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Approvare rapidamente proroga articolo 26 del Decreto Italia per i lavoratori fragili

Lo chiedono Cittadinanzattiva e le organizzazioni del Coordinamento Nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici, dopo che le stesse erano riuscite ad ottenere l’inserimento della norma nell’articolo 26 del Decreto Italia, scaduta lo scorso 30 aprile. Nel Decreto che ha previsto la fase 2 non è stata fatta nessuna menzione sulla prevista proroga del termine del 30 aprile, con la conseguenza immediata che molti lavoratori fragili sono dovuti tornare al lavoro

di Redazione

E’ fondamentale che si approvi urgentemente la proroga alla norma che permette ai medici convenzionati e di famiglia di poter accertare una condizione di rischio ai cittadini immunodepressi, colpiti da una patologia oncologica o sottoposti a cure salvavita, e che ha permesso agli stessi di evitare inutili pastoie burocratiche per vedersi equiparata la propria condizione al ricovero ospedaliero.

A firmare la richiesta è Cittadinanzattiva e le organizzazioni del Coordinamento Nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici, dopo che le stesse erano riuscite ad ottenere l’inserimento della norma nell’articolo 26 del Decreto Italia, scaduta lo scorso 30 aprile, unendosi all’appello promosso anche dalla FnOMCEO nelle scorse ore. L’articolo 26 del decreto Cura Italia aveva riconosciuto ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità nonché ai lavoratori in possesso di certificazione “rilasciata dai competenti organi medico legali”, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita anche se non sono in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità viene riconosciuto fino al 30 aprile per cui le assenze sono equiparate al ricovero ospedaliero.

Per il riconoscimento del trattamento di malattia il lavoratore deve rivolgersi al proprio medico di famiglia che, nel redigere la certificazione di malattia (con apposito codice V07), deve riportare tutti gli elementi diagnostici utili a fare emergere la gravità del quadro clinico cui è affetto il lavoratore. Con circolare applicativa dell’articolo 26 del Dl 18 marzo la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta assimilando agli organi medico legali competenti, i medici di famiglia e quelli convenzionati con il Ssn

Nel Decreto che ha previsto la fase 2 non è stata fatta nessuna menzione sulla prevista proroga del termine del 30 aprile, con la conseguenza immediata che molti lavoratori fragili sono dovuti tornare al lavoro con tutti i rischi del caso. Molte associazioni di pazienti cronici e rari hanno segnato questa criticità, i pazienti infatti continuano ad essere nella loro condizione di fragilità in una fase in cui il rischio contagio, se pur diminuito, non è ancora escluso ma anzi resta sempre elevato proprio per le condizioni specifiche.


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