Attivismo civico & Terzo settore

La figura del cooperante internazionale? Due nuovi sviluppi per la disciplina del lavoro

Gli esperti di Diritto del lavoro della società di consulenza NexumSTP fanno luce sulla situazione delle OSC che si trovano oggi a gestire un rapporto di lavoro con un cooperante, in mancanza di un contratto collettivo nazionale ad hoc previsto dalla legge n. 125/2014 ma mai definito

di Paolo Stern* e Sara Di Ninno

Nella legislazione italiana non è raro che si creino dei casi di vuoto normativo su situazioni giuridiche dominate da un quadro di profonda incertezza e che per questo si prestano a molteplici letture. È il caso della figura del cooperante internazionale, interessata negli anni da vari interventi normativi che ne hanno costruito, smontato e poi rimontato la disciplina, forse perdendosi strada facendo qualche pezzo.

Di recente però l’intervento dell’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello (n. 353/2020) promosso da un’Associazione che lavora nell’ambito della cooperazione internazionale ha consentito di focalizzare due importanti punti chiave in un quadro di forte incertezza. I due punti riguardano la determinazione del criterio oggettivo di applicabilità del convenzionale e quello della distinzione mese/mensilità. Il criterio da utilizzare, a prescindere dall’inquadramento come subordinato o co.co.co., è quello dell’effettiva presenza all’estero del cooperante: ciò comporta quindi applicazione del convenzionale anche per periodi molto brevi (non c’è un limite minimo). Inoltre, è stata stabilita l’applicazione dell’imponibile convenzionale anche alle mensilità aggiuntive.

Sicuramente per chi è chiamato ad operare con queste figure professionali è un chiarimento rilevante, che tuttavia non risolve tutte le incertezze di un quadro normativo incompleto e con poca prassi amministrativa di riferimento.

Oggi una OSC che si trovi ad iniziare un rapporto di lavoro con un cooperante innanzitutto deve fronteggiare la difficoltà di trovare un corretto inquadramento contrattuale. Un cooperante lavora ordinariamente a migliaia di chilometri dalla sede italiana della OSC che lo assume, ha un obiettivo da raggiungere e un grado di autonomia piuttosto ampio per farlo, ma non ha libertà di decidere il luogo della prestazione, né tantomeno l’orario (che di fatto è imposto dalla tipologia di attività). Si può quindi parlare di lavoratore subordinato oppure siamo di fronte ad un lavoratore autonomo? Ci sono caratteristiche di entrambe le tipologie contrattuali, ma nessuna delle due è pienamente verificata.

Elemento fondamentale sarebbe la costituzione di un tavolo sindacale di contrattazione presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, così come era stato previsto dalla Legge n.125/2014 all’art.28 (con il termine tra l’altro di 6 mesi dalla sua entrata in vigore), per redigere un contratto collettivo nazionale del lavoro specifico per il terzo settore, con espressa previsione e disciplina delle figure peculiari in esso presenti. Questo consentirebbe di poter definire quegli aspetti che la norma gli demandava e sarebbe l’occasione per sollevare ai tecnici del Ministero gli altri dubbi che permangono. Oggi quella previsione rimane ancora lettera morta dopo più di sei anni dall’entrata in vigore della legge. Nel frattempo, le parti (OSC-sindacati) hanno cercato di tamponare il problema sottoscrivendo nel 2018 un accordo collettivo specifico per le collaborazioni coordinate e continuative che, in assenza di altro, costituiscono il “compromesso” tra aspetti di autonomia e subordinazione propri della figura del cooperante, altrimenti di fatto molto difficilmente utilizzabili a causa dell’alto rischio di contenzioso a cui avrebbero esposto le OSC. Non bisogna infatti dimenticare che nel 2015 si è aperto un altro vuoto normativo: quello sui co.co.co. intervenuto con il D.Lgs. n. 81/2015 che ne ha sostanzialmente ridotto la disciplina ad una (para)presunzione di subordinazione.

Un altro elemento di criticità della figura del cooperante è quello dell’imponibile previdenziale/assicurativo/fiscale. La legge infatti, all’art. 28 (co. 9) della L.n. 125/2014, prevede che: «gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui all'articolo 26, discendenti dal contratto col personale all'estero, sono commisurati ai compensi convenzionali da determinare annualmente con apposito decreto non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze». L’imponibile convenzionale (riferibile a tale norma) è stato definito con DM del 16/12/2015 nell’importo di 1.519,67 euro, da aumentare annualmente della stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni. Dal 1° gennaio 2020 l’imponibile convenzionale dei cooperanti delle ONG è di € 1.559,50. Se l’importo è chiaro, i dubbi riguardano la modalità di applicazione. Per i cooperanti che prestano la loro attività con intermittenza Italia/estero si applica un criterio di dettaglio, oppure di prevalenza? Si può applicare alle mensilità aggiuntive previste dai CCNL? Cosa succede in caso di malattia/maternità/infortunio? A due di queste domande ha dato risposta ora l’interpello citato sopra (n. 353/2020) introducendo un chiarimento rilevante e indispensabile nell’incerto quadro normativo, ma ancora rimangono i dubbi relativi al trattamento di maternità/malattia/infortunio.

Tutti questi quesiti non sono di secondaria importanza, possono determinare potenzialmente entrate per le casse del fisco e degli enti previdenziali/assistenziali di ben diversa consistenza, nonché corrispondente uscita per il datore di lavoro. Inoltre, se pagare un maggiore importo al fisco non potrà mai essere oggetto di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, lo stesso non può dirsi per l’INPS/INAIL. Non parliamo infatti di società di assicurazione private che consentono liberamente di individuare il premio della polizza, ma di enti pubblici che percepiscono dei contributi secondo le norme dello Stato e di conseguenza, sulla base di quegli importi), erogano delle prestazioni. Pertanto decidere ad esempio di non applicare l’imponibile convenzionale laddove invece andrebbe applicato è potenzialmente comportamento contestabile, con possibile rideterminazione delle prestazioni.


*Paolo Stern, presidente NexumSTP e **Sara Di Ninno, consulente diritto del lavoro e relazioni industriali di NexumSTP


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