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Approvato alla Camera il Biotestamento. Il testo articolo per articolo

I voti favorevoli sono stati 326, contrari 37, 4 gli astenuti. Il provvedimento, che passa ora all'esame del Senato, introduce le Dat (Dichiarazioni anticipate di trattamento), con il diritto per i pazienti di rifiutare le cure. Ecco tutto quello che c’è da sapere

di Lorenzo Maria Alvaro

La Camera ha approvato con 326 voti a favore la legge sul biotestamento. Il testo ora passerà al Senato. Un testo che era stato immaginato all’indomani della morte di Eluana Englaro, 8 anni fa, e che ha subito una decisa accelerazione dopo i casi di Dj Fabo e Davide che nei mesi scorsi sono andati in Svizzera per accedere all’eutanasia.


La legge articolo per articolo

Articolo 1 – Tratta del consenso informato, stabilisce il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte i trattamenti e di revocare il consenso. Nutrizione e idratazione artificiale sono da considerarsi “trattamenti sanitari”. Il medico può rifiutarsi di “staccare la spina”.

Il medico infatti – recita l'emendamento approvato mercoledì – è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo “e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico assistenziali”.

Articolo 1-bisDal titolo “Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita” è un emendamento a firma di Mario Marazziti, presidente della commissione sul Biotestamento che si compone di tre commi. Tocca il tema della terapia del dolore, del divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e della possibilità di ricorre alla sedazione palliativa profonda continua.

Articolo 2 – Analizza il tema dei minori o di persona incapace.

Articolo 3 – Regola le Dat, le Dichiarazioni anticipate di trattamento. L'articolo è stato approvato con 313 voti favorevoli e 59 voti contrari. Parzialmente modificato durante l'esame, dispone che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. Viene indicata una persona di sua fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Le Dat devono essere redatte in forma scritta (o videoregistrate a seconda delle condizioni del paziente) e vincolano il medico che è tenuto a rispettarne il contenuto. Tuttavia, le Dat possono essere disattese qualora appaiano palesemente incongrue o le condizioni nel frattempo siano mutate e se siano sopraggiunte nuove terapie non prevedibili al momento della loro compilazione. Con la medesima forma scritta le Dat sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. In caso di emergenza possono essere modificate o annullate anche a voce. Le Dat vengono inserite in registri regionali.

Articolo 4 – Con 329 sì, 43 no e 14 astenuti, è stato approvato l'articolo della legge sul testamento biologico sulla “pianificazione condivisa delle cure” nella relazione tra medico e paziente di fronte all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante. Il medico e l'equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi a quanto stabilito nella pianificazione delle cure qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. La pianificazione può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.

Articolo 5 – Norma transitoria, dispone che quanto previsto dalla legge sul biotestamento si applica anche alle dichiarazioni di volontà già presentate e depositate. Recita l'articolo: “Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge”.

Articolo 6 – Con 348 sì, 18 no e 4 astenuti la Camera ha approvato anche l'articolo 6 della legge sul testamento biologico che contiene la clausola di invarianza finanziaria: niente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (motivo per cui non è stato possibile istituire il registro nazionale delle Dat).

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