Siamo dei ragazzi che hanno deciso di costituire una cooperativa, ma onestamente non sappiamo se costituire una cooperativa sociale di tipo B, oppure una avente oggetto plurimo. Vorremo sapere: nel caso decidessimo di costituire una cooperativa sociale a oggetto plurimo, siamo comunque tenuti all’inserimento del 30% di soggetti svantaggiati? Se sì, su quali soggetti dovrà essere effettuato il conteggio del 30%?
Precisiamo subito un elemento importante: costituire una cooperativa sociale a oggetto plurimo significa costituire una cooperativa che possa svolgere sia le attività previste per una cooperativa sociale di tipo A che quelle previste per una cooperativa sociale di tipo B. Pertanto anche nella cooperativa sociale a oggetto plurimo c’è l’obbligo del rispetto dell’assunzione del 30% dei soggetti svantaggiati. Il conteggio deve essere effettuato, così come chiarito dal ministero del Lavoro con la risposta all’interpello n. 42/2009 del 15 maggio 2009, solo sul personale impiegato nell’attività prevista per la cooperativa di tipo B. La giustificazione a tale risposta è data dal fatto che il personale impiegato nelle due differenti tipologie di attività previste per le cooperative sociali deve necessariamente ricoprire due differenti posizioni contributive Inps, in quanto soggetto ciascuno a regimi contributivi e benefici differenti.
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