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Decreto Sostegno, le novità per i lavoratori fragili

In queste ore sarà pubblicato in Gazzetta l’atteso decreto legge. Fra le novità attese ci sono quelle che interessano i lavoratori fragili. Le precisazioni contenute nel testo – ancora in non ufficiale - sono il risultato di mesi di pressione e di richieste da parte delle associazioni e di moltissimi lavoratori

di Carlo Giacobini

Già il primo intervento normativo, all’esordio della pandemia, aveva previsto una forma di protezione per quelli che poi, nell’arco di qualche mese, sarebbero stati indicati come “lavoratori fragili”. L’ormai storico decreto “Cura Italia” (decreto legge 17.03.2020, n.18) ne aveva delineato i profili attorno ad una condizione di maggior rischio. E quindi: persone con immunodepressione o esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Erano sussunti nella stessa categoria i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, legge 104/1992).

Lo prevedeva appunto quel decreto all’articolo 26 diventato poi un tormentone per mesi in assenza o vaghezza di indicazioni applicative: chi deve certificare? Il medico competente aziendale? Il medico curante? INPS? Altri? Lentamente, molto lentamente, queste indicazioni sono state chiarite, pur in modo differente dall’INPS e dalle singole Amministrazioni. Il tutto avviene, va detto, nell’ambito di quella che si chiama “sorveglianza sanitaria”.

Ma qual è la forma di protezione? L’assenza da lavoro dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità è equiparata al ricovero ospedaliero. Sintesi secca: chi rientra in quelle condizioni ed è in grado di dimostrarlo può richiedere di non recarsi al lavoro e che la sua assenza sia equiparata come trattamento al ricovero ospedaliero. Va sottolineato che che la relativa indennità è senz’altro inferiore alla ordinaria retribuzione e che, in linea generale, è senza dubbio più conveniente economicamente, laddove possibile per mansione e attività, puntare al lavoro agile.

L’altro tira e molla nell’arco di questi mesi ha riguardato la scadenza di questa forma di tutela: all’inizio era fissata fino al 31 luglio 2020, poi fino al 15 ottobre dello stesso anno. E ancora, nell’ultima legge di bilancio dal 1 gennaio al 28 di febbraio 2021. Tecnicamente in questo momento la tutela è vigente.

Ma il cono d’ombra più inquietante è stato finora incardinato su un altro dilemma: quel periodo di assenza è computato o no nel periodo di comporto? È un interrogativo tutt’altro che marginale: il periodo di comporto, regolamentato dai singoli Contratti collettivi nazionali di lavoro, è il tempo massimo di giorni di malattia di cui un lavoratore può beneficiare senza che possa scattare il licenziamento per giusta causa. Il periodo è diverso da contratto a contratto e in alcuni casi è più esteso per alcune patologie. È evidente che molti lavoratori, – oncologici, immunodepressi o con altre condizioni che comportano già molte assenze per malattia – siano quantomeno preoccupati. Ed è stato altrettanto inevitabile che alcune associazioni abbiano assunto questa richiesta di chiarimento dirimente come istanza pressante, raccolta formalmente anche da qualche parlamentare.

Sin qui la cronologia. Veniamo ora al testo decreto Sostegno che in buona misura accoglie quelle istanze, risultato di mesi di pressione e di richieste da parte delle associazioni e di moltissimi lavoratori. L’articolo è il 15 che reca appunto misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità. Evitiamo le ridondanze e andiamo alla sostanza.

  • L’equiparazione delle assenze al ricovero in caso di lavoratori fragili, pubblici o privati, è estesa al 30 giugno 2021. Ed è retroattiva nel senso che decorre dal 1 primo marzo di quest’anno.
  • Comporto: finalmente viene scritto nero su bianco che “i periodi di assenza dal servizio (…) non sono computabili ai fini del periodo di comporto”. Ora non ci sono più dubbi. E si apre anche la possibilità di ricorso per chi, in questi mesi, sia stato eventualmente licenziato per il superamento del periodo di comporto.
  • Il testo si spinge anche oltre precisando anche, forse in modo superfluo, che tali assenze – in ragione della loro equiparazione al ricovero ospedaliero – non solo rilevanti per l’erogazione dell’indennità di accompagnamento. Come noto, infatti, il ricovero ospedaliero, sopra un certo limite di giorni di degenza, comporta la sospensione dei relativi ratei di indennità di accompagnamento. Queste assenze non rientrano in quella fattispecie.

Meglio tardi che mai. Rimane il cruccio che vi siano voluti dodici mesi per chiarire aspetti così rilevanti. E l’altra amarezza riguarda invece la persistente debolezza dei sostegni a favore dei lavoratori autonomi in particolare del cosiddetto popolo delle partite IVA.


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