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Green Pass obbligatorio per i volontari

Le ultime indicazioni sulle procedure anti-Covid da applicare arrivano dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale: «All’operatore volontario è fatto obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (green pass). I costi connessi all’effettuazione del tampone sono a carico del volontario. L’operatore volontario che non adempia a quanto previsto dovrà essere segnalato al Dipartimento al fine di valutare l’eventuale sospensione o decadenza del volontario»

di Redazione

«Coerentemente con quanto disposto dal decreto legge n. 52/2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, da ultimo modificato dal decreto legge n. 127/2021», si legge nella nota pubblicata oggi sul sito del dipartimenti delle politiche giovanili e il servizio civile universale, «in ragione dell’eterogeneità delle attività svolte dagli operatori volontari, la disciplina applicabile nei casi concreti va rinvenuta tenuto conto della specificità dei singoli progetti, della natura delle attività nonché dei luoghi in cui la stessa è svolta. All’operatore volontario è fatto obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (green pass). A tale proposito si forniscono di seguito alcune indicazioni a titolo esemplificativo: per lo svolgimento di attività di servizio civile a qualsiasi titolo nei luoghi di lavoro pubblico o privato; limitatamente alle attività al chiuso, per lo svolgimento di attività presso centri culturali, sociali, ricreativi e circoli associativi del Terzo settore».

«Si ricorda, inoltre», continua la nota, «che il decreto legge n. 122/2021, all’articolo 2, ha esteso l’obbligo vaccinale a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, e in quelle socio-assistenziali. Detto obbligo deve quindi intendersi applicabile anche agli operatori volontari. La verifica del rispetto delle prescrizioni sarà a cura degli enti di impiego. I costi connessi all’effettuazione del tampone (nel caso di non adesione alla campagna vaccinale ndr) sono a carico del volontario. L’operatore volontario che non adempia a quanto previsto dovrà essere, ove possibile, reimpiegato in altra attività che non preveda espressamente il possesso della certificazione richiesta. Laddove ciò non fosse possibile, l’Ente lo segnala al Dipartimento al fine di valutare l’eventuale sospensione o decadenza del volontario».

Credit Foto Sintesi


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