. Si tratta di una pura formula amministrativa, ideata evidentemente per permettere da una parte il mantenimento dei requisiti accreditamento dei servizi, dall’altra per non sguarnire i servizi stessi del personale operante e privo dei titoli previsti dalla norma. Inoltre, nel comma 517 si fa riferimento ad un generico “al fine di conseguire risparmi di spesa”, che non viene motivato, ma che sembrerebbe la vera ragione di questa estensione, che sarebbe utile approfondire.

Il comma 537 si apre indicando l’obiettivo dell’articolato che è quello “di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonchè di conseguire risparmi di spesa”, e quindi stabilisce che “ (….) coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento (…)”. Per rispondere allo scopo di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari, sarebbe stato però più ragionevole considerare solo gli operatori presenti nei servizi nel periodo di pubblicazione della Legge e non coloro che hanno lavorato per 36 mesi anche non continuativi negli ultimi 10 anni. Inoltre, in questo modo, si sostiene che per lavorare nei servizi sia sufficiente l’esperienza, per altro limitata e non continuativa, e non un’adeguata preparazione professionale. Questa norma riguarda tutti gli operatori delle professioni sanitarie, tra i quali l’Educatore Professionale. È noto dal molto tempo che nei servizi socio-sanitari sono impiegati come Educatori Professionali operatori che non hanno il titolo adeguato (quelli regionali riconosciuti equipollenti dal DM 22/06/2016 e la laurea in Educazione Professionale secondo il DM 520/98). Questa condizione si è generata per diverse ragioni, alcune delle quali vedremo in seguito, ma un conto è rilevare la necessità di sanare una situazione complessa ed articolata, cosa che richiederebbe un’attenta analisi e conoscenza sull’intera rete dei servizi; altro è sostenere che chi ha svolto questo lavoro per 36 mesi anche non continuativi abbia la professionalità e preparazione adeguata. Da notare che anche in questo comma si ribadisce il concetto di risparmio di spesa.

Il comma 539 mette fine, speriamo, ad un problema che riguardava qualche migliaia di operatori che si sono diplomati in corsi regionali come Educatori Professionali, acquisendo il titolo dopo il 18 marzo 1999, data limite per i riconoscimento dell’equipollenza. Cioè pur avendo fatto lo stesso percorso ed ottenuto lo stesso titolo di chi si era diplomato prima di quella data, non potevano ritenere la propria qualifica equipollente ai diplomi universitari. Questi titoli vengono riconosciuti “equipollenti al diploma universitario, rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3”.

È evidente che i commi 517 e 537 presentano notevoli criticità, e forse non poteva essere diversamente, visto che una questione così complessa ed articolata è stata ridotta ad emendamento”. Così come sono formulati appaiono una sanatoria indiscriminata non sostanziata dai necessari criteri di qualità, col risultato di dequalificare (o forse meglio dire squalificare) il lavoro delle professioni d’aiuto, in particolare quella educativa.

Come accennato in precedenza, che vi fosse (con le conseguenze che gli emendamenti non hanno previsto, si potrebbe forse meglio usare il presente: che ci sia) la necessità di intervenire su una situazione che si è determinata negli anni è evidente: nei servizi alla persona sia socio-sanitari, sia socio-educativi lavorano inquadrati come Educatore Professionali operatori che hanno percorsi di studio e/o di formazione diversi. Alcuni si sono formati in riferimento al profilo professionale decretato nel 1998 (DM 520/98), nei corsi di laurea in Educazione Professionale, attivi dal 2001; altri nei corsi regionali presenti in alcune regioni fin dagli anni ’70; altri ancora provenienti da percorsi di studio in Scienze dell’Educazione, psicologia, piuttosto che lauree umanistiche. Va osservato che i corsi di laurea in Educazione Professionale hanno dato continuità alla formazione regionale, e che sono entrambi caratterizzati dallo scopo professionalizzante perseguito in riferimento ad un profilo professionale normato. Gli altri corsi di laurea, invece, non hanno l’obiettivo di formare alla professione, ma di dare una preparazione culturale nel campo.

