Art. 1 della l. 18 febbraio 1999, n.28: si applicano, per le erogazioni liberali in denaro a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia”, le disposizioni previste:
- dall’art. 15, comma 1, lettera i) del Tuir
- dall’art. 100, comma 2, lettera g) del Tuir
- dall’art. 147 del Tuir
La disposizione in esame eleva il limite dal 2 al 30% in caso di somme versate:
- al patrimonio della società di cultura
- come contributo alla gestione della società di cultura
Art. 25 del dlgs 29 giugno 1996, n. 367: si applicano, per le erogazioni a favore di enti operanti nel settore musicale, le disposizioni previste:
- dall’art. 15, comma 1, lettera i) del Tuir
- dall’art. 100, comma 2, lettera g) del Tuir
- dall’art. 147 del Tuir
La disposizione in esame eleva il limite dal 2 al 30% in caso di somme versate:
- al patrimonio dell’ente da parte di soggetti privati al momento della loro partecipazione;
- come contributo alla gestione dell’ente nell’anno in cui è pubblicato il decreto di cui all’art. 8 del dlgs n. 367/1996
- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d’imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di cui all’art. 8 del dlgs 367/1996
Art. 8 della l. 6 marzo 2001, n. 52
Le donazioni effettuate da enti o privati all’ente ospedaliero “Ospedale Galliera” di Genova, finalizzate all’attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, sono detraibili dall’imposta sul reddito per un importo non superiore al 30% dell’imposta lorda dovuta, purché risultino da idonea documentazione.
Art. 54 della l. 342/2000: donazioni di opere librarie e di dotazioni informatiche
I prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli orfanotrofi ed enti religiosi, sono considerati distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto e non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. A tal fine, il dm 25 maggio 2001, n. 264 ha definito i presupposti soggettivi e oggettivi della disposizione e ha meglio definito la specifica disciplina fiscale applicabile.
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