Welfare

Il trust, un salvagente per i beni dei deboli

Il Trust, che trova cittadinanza nel nostro ordinamento a seguito della legge del 16 ottobre 1989, è un istituto duttile che può essere utilizzato per...

di Redazione

Sono la mamma di un ragazzo disabile che ha da poco compiuto 18 anni. Ho sentito parlare del trust come di una forma di tutela dei suoi interessi, soprattutto economici, oggi e anche quando un giorno noi genitori non ci saremo più. Potete specificare di che cosa si tratta? Teresa L.

Il Trust, che trova cittadinanza nel nostro ordinamento a seguito della legge del 16 ottobre 1989, è un istituto duttile che può essere utilizzato per varie finalità. Analizzandone l?operatività a favore di persone disabili, o comunque deboli, definiamo il Trust come uno strumento giuridico in base al quale un soggetto, detto disponente (in genere i genitori o i congiunti del disabile), «pone sotto il controllo» di un soggetto terzo, il trustee, beni di qualsiasi natura affinché questi vengano gestiti nell?esclusivo interesse dei beneficiari, e in primo luogo della persona disabile.

I beni in Trust non appartengono al trustee, ma costituiscono una massa patrimoniale autonoma, destinata al soddisfacimento del disabile secondo le modalità stabilite dai disponenti nell?atto istitutivo o successivamente. È quindi stato coniato un nuovo concetto di appartenenza giuridica: la «proprietà vincolata», in base alla quale i beni sono formalmente intestati al trustee ma per essere asserviti a favore dei beneficiari, ai quali appartengono.

Caratteristica indefettibile del Trust è la ?segregazione? del patrimonio: i beni in Trust non sono aggredibili da alcun soggetto, e in particolare dai creditori del disponente, del trustee o del beneficiario, le cui vicende patrimoniali non incidono negativamente sulla sorte dei beni in Trust. La segregazione è il fondamento per la realizzazione del vincolo di destinazione, il quale comporta che i beni in Trust sono finalizzati unicamente al soddisfacimento del disabile secondo quanto previsto dal disponente. L?elemento cardine è pertanto la volontà dei disponenti, i quali possono contemplare nell?atto istitutivo – sia quando sono in vita, sia per quando avranno cessato di vivere – tutte le previsioni che ritengono utili nell?interesse del disabile. Talune prescrizioni perdureranno nel tempo (come la clausola, per esempio, che vieta il ricovero in casa di riposo), altre dovranno modularsi al mutare delle esigenze del disabile. Vista la flessibilità del Trust, è possibile prevedere quanto necessario nell?ipotesi di eventi imprevedibili, quali ad esempio la necessità di una somma di danaro per un intervento chirurgico o per altre necessità. In caso di premorienza del figlio disabile, l?atto istitutivo individuerà il percorso che i beni segregati dovranno effettuare: essere devoluti a un congiunto, attribuiti a un altro soggetto, ritrasferiti al disponente stesso.

Il controllo sull?operato del Trustee è rigoroso. Oltre alle previsioni di legge e quelle dell?atto istitutivo, i disponenti possono nominare un guardiano di fiducia che assume compiti di controllo sull?attività del trustee, al quale possono essere conferiti poteri rilevanti, quali esprimere pareri vincolanti sull?operato del trustee, sino a prevedere la revoca del trustee e la nomina di un nuovo gestore. Il Trust può attivarsi anche quando i genitori del disabile sono ancora in vita; l?ufficio del trustee potrà essere riservato a loro o a una persona di fiducia; in questo secondo caso, i disponenti potranno saggiare l?amministrazione del trustee ed eventualmente revocarlo. I disponenti possono predeterminare i criteri di successione del trustee (oltre che del guardiano) che opereranno quando i disponenti saranno defunti o divenuti incapaci.

Avv. Vito Mariani Trust & Trustee

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