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Economia & Impresa sociale 

Impresa sociale: la notifica del regime fiscale mai inoltrata a Bruxelles

Tre anni fa il d.lgs. 112/2017 con la nuova disciplina sull’impresa sociale fu salutato da grandi speranze per una nuova e feconda stagione. Ma il diavolo stava in un dettaglio, la necessità della notifica alla Commissione europea del regime fiscale, ed ora, a quanto pare, dopo tre anni non si ha notizia dell’inoltro di nessuna notifica a Bruxelles.

di Felice Scalvini

Quando nel 2005 fu promulgata la legge 118, la prima legge di riconoscimento dell’Impresa sociale, seguita poi dal d.lgs. 155/2006 vi furono grandi attese circa il possibile sviluppo di questa forma d’impresa. Attese che andarono presto deluse. Solo una manciata di nuove realtà nacquero e pressochè nessuna delle “imprese sociali di fatto” – vale a dire fondazioni e associazioni che operano sul mercato, principalmente dei servizi socio sanitari e dell’educazione – decisero di assumere la nuova forma giuridica. Intorno al perchè di questo men che mediocre risultato si espressero molti commentatori, individuando la causa nella previsione legislativa della totale indistribuibilità degli utili eventualmente prodotti. Norma che avrebbe, dal loro punto di vista, tenuto lontano gli investitori, vero motore del possibile sviluppo dell’imprenditoria sociale.

Dallo stesso fronte di pensiero si levarono grandi apprezzamenti quando nel 2017, in applicazione della legge 106/2016 (la “Riforma del Terzo settore”) fu promulgato il d.lgs. 112/2017 la nuova disciplina sull’impresa sociale. La possibilità di distribuire, seppur in misura limitata, gli utili prodotti avrebbe attratto significativi investimenti da parte della “finanza d’impatto” ed il futuro per l’IS sarebbe finalmente stato radioso. E invece …. e invece dopo tre anni la situazione è probabilmente ancora più ingessata e non compaiono all’orizzonte nuove imprese sociali. Latitano tanto le nuove costituzioni quanto le trasformazioni. E questo nonostante per l’impresa sociale sia ininfluente l’attivazione del Registro unico degli enti del terzo settore, bastando per il suo riconoscimento l’iscrizione al registro delle imprese.

La verità è che il mancato decollo dell’impresa sociale, tanto nella prima quanto nella seconda stagione legislativa è legato ad un unico motivo: l’assenza di un regime fiscale specifico che garantisca l’intassabilità dei saldi attivi di bilancio accantonati a riserva indivisibile. Una evidente controprova è data dal fatto che le cooperative sociali, unica forma di impresa sociale con un idoneo regime fiscale, hanno continuato a crescere ad un ritmo che non accenna a ridimensionarsi. E sono riuscite grazie a questa norma ad accumulare quasi tre miliardi di riserve indivisibili, un patrimonio interamente destinato agli investimenti sociali.

Nel 2006 fu l’insormontabile opposizione del Ministero del tesoro a impedire l’introduzione di una specifica normativa fiscale. Nel 2017 invece il Governo ha seguito una strategia più complessa: ha imboccato la strada corretta, prevedendo un regime fiscale adeguato, con l’aggiunta della importante misura relativa alla deducibilità in capo ai sottoscrittori del capitale sociale versato (d.lgs. 112/2017, art. 18). Ma poi, per usare un diffuso modo di dire, “ha scavato una buca e c’è finito dentro”, disponendo la necessità della notifica alla Commissione europea del regime fiscale, ed ora, a quanto pare, non riesce più ad uscirne, posto che dopo tre anni non si ha notizia dell’inoltro di nessuna notifica a Bruxelles.


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