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Bonus centri estivi e congedo Covid19? Possono convivere (a certe condizioni)

Vittoria delle famiglie, che nelle scorse settimane avevano segnalato l'irragionevolezza di non poter avere il bonus per i centri estivi se nei mesi scorsi era stato utilizzato il congedo parentale. Ora una circolare dell'Inps dice che sotto i 15 giorni di congedo, si potrà avere metà bonus

di Redazione

Il bonus Bonus baby-sitting e centri estivi può essere fruiti in alternativa al congedo parentale straordinario per Covid-19 se il periodo di fruizione del congedo non supera i 15 giorni. In questo caso, le due prestazioni sono cumulabili e si potrà beneficiare dell'importo residuo. Lo ha scritto poche ore fa l’Inps in un post su Facebook, in riferimento alla circolare n. 73 del 17 giugno.
Il bonus Bonus baby-sitting e centri estivi è fruibile fino al 31 luglio 2020 e per i centri estivi si può scegliere l'accredito al richiedete di una parte o dell'intero importo per cui è stata comprovata l’iscrizione a un centro estivo. I bonus per i servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia spettano in presenza di figli minori fino a 12 anni di età alla data del 5 marzo 2020.

Ecco le precisazioni fornite dall’Inps:

  • Il bonus per i servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi, del bonus nido;
  • I bonus possono essere fruiti in alternativa al congedo Covid-19, incrementato fino ad un massimo complessivo di 30 giorni. Se il periodo di fruizione del congedo non supera i 15 giorni, le due prestazioni sono cumulabili e si potrà beneficiare dell'importo residuo;
  • I bonus non possono essere fruiti se l'altro genitore è a sua volta in congedo Covid-19, disoccupato, non lavoratore e percettore di NASpI, CIGO, CIGS, CIGD ecc.
  • Se entrambi i genitori sono beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'incompatibilità opera solo nei giorni di sospensione dell'attività lavorativa;
  • Se solo un genitore beneficia di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, l'altro genitore è ammesso alla fruizione del bonus;
  • I bonus possono spettare in caso di lavoro agile.

Ci avete scritto in tanti segnalandoci l'incompatibilità tra bonus-babysitting e congedi parentali. Abbiamo segnalato al Governo questa criticità suggerendo proposte di modifica al DL "Rilancio", sulle quali ha fatto quadrato tutto il mondo della politica. Questo risultato è frutto soprattutto delle vostre segnalazioni! Come Forum continueremo a monitorare la situazione!

Forum delle Associazioni Familiari

La circolare conferma che la misura è prevista “in alternativa” al congedo specifico; permane dunque l’incompatibilità tra i due istituti stabilita dal Cura Italia. Ma, tenuto conto della rilevanza della misura e dell’esigenza dei genitori lavoratori di poter ricorrere al bonus, nonostante abbiano già fruito del congedo Covid e considerato che ai fini del riconoscimento della prestazione occorre acquisire una nuova domanda di bonus, si è ritenuto di tenere «distinti i casi in cui il soggetto, all’atto della domanda, non ha richiesto il congedo Covid da quello in cui ne ha fatto richiesta ed è stato autorizzato per un periodo fino a 15 giorni ovvero per oltre 15 giorni».

«Esclusivamente nel primo caso, infatti, l’importo spettante a titolo di bonus (per i servizi di baby-sitting ovvero per i servizi integrativi dell’infanzia), può raggiungere l’importo massimo di 1.200/2.000 euro (a seconda della categoria di appartenenza del richiedente). Diversamente, qualora al momento della domanda il soggetto abbia già fatto richiesta di periodi di congedo autorizzati, ma senza superare i 15 giorni, si potrà beneficiare dell’importo residuo pari a 600/1.000 euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza), ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti. Nel rispetto del principio di “alternatività”, infine, nel caso di congedo COVID autorizzato per oltre 15 giorni la prestazione non spetta».

Il Forum delle Associazioni Familiari, che nei giorni scorsi si era fatto portavoce della segnalazione della criticità, sintetizza il messaggio in maniera semplice e diretta: «In pratica si può prendere metà congedo (15 giorni su 30) e metà bonus (600 euro invece di 1.200). Chi ha già richiesto più di 15 giorni di congedo, invece, non può cambiare idea e può esclusivamente utilizzare il periodo di congedo rimanente. Invece chi non ha utilizzato nessuna delle due misure può ottenere fino a 1.200/2.000 euro».

In caso di scelta del bonus per l’iscrizione al centro estivo o ai servizi integrativi per l’infanzia, il genitore richiedente dovrà allegare alla domanda la documentazione attestante l’iscrizione ai suddetti centri e strutture (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.) indicando i periodi di iscrizione del minore (non oltre la data del 31 luglio), con un minimo di una settimana e l’importo della spesa da sostenere. È possibile presentare più domande per periodi diversi in caso di iscrizione successiva del bambino anche presso altra struttura. Nella procedura dovrà essere altresì indicato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura, scegliendolo tra le seguenti previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:

  • Centri e attività diurne (L);
  • Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
  • Ludoteche (L1);
  • Centri di aggregazione sociale (LA2);
  • Centri per le famiglie (LA3);
  • Centri diurni di protezione sociale (LA4);
  • Centri diurni estivi (LA5);
  • Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
  • Asilo Nido (LB1);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

Photo by Hannah Tasker on Unsplash


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