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Adeguamento statuti: cosa conviene fare dopo la proroga al giugno 2020?

On line la terza puntata della serie di approfondimenti curata dal giurista e componente del Consiglio Nazionale del Terzo Settore: «Una delle questioni che rimane aperta, ad esempio, riguarda l’efficacia ex nunc o ex tunc della perdita della qualifica conseguente al mancato adeguamento entro la data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts) e dei controlli che esso svolgerà»

di Alessandro Mazzullo

Come accennato nel blog, l’approvazione di un recentissimo emendamento alla Camera dei Deputati, nella giornata dell’11 giugno, rimette in ballo praticamente molte delle cose che ci siam detti finora. Si tratta di un emendamento alla legge di conversione del Decreto Crescita, attualmente in discussione alla Camera. Vista l’importanza e l’urgenza del provvedimento, è altamente probabile la definitività del seguente dispositivo:

“In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle imprese sociali sono prorogati fino al 30 giugno 2020”.

Se l’emendamento venisse confermato, pertanto, la fatidica scadenza slitterebbe al 30 giugno 2020. Il che fa sorgere una domanda. Che fare? Adeguare i propri statuti o no. La risposta, direi, non è affatto scontata. Dipende innanzitutto dall’approvazione dell’emendamento. Ma questo lo scopriremo a breve. Dipende, inoltre, dall’effettiva utilità della proroga. Mi spiego meglio su questo punto perché è importante. Gli adeguamenti potranno essere fatti prima o dopo; ma andranno fatti! Salvo decidere, naturalmente, di restare fuori dal Registro del Terzo Settore. Purché si tratti, anche in questo caso, di una decisione consapevolmente assunta, piuttosto che subita. Restare fuori dal Registro, infatti, potrebbe avere conseguenze importanti i cui effetti, soprattutto fiscali, non sono nemmeno del tutto chiari.

Una delle questioni che rimane aperta, ad esempio, riguarda l’efficacia ex nunc o ex tunc della perdita della qualifica conseguente al mancato adeguamento entro la data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts) e dei controlli che esso svolgerà. La Circolare n. 13/19, sul punto, non dà certezze; indipendentemente dalla buona volontà di darle. E questo anche in forza di una ragione semplice. Non è il Ministero del Lavoro l’organo propriamente competente nel fornire interpretazioni sugli effetti fiscali delle norme. Aspettare, d’altronde, potrebbe avere senso per rispettare i tempi lunghi delle dinamiche associative.

Potrebbe essere utile una proroga anche per quegli enti che non siano ancora in grado di orientarsi rispetto alle scelte da prendere, magari in attesa di una maggiore chiarificazione del quadro giuridico. Laddove non ricorrano queste condizioni e l’ente sia pronto ad adeguarsi, perché aspettare?

L’approvazione di un’ulteriore proroga, inoltre, sembra rafforzare la tesi del fronte rigorista: di quanti sostengono, a dispetto della Circ. n. 13/19, che la predetta scadenza sia tutt’altro che formale e che i suoi effetti si estendano fino alla perdita della qualifica.

La Circolare, infine, non chiarisce tutti gli aspetti e, in alcuni passaggi, come evidenziato, fa sorgere il dubbio di possibili controlli in base alle nuove norme (tra cui quelle di cui agli artt. 32 e 35 cts). Per cui, se pronti, aspettare potrebbe non aver senso.


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