All’aumento dei servizi alla persona negli ultimi 20 e più anni, con la necessità di ingaggiare Educatori Professionali, non ha corrisposto un altrettanto numero di operatori formati con criteri professionalizzanti. Così, necessariamente, nei servizi sia socio-sanitari e socio-educativi hanno trovato posto operatori con preparazioni diverse. Nel tempo, anche i requisiti di accreditamento dei servizi formulati dalla Regioni hanno definito la possibilità di impiegare nel ruolo di Educatore Professionale operatori con diverse preparazioni, facendo leva, tra l’altro sulla formula “limitatamente agli aspetti socio-educativi”. Qualunque Educatore Professionale che opera nei servizi socio-sanitari, però, sa che questo “limite” nel lavoro educativo quotidiano non esiste. Anche la distinzione tra intervento educativo e riabilitativo non regge: ci si può trovare in un contesto operativo di tipo riabilitativo, ma l’intervento in sé resta educativo. In questo modo si perde di vista la persona nel suo insieme e l’idea di salute come insieme di condizioni bio-psico-sociali, così come definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. È così evidente che la definizione di questo “limite” non risponde alle esigenze della situazione concreta di lavoro ed ai bisogni delle persone. Stante queste condizioni appare chiaro che ci troviamo in presenza di una realtà da sanare, una sanatoria che, proprio per la complessità della situazione dovrebbe poggiare su un accurato lavoro di analisi della sfaccettata realtà dei servizi e degli strumenti normativi già presenti (per esempio equivalenza). Un lavoro che richiederebbe tempo e risorse, ma che porterebbe, probabilmente, a risultati più pertinenti.

Proprio perché negli anni si è determinata una situazione confusa, sarebbe stato opportuno l’elaborazione di un percorso pensato che considerasse da un lato come riconoscere lo status quo, dall’altro come orientare le prospettive. Chi scrive aveva già avanzato in sede istituzionale questa proposta nel 2016, partecipando alla discussione sulla proposta di legge 2443 e nel documento depositato presso la Commissione Cultura e Istruzione del Senato in occasione di un’audizione. Si proponeva allora di istituire un tavolo di lavoro a cura dei Ministeri competenti, coinvolgendo chi forma gli Educatori, chi li impiega e chi li rappresenta. Questa soluzione, attraverso un’analisi della situazione puntuale e documentata, avrebbe potuto portare alla definizione di proposte per una figura professionale che, come quella definita nel DM 520/98 sia in grado di operare in modo qualificato nel campo della salute e dei servizi alla persona, definendo altresì i requisiti formativi.

Si è invece confusa la legittima preoccupazione di non pregiudicare il funzionamento dei servizi (anche la formulazione dell’emendamento non è coerente con questo scopo), con la tutela della qualità professionale degli operatori, soprattutto per il prossimo futuro. Perché riconoscere che chi lavora oggi come Educatore Professionale possa continuare a farlo indipendentemente dalla formazione è ben diverso dal riconoscere quale formazione sia necessaria per svolgere quel lavoro.

Le domande poste in apertura di questa riflessione trovano già alcune risposte nelle norme attuali. Infatti le competenze professionali sono definite nel DM 520/98. Da notare che i commi di cui sopra e quelli contenuti nella Legge di Stabilità 2018 (commi 594-600), che hanno definito e distinto le figure professionali di Educatore Professionale socio-sanitario e Educatore Professionale socio-pedagogico, non dicono quali siano le competenze richieste, ma solo gli ambiti di impiego. Il DM 520/98, a proposito di competenze stabilisce che l’Educatore Professionale, definito come operatore sociale e sanitario, programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia; contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitaria, al fine di realizzare il progetto educativo integrato; programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all’interno di servizi sociosanitari e strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività; opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità; partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati.”

Come si vede indica competenze che riguardano uno specifico professionale esercitato in contesti operativi diversi.

