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Visite biennali: gli interessati devono essere avvisati dalle Asl
La normativa stabilisce che le persone che si sottopongono alla visita medico legale per ottenere lindennità di accompagnamento, possono essere richiamate ogni due anni...
di Redazione
Quando una persona è stata riconosciuta portatrice di handicap, di cui alla legge 104/92, da parte della Commissione invalidi civili, con revisione al biennio, è la stessa Asl che si deve attivare e invitare a visita medica l?interessato ? Oppure è l?interessato che, sapendo della scadenza del riconoscimento del beneficio, si deve attivare presentando una nuova domanda? Alcune Asl si attivano in proprio, altre delegano agli interessati la richiesta. Esiste una normativa in proposito? Ho visto diversi casi di persone riconosciute portatrici di handicap in base al comma 3 dell?art. 3 che, non sapendo della revedibilità (ad esempio, scaduta a novembre 2004) hanno perso i benifici e la continuità temporale. Annalisa Ercolini (email)
La normativa stabilisce che le persone che si sottopongono alla visita medico legale per ottenere l?indennità di accompagnamento, possono essere richiamate ogni due anni a una visita di controllo. Molti però non sanno se debba essere l?Asl a provvedere a richiamare oppure se debbano essere gli interessati ad attivarsi. Ciò genera confusione e, peggio, gravi inconvenienti; infatti, al termine dei due anni, se non è già disponibile l?esito dell?accertamento, l?indennità viene sospesa. Taluni si sono lamentati per il ritardo nel richiamo alla visita e si sono sentiti dire che erano essi stessi che dovevano sollecitarla e ciò è decisamente sgradevole.
Ora, per evitare ulteriori disguidi è bene che gli interessati conoscano come stanno effettivamente le cose sotto un profilo legale.
E la normativa è quella contenuta nel decreto che contiene il regolamento applicativo della legge sugli accertamenti medico legali. Si tratta del decreto del ministero del Tesoro – 5 agosto 1991, n. 387 che è intitolato: «Regolamento recante le norme di coordinamento per l?esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295 , in materia di accertamento dell?invalidità civile». Art. 1, comma 6: il dichiarato rivedibile è convocato a cura del presidente della commissione medica Usl entro il termine di rivedibilità, pena la revoca delle provvidenze se non si presenti a nuova visita.
La norma è quindi chiarissima: spetta al presidente della Commissione richiamare, entro i due anni, l?interessato che nulla deve fare perché la visita venga rinnovata.
Pertanto le Asl che attendono, invece, un?iniziativa degli interessati sono inadempienti nei confronti degli obblighi fissati a loro carico per legge.
Di Salvatore Nocera
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