Non profit

ACRI. Con la sentenza della Cassazione, meno fondi per le erogazioni

La decisione della Corte che non riconosce lo status di utilità sociale alle Fondazioni di orgine bancaria non colpissce i patrimoni ma inciderà sulle erogazioni al non profit

di Redazione

Le sentenze della Corte di Cassazione sulle agevolazioni fiscali «non determinano nessun impatto sul patrimonio delle Fondazioni di origine bancaria, mentre sul fronte delle erogazioni tolgono risorse che le Fondazioni, in caso di esito positivo delle sentenze, avrebbero potuto destinare al non profit, in un momento caratterizzato da particolari difficoltà economiche e sociali». È questa la valutazione emersa in ambito Acri riguardo alle 28 sentenze (uguali fra loro nel merito) con le quali il 22 gennaio
scorso la Cassazione ha depositato le sue decisioni riguardo le corrispondenti cause relative al contenzioso fiscale per il riconoscimento di crediti di imposta che vede contrapposte, da più di un decennio, le Fondazioni all’Amministrazione finanziaria.

La Corte di Cassazione, non riconoscendo alle Fondazioni di origine bancaria lo status di soggetti non profit di utilità sociale anche prima del 1999, diverge dalle indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza del 10 gennaio 2006) e, soprattutto, dalle precedenti decisioni delle medesime Sezioni Unite
della Corte di Cassazione (sentenza n. 27619/2006).

In particolare, secondo l’Acri, le decisioni della Corte di Cassazione non appaiono convincenti con riferimento alla ricostruzione normativa e alla qualificazione degli allora enti conferenti, secondo cui avrebbero svolto nel periodo considerato ante Ciampi “un’attività di impresa rapportabile, sul piano sistematico, al modello delle
holding”; all’interpretazione della norma sulla riduzione al 50% dell’aliquota Irpeg, per la quale viene negata un’interpretazione estensiva, difformemente da quanto finora affermato dalla giurisprudenza della stessa Cassazione; all’assenza di riferimento alla specifica situazione oggettiva di ogni Fondazione; al non aver
consentito di verificare nei fatti, secondo gli indirizzi della Corte di Giustizia delle CE, l’eventuale ingerenza della Fondazione nella gestione dell’impresa bancaria, peraltro non consentita dalla legge.

 

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