Per acquisire e sviluppare queste competenze sono necessari percorsi professionalizzanti che consentano a chi li intraprende di avere in conclusione un sufficiente bagaglio di conoscenze ed esperienze per essere in grado di affrontare la complessità e varietà dei problemi trattati nei servizi alla persona.

Lavorare con persone nell’ambito della salute richiede una specifica formazione, che va distinta dall’istruzione. Infatti, per svolgere lavori di cura, di accompagnamento nei processi riabilitativi, di sostegno educativo, si devono acquisire competenze e conoscenze: si deve “sapere”, attraverso lo studio attento, “saper fare”, imparando ad utilizzare tecniche e strumenti di analisi e di intervento e soprattutto “saper essere” in grado di entrare in una relazione adeguata dal punto di vista educativo, avvicinandosi alla persona nei suoi contesti quotidiani, al fine di favorire il miglioramento della qualità di vita. Non è il titolo di studio in sé, ma il percorso attraverso il quale lo si ottiene che indica l’adeguatezza della formazione alla professione educativa.

Il corso di laurea in Educazione Professionale si muove esattamente su queste coordinate fornendo una preparazione che fa riferimento alle competenze descritte nel profilo professionale, che, come abbiamo visto, non fa distinzione di ambiti di impiego, con contenuti nell’area sanitaria, pedagogica, psicologica, sociologica, giuridica, antropologica. Si tratta di un percorso finalizzato a preparare professionisti capaci di lavorare con tutte le fasce di età in modo competente e sicuro e in contesti di importante e crescente fragilità: la salute mentale, le dipendenze (addiction) nelle diverse forme, le disabilità fisiche/psichiche/neurosensoriali, gli anziani fragili (demenza senile), ecc.

Le condizioni concrete per poter parlare di formazione professionalizzante, così come viene svolta nei corsi di laurea sono:

  • la frequenza obbligatoria, che facilita una partecipazione attiva al processo di apprendimento;
  • il tirocinio nei servizi per almeno 1.500 ore nei tre anni, svolto per imparare ad affrontare i complessi problemi di del lavoro educativo nel concreto dei contesti operativi;
  • lavoro formativo su metodi e tecniche educative, affiancato dalla supervisione di tutor esperti, in piccoli gruppi, in modo da consentire l’apprendimento dall’esperienza, ovvero l’acquisizione consapevole di competenze tecniche e relazionali;
  • la prova abilitante prevista al termine del corso certifica le competenze raggiunte.

I corsi di laurea in Educazione Professionale sono inoltre realizzati in riferimento numeri programmati definiti in base ai fabbisogni in ambito regionale e nazionale.

Parlare di formazione professionale rende imprescindibili questi requisiti, altrimenti parliamo di istruzione, preparazione culturale, che non ha finalità professionalizzanti.

E dunque servono veramente competenze diverse a seconda di dove si opera? Che siano contesti socio-sanitari o socio educativi? La formazione di base fornisce conoscenze e strumenti per operare nei diversi settori e, come per tutte le professioni d’aiuto, l’esperienza si rinforza “sul campo” adattando le competenze ai problemi ed alle condizioni concrete.

Credo che le vicende dell’Educatore Professionale restino aperte, che le novità normative abbiano si regolato alcuni aspetti, ma ne abbiano lasciati irrisolti molti altri (ridefinizione dei requisiti di accreditamento coerenti con le normative, l’iscrizione all’Albo Professionale, l’applicazione dell’articolo 5 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 che istituisce l’area delle professioni sociosanitarie) e tra questi quelli della formazione.

D’altro canto ritengo che se si eludono le domande poste e non si approfondiscono le possibili risposte, non si farà altro che rinforzare l’idea, spesso sottaciuta però insistentemente evocata, che, in fondo per chi lavora nei servizi alla persona, per fare l’educatore sia sufficiente essere buoni, non necessariamente essere bravi.

* Giovanni Valle è Direttore Didattico e delle Attività Professionalizzanti del Corso di Laurea in Educazione Professionale dell'Università degli Studi di Milano, Sezione Don Gnocchi


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