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Educatori professionali, quaranta giorni per iscriversi all’albo

Entro il 31 dicembre 2019 è necessario, secondo la nuova normativa, iscriversi all’Albo dell’Educatore professionale o agli elenchi, ma la legge, con le sue correzioni "a puntate", è così complicata che circa 90-120mila operatori in Italia sono in dubbio sul se e dove iscriversi. In particolare per gli educatori professionali sociopedagogici l'obbligo non sussiste. Il chiarimento dell'Anep

di F. Crisafulli, M.R. Venturini e N.F. Titta

Più volte, su Vita.it, si è cercato di illustrare le criticità introdotte nell’ordinamento delle attività dell’Educatore professionale dai commi delle Leggi di Bilancio 2017 e 2018. “Caos normativo” è stato denominato quell’articolato sulla definizione di un elemento nuovo nel panorama delle certificazioni, la “qualifica” dell’Educatore professionale socio pedagogico, entrato sulla scena italiana di fianco alla professione normata dell’EP ex Decreto 520/98. La distinzione delle funzioni professionali, tra attività socio sanitarie e socio pedagogiche, è un artefatto che fatica a mantenersi integro davanti ai vincoli di Legge che regolano riserve professionali e conseguente rischio di “esercizio abusivo della professione” (con pene peraltro inasprite dalla recente Legge 3/2018 sia per chi esercita l’attività, sia nei confronti di chi ha determinato altri a commettere il reato).

La cronaca di questi ultimi giorni ha registrato un incontro che si è svolto a Roma il 31 ottobre scorso, tra il Presidente dell’Ordine TSRM-PSTRP Alessandro Beux, il Presidente dell’ANEP Nicola Titta, le senatrici Vanna Iori e Paola Boldrini. L’incontro aveva come scopo principale quello di affrontare il tema dell’iscrizione agli albi e agli elenchi speciali per gli esercenti la professione. Preme, visti gli importanti sviluppi e scadenze a breve, evidenziare il passaggio sull’obbligatorietà dell’iscrizione ad Albi ed Elenchi speciali, confermata dalla Circolare dell’Ordine 87/2019 che suggeriamo sia analizzata con attenzione da tutti i professionisti e da tutti gli Enti datoriali interessati all’impiego degli Educatori professionali del nostro Paese.

L’iscrizione all’Albo dell’EP, esigibile dal 1° luglio 2018, e la scadenza del 31/12/2019 – termine ultimo per l’iscrizione agli elenchi speciali dell’Educatore professionale, istituiti presso i 61 Ordini TSRM-PSTRP – mettono in crisi molti degli EP italiani che non sanno dove collocare la propria attività professionale, dentro o fuori gli obblighi di legge. E non stiamo parlando di qualche unità di personale, ma di una forbice tra 90-120mila operatori in Italia (fonte INAPP 2019, ANEP 2016), impiegati nei Servizi sanitari e sociali, del pubblico impiego e del Terzo settore.

Oltre a porre l’accento sulla perentorietà dell’obbligo d’iscrizione all’Albo o agli Elenchi speciali a esaurimento per esercitare la professione di EP – al pari delle 18 professioni normate, riconosciute e ordinate dalla Legge 3/2018 – nella Circolare dell’Ordine si precisa che tale obbligo ricade per tutti gli EP nelle seguenti situazioni professionali di esercizio: indipendentemente dal regime lavorativo (subordinato o libero professionale), dalla tipologia della sede di esercizio (ente/struttura pubblica o privata, anche non accreditata) e dal settore o ambito di intervento (si aggiunga lo specifico caso delle attività che vedono coinvolte in maniera integrata le competenze dell’ente locale e le competenze dell’azienda sanitaria). Sono esentati dall’obbligo d’iscrizione gli Educatori professionali socio-pedagogici, quale professione non organizzata (legge 4/2013) e pertanto impossibilitata a svolgere attività tipiche o riservate all’Educatore professionale di cui al DM 520/1998. Conseguentemente – si è ragionato nell’incontro e si afferma nella Circolare dell’Ordine – già a decorrere dal primo gennaio prossimo, chiunque eserciti tale attività in assenza d’iscrizione al sistema ordinistico (albo o elenco speciale), potrebbe incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

L’intento della Circolare dell’Ordine non è quello di alimentare preoccupazioni negli operatori che, spesso incolpevoli, si vengono a trovare in questa posizione di incertezza, quanto piuttosto di renderli consapevoli dei rischi professionali legati all’esercizio incauto della propria attività di lavoro.

Chi svolge attività di Educatore professionale oggi? I contratti di lavoro di funzioni locali, personale della giustizia, cooperative sociali, consentono inquadramenti dell’attività specifica dell’EP, con titoli e declaratorie dei profili, diversi ma di fatto riconducibili a un'unica figura professionale: citando il profilo professionale ex DM 520/98, l’EP “cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà”; “programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia”; “programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all'interno di servizi socio-sanitari e strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio-educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività”.

Sono chiare le funzioni tipiche e riservate al professionista del “520/98” mentre ancora irrisolta è la criticità creata dalla formazione universitaria: quella del doppio binario formativo rischia che peraltro rischia di subire altre suddivisioni e spacchettamenti utili solo ad alcuni e del tutto avulsi dalla realtà dei servizi.

Fermo restando che la questione della formazione degli operatori in servizio ai quali gli elenchi speciali sono rivolti, andrebbe risolta da equipollenze, equivalenze e percorsi formativi di compensazione, il legislatore italiano deve essere più coraggioso e costruire con le parti sociali, l’Ordine professionale e gli altri organismi di rappresentanza, una norma che regoli la professione di EP dentro un quadro socio-sanitario e con un unico percorso formativo: se ne avvantaggerebbero il sistema complessivo dell’offerta dei servizi e i cittadini destinatari di quest’attività professionale.

Nota della redazione. In allegato in fondo all'articolo, per completezza, la lettera che l'Associazione “MILLE – Professioni Educative" ha inviato al presidente Beux riportando i timori di una comunicazione errata sull'obbligatorierà tout court di iscrizione all'albo per tutti gli educatori, obbligo di iscrizione ad albo o elenchi speciali che non sussiste per gli EP sociopedagogici.

Foto di Tirachard Kumtanom da Pexels


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