Welfare

GIUSTIZIA. Ecco il ddl del Governo sulle intercettazioni

Gro di vite per magistrati e cronisti

di Redazione

Il ddl prevede l’arresto fino a un anno e l’ammenda da 500 a 1.032 euro per pubblici ufficiali e magistrati che omettano di esercitare «il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione o pubblicazione delle intercettazioni».
Gli atti delle indagini preliminari potranno essere pubblicati, ma solo per sintesi e a condizione che siano stati messi a disposizione delle parti. Nel testo originario si prevedeva il carcere da uno a tre anni per i cronisti che pubblicano intercettazioni di cui è stata ordinata la distruzione. Ma dopo il vertice di maggioranza degli inizi di marzo le modifiche prevedono ancora una pena detentiva,
ma più lieve: da sei mesi a tre anni, e che può essere trasformata in una sanzione pecuniaria. Il ddl prevede inoltre lo stop alla pubblicazione di nomi o immagini di magistrati «relativamente ai procedimenti e processi penali a loro affidati», salvo che l’immagine non sia indispensabile al diritto di cronaca. Potranno essere intercettati tutti i reati con pene superiori ai 5 anni, compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione; ingiuria; minaccia; usura; molestia; traffico-commercio di stupefacenti e armi; insider trading; aggiotaggio; contrabbando; diffusione materiale pornografico anche relativo a minori.
Si potranno usare le «cimici» solo per spiare luoghi nei quali si sa che si sta compiendo un’attività criminosa. Unica eccezione per i reati di mafia, terrorismo e per quelli più gravi. Previsti, poi, limiti di tempo: non si potrà intercettare per più di 60 giorni: 30 più 15 più 15. Per reati di criminalità organizzata, terrorismo o minaccia col mezzo del telefono si può arrivare a 40 giorni prorogabili di altri 20.
Le intercettazioni potranno essere richieste solo dalla parte offesa e solo sulle sue utenze. Le telefonate e i relativi verbali saranno custodite in un archivio presso la Procura. I procuratori avranno il potere di gestione e controllo dei centri di intercettazione e di ascolto. Le intercettazioni non potranno essere usate in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte. Salvo i casi di mafia e terrorismo.

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