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Associazioni, modifiche in arrivo per il trattamento dell’Iva

La norma abolirebbe l’art. 4 del DPR 633/72 che prevede la non imponibilità delle prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici. Questi corrispettivi diventerebbero pertanto commerciali ai fini IVA ma potranno godere, se la norma sarà definitivamente approvata, a partire dal primo Gennaio 2021, del regime di esenzione IVA a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA

di Marco D’Isanto

Nella bozza alla Legge di Bilancio 2021 c’è una previsione molto importante per il Terzo Settore: il trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (d’ora in poi IVA) dei corrispettivi versati dagli associati degli enti associativi. La norma abolisce l’art. 4 del DPR 633/72 che prevede la non imponibilità delle prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici relative a prestazioni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché le prestazioni rese nei confronti dei tesserati delle organizzazioni nazionali alle quali le associazioni aderiscono.

Questi corrispettivi diventano pertanto commerciali ai fini IVA ma potranno godere, se la norma sarà definitivamente approvata, a partire dal primo Gennaio 2021, del regime di esenzione IVA a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA.

Nell’esenzione IVA prevista dall’art. 10 del DPR 633/72 rientrerebbero:

  • 1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
  • 2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica nonché da associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
  • 3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1 del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;
  • 4) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti di indigenti.

L’esenzione si applicherebbe a condizione che le associazioni interessate presentino il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle clausole statutarie previste per godere dell’agevolazione. La norma nasce dall’esigenza dello Stato Italiano di conformarsi alle disposizione IVA previste dall’Unione Europea la quale aveva aperto una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia (Procedura d’infrazione n. 2008-2010) con la quale si contestavano le modalità di recepimento della soggettività passiva nell'art. 4 del D.P.R. IVA ed in particolare l’aver messo fuori campo operazioni che tuttalpiù avrebbero dovuto essere esentate.

In relazione a questa importante modificazione della normativa IVA riteniamo sia necessario fare alcune considerazioni:

  • 1) Per le associazioni l’innovazione normativa, come la stessa Commissione europea ha rilevato, avrà alcune conseguenze: in particolare, l’attuale norma prevede, come già detto sopra, l’esclusione dei corrispettivi specifici dal campo di applicazione dell’IVA, e questo comporta che le Associazioni sono considerati enti non soggetti passivi ai fini dell’IVA e come tali non soggiacciano a particolari obblighi (né formali né sostanziali). Se non esercitano attività commerciale possono operare con il solo codice fiscale. Al contrario le operazioni esenti, presuppongono che i corrispettivi incassati dai soci siano operazioni commerciali, concorrono pertanto a formare il volume d’affari e danno luogo al sorgere di una serie di adempimenti formali: apertura della partita iva, fatturazione e registrazione delle operazioni.
  • 2) Nella norma che prevede l’esenzione per le prestazioni di servizi sportivi c’è una condizione soggettiva: esse devono essere rese dalle Associazioni sportive dilettantistiche. Con questa formulazione le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro costituite ai sensi della Legge 289/2002 rischierebbero di non poter applicare il regime di esenzione IVA. L’auspicio è che il legislatore, prima dell’approvazione definitiva, annoveri anche questo pezzo importante del mondo sportivo dilettantistico. Tale previsioni sarebbe in linea con la disposizione contenuta nell’articolo 132, lett. m) della direttiva 2006/112CE che in realtà reca l’esenzione IVA per l’attività sportiva resa da organismi senza fini di lucro e non solo per le Associazioni. Una norma che includa anche le società sportive (alcune delle quali potrebbero anche assumere la qualifica di Imprese Sociali) sarebbe inoltre conforme ai giudizi espressi dalla Corte Europea secondo la quale la direttiva IVA intende favorire le attività di interesse generale, vale a dire servizi direttamente collegati con la pratica sportiva o con l’educazione fisica, prestati da enti senza fini di lucro a soggetti praticanti lo sport o l’educazione fisica in modo da promuovere tale pratica in ampi strati della popolazione.
  • 3) La modifica normativa contenuta nella bozza della Legge di Bilancio potrebbe essere l’occasione per includere espressamente, tra i soggetti destinatari dell’esenzione IVA, gli Enti del Terzo Settore costituiti ai sensi del D. Lgs 117/2017. La norma infatti ripropone esattamente le tipologie associative presenti nel vecchio quadro normativo senza prevedere alcun aggiornamento con le nuove qualifiche previste dalla Riforma del Terzo Settore. Le associazioni culturali ad esempio vengono citate, nonostante che nei fatti non trovano alcuna precisa corrispondenza nell’attuale normativa, e non vengono espressamente inclusi gli Enti del Terzo Settore associativi.
  • 4) Infine la modifica potrebbe essere anche l’occasione per accogliere nel nostro ordinamento l’esenzione prevista dall’art. 132 lettera n) per talune prestazioni di servizi culturali e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato.

Non si comprende infatti la ragione per cui la normativa italiana non abbia ancora definito le prestazioni relative ai servizi culturali attribuendo ad esse l’esenzione IVA in linea con la direttiva europea.

La speranza è che questa nuova norma non rappresenti l’ennesima occasione sprecata per dare un assetto normativo stabile e chiaro agli Enti del Terzo Settore.


*dottore commercialista, esperto di non profit, associazionismo e imprenditoria culturale


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