Cooperazione & Relazioni internazionali

Corte Ue: i richiedenti asilo non possono essere sanzionati con la revoca di alloggio, vitto o vestiario

Un richiedente protezione internazionale colpevole di una grave violazione delle regole del centro di accoglienza presso cui si trova o di un comportamento gravemente violento non può essere sanzionato con la revoca delle condizioni materiali di accoglienza relative all'alloggio, al vitto o al vestiario

di Redazione

Nella sentenza Haqbin (C-233/18), pronunciata il 12 novembre 2019, la Grande Sezione della Corte si è espressa per la prima volta sulla portata del diritto conferito dall’articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/33 agli Stati membri di stabilire le sanzioni applicabili quando un richiedente protezione internazionale si sia reso colpevole di una grave violazione delle regole del centro di accoglienza presso cui si trova o di un comportamento gravemente violento. La Corte ha giudicato che la disposizione in parola, letta alla luce dell'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non consente agli Stati membri di d’infliggere in siffatto caso una sanzione consistente nel revocare, seppur temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza del richiedente relative all'alloggio, al vitto o al vestiario.

Il sig. Zubair Haqbin è un cittadino afghano, arrivato in Belgio come minore non accompagnato. Dopo aver presentato domanda di protezione internazionale, è stato ospitato in un centro di accoglienza. In detto centro è stato coinvolto in una rissa fra residenti di origini etniche diverse. A seguito di tali fatti, il direttore del centro di accoglienza ha deciso di escluderlo, per un periodo di 15 giorni, dall'assistenza materiale in un centro di accoglienza. Nel corso di detto periodo d’esclusione, il sig. Haqbin, secondo le sue stesse dichiarazioni, ha trascorso le notti in un parco a Bruxelles e presso amico.

Il giudice del rinvio, adito di un appello del sig. Haqbin avverso la pronuncia di primo grado che respingeva il suo ricorso contro la decisione di esclusione, ha sottoposto alla Corte questioni vertenti sulla possibilità per le autorità belghe di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza di un richiedente protezione internazionale nella situazione del sig. Haqbin. Peraltro, in considerazione della particolare situazione di quest’ultimo, sorge la questione delle condizioni alle quali una sanzione del genere possa essere inflitta al minore non accompagnato.

La Corte ha innanzitutto precisato che le sanzioni di cui all’articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/33 possono, in linea di principio, riguardare le condizioni materiali di accoglienza. Sanzioni del genere devono nondimeno, conformemente all’articolo 20, paragrafo 5, della stessa direttiva, essere obiettive, imparziali, motivate e proporzionate alla particolare situazione del richiedente, e devono, in tutte le circostanze, salvaguardare un tenore di vita dignitoso.

Una revoca, seppur temporanea, del beneficio di tutte le condizioni materiali di accoglienza o delle condizioni materiali di accoglienza relative all'alloggio, al vitto o al vestiario sarebbe incompatibile con l'obbligo di garantire al richiedente un tenore di vita dignitoso. Una simile sanzione priverebbe infatti quest’ultimo della possibilità di far fronte ai suoi bisogni più elementari. Inoltre, violerebbe il requisito di proporzionalità.

La Corte ha aggiunto che gli Stati membri hanno l'obbligo di assicurare in modo permanente e senza interruzioni un tenore di vita dignitoso e che le autorità incaricate dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale devono assicurare, in modo regolato e sotto la propria responsabilità, un accesso alle condizioni di accoglienza idoneo a garantire tale tenore di vita. Esse non possono quindi limitarsi, come intendevano fare le autorità competenti belghe, a fornire al richiedente escluso un elenco di centri privati per i senzatetto che avrebbero potuto accoglierlo.

Relativamente ad una sanzione consistente nel ridurre le condizioni materiali di accoglienza, come la revoca o la riduzione del sussidio per le spese giornaliere, la Corte ha precisato che spetta alle autorità competenti assicurare in ogni circostanza che una sanzione del genere sia, tenuto conto della situazione particolare del richiedente e di tutte le circostanze del caso di specie, conforme al principio di proporzionalità e non violi la dignità del richiedente di cui trattasi. A tale riguardo, essa ha ricordato che gli Stati membri possono, nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/33, prevedere misure diverse da quelle vertenti sulle condizioni materiali di accoglienza, come la collocazione del richiedente in una parte separata del centro di accoglienza o il suo trasferimento in un altro centro di accoglienza. Le autorità competenti possono peraltro decidere il trattenimento del richiedente, nel rispetto delle condizioni enunciate dalla direttiva in parola.

Quando il richiedente è un minore non accompagnato, e quindi una persona vulnerabile ai sensi della direttiva 2013/33, le autorità nazionali devono, nell'adottare sanzioni a titolo dell’articolo 20, paragrafo 4, della medesima, tenere maggiormente conto della situazione particolare del minore e del principio di proporzionalità.

Le sanzioni devono, in considerazione, segnatamente, dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali, essere adottate tenendo conto con particolare riguardo dell'interesse superiore del minore. La direttiva 2013/33 non osta peraltro a che le autorità menzionate decidano di affidare il minore interessato ai servizi o alle autorità giudiziarie preposte alla tutela dei minori

Ps. Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA