Cooperazione & Relazioni internazionali

Il soccorso umanitario non è favoreggiamento all’immigrazione clandestina

Da anni oramai periodicamente alcuni esponenti del mondo politico, della magistratura e della stampa del nostro Paese accusano - in modo del tutto infondato - organizzazioni, volontari e attivisti di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” per aver posto in essere atti di aiuto umanitario. Eppure le nostre leggi e quelle internazionali parlano chiaro

di Nino Santomartino

Da anni oramai periodicamente alcuni esponenti del mondo politico, della magistratura e della stampa del nostro Paese accusano – in modo del tutto infondato – organizzazioni, volontari e attivisti di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” per aver posto in essere atti di aiuto umanitario. Queste accuse finora si sono sempre rivelate infondate anche se hanno (volontariamente?) generato un clima di sospetto verso gli operatori umanitari e il volontariato internazionale. Numerosi giornalisti ed esperti hanno già autorevolmente tentato di spiegare come queste affermazioni fossero delle vere e proprie bufale, ma poche volte – spero di non sbagliarmi – queste argomentazioni sono state espresse in un linguaggio comprensibile anche per la famosa signora della porta accanto. Non essendo io un giornalista ed un esperto e, pertanto, non dovendo attenermi necessariamente ad un linguaggio tecnico, vorrei fare un tentativo.

Iniziamo col dire che in Italia vige il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, denominato Testo unico sull’immigrazione, in cui l’articolo 12, al 1° comma, regolamenta le “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine” (in sintesi, il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona”. Il secondo comma dello stesso articolo, però, introduce quella che sarà chiamata la clausola umanitaria secondo la quale “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato”.

Quindi, l’articolo in questione è chiaro in materia: il soccorso umanitario in Italia non è configurabile come reato seppur prestato nei confronti di persone entrate “illegalmente” nel nostro Paese. Questa clausola umanitaria è ribadita successivamente nell’art. 1 comma 2 della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 2002/90/CE del 28 novembre 2002 (“volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali”).

Ma, attenzione, questa clausola umanitaria è anche sopravvissuta alle varie modifiche successive, tra cui vanno segnalati due interventi molto significativi: il primo, ad opera della Legge 15 luglio 2009 n. 94, il cd. “Pacchetto sicurezza” (Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell’interno Alfano, Ministro della giustizia); il secondo, ad opera del Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (il primo dei cd. Decreti sicurezza, voluti fortemente dal Ministro Salvini) che, pur sostituendo per ben 7 volte, in diverse parti del testo di legge, la locuzione “per motivi umanitari”, non ha eliminato la clausola in questione. Ed è sopravvissuta non perché nella direttiva dell’Unione Europea ci fosse un obbligo di mantenerla intatta, visto che quella stessa direttiva lascia gli Stati membri “liberi” di applicarla o meno.

Pertanto, si possono trarre due conclusioni apparentemente scontate ma che evidentemente non lo sono. La prima, è che il soccorso umanitario non equivale a favoreggiamento dell’immigrazione clandestina; lo affermano sia la legge italiana che europea, oltre al normale buon senso. La seconda, è che molti politici italiani si comportano diversamente se siedono in Parlamento o sono attivi sui social: da un lato, non hanno il coraggio e la convenienza (sul piano politico) di eliminare la clausola umanitaria, condivisa in Europa, dalla normativa nazionale; dall’altro, sui social istigano all’odio e diffondono fake news su coloro che prestano soccorso ai più bisognosi fomentando così tutti quelli che preferiscono soffermarsi sul dito piuttosto che dare uno sguardo alla luna.

* Vicepresidente Focsiv


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