Non profit

Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore dellacinematografia.

di Redazione

Legge 4 novembre 1965, n. 1213 (in Gazz. Uff., 12 novembre 1965, n.
282). — Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della
cinematografia.

TITOLO I

Art. 1.

Presupposti e finalità della legge.

Lo Stato considera il cinema mezzo di espressione artistica, di
formazione culturale, di comunicazione sociale e ne riconosce
l’importanza economica ed industriale. Le attività di produzione, di
distribuzione e di programmazione di film sono ritenute di rilevante
interesse generale.
Pertanto lo Stato:
a) favorisce il consolidarsi dell’industria cinematografica
nazionale nei suoi diversi settori;
b) promuove la struttura industriale a partecipazione statale,
assicurando che sia di integrazione all’industria privata ed operi
secondo criteri di economicità;
c) incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e
diffondere il cinema nazionale con particolare riguardo ai film di
notevole interesse artistico e culturale;
d) assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione
del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed
all’estero;
e) cura la formazione di quadri professionali e promuove studi e
ricerche nel settore cinematografico.

Art. 2.

Attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Omissis

Art. 3.

Omissis

TITOLO II

Art. 4.

Riconoscimento della nazionalità italiana.

1. Ai fini della presente legge, per > o >
si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura,
con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera
dell’ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d’autore,
destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica,
dal titolare dei diritti di utilizzazione.
2. Ai fini dell’ammissione ai benefici previsti dalla presente
legge, le componenti artistiche e tecniche dell’opera da prendere in
considerazione sono le seguenti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza
italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) direttore della fotografia italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in
Italia;
p) uso di industrie tecniche italiane;
q) uso di teatri di posa italiani.
3. Per quanto concerne le lettere o) e q) del comma 2 possono
essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, con provvedimento
del capo del Dipartimento dello spettacolo.
4. Per > si intende
il film di durata superiore a 75 minuti post-sincronizzato in lingua
italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe
italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti
di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti di cui
alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere
g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o),
p) e q), del medesimo comma .
5. Per > si
intende il film di durata superiore a 75 minuti, post-sincronizzato
in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che
abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l’autore del soggetto
italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti
principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino
la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per
l’eventuale post-sincronizzazione, la troupe italiana, che presenti
quattro delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m) e le
tre componenti di cui alle lettere o), p) e q) del comma 2 e che
corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre ad
adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenti significative
qualità artistiche e culturali o spettacolari senza pregiudizio della
libertà di espressione.
6. Per > si intende l’opera filmica di lungo e
cortometraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con
immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai
film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative
componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Per > si intende l’opera filmica, realizzata da
imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o
documentaristico, con esclusione di quelle con finalità anche
parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai
cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative
componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In deroga a quanto
previsto dal comma 1, su parere della commissione centrale per la
cinematografia può essere riconosciuta la qualifica di interesse
culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto
documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.
8. Per > o > si intende
l’opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere,
anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 19.
9. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo
vengono iscritti, all’atto del formale provvedimento di
riconoscimento di nazionalità, in appositi, separati elenchi
istituiti presso gli uffici dell’autorità competente in materia di
spettacolo. A tal fine le imprese produttrici sono tenute a
presentare, entro novanta giorni dalla data di prima proiezione in
pubblico, accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze
di ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti necessari
a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge.
10. Per > si intende qualunque spazio, al
chiuso o all’aperto, con uno o più schermi, autorizzato ai sensi
della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico.
Per > si intende la sala cinematografica il cui
titolare, con dichiarazione resa all’autorità competente in materia
di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a
proiettare film d’essai e cortometraggi di interesse culturale
nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva
programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è
ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione
inferiore a 40.000 abitanti. All’interno delle suddette quote almeno
la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla
programmazione di film d’essai di produzione italiana o dei Paesi
della Comunità europea. Per > si
intendono le sale il cui nullaosta e la cui licenza di esercizio
siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti
ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attività di
formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film
secondo le indicazioni dell’autorità religiosa competente in campo
nazionale.
11. Per > si intende l’opera filmica italiana o
straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare
valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di
cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla
diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di
correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia. I film
ammessi al fondo di garanzia di cui all’articolo 16 del decreto-legge
14 gennaio 1994, n. 26, assumono automaticamente anche la qualifica
di >. I film d’archivio, distribuiti dalla Cineteca
nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate
dallo Stato, sono equiparati ai film d’essai.
12. Per impresa nazionale > o >
o > si intende l’impresa o società cinematografica,
con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e
domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga
in Italia la maggior parte della sua attività e sia titolare dei
rispettivi diritti di utilizzazione dell’opera filmica. Per > e > si intende
l’impresa o società cinematografica con capitale sociale in
maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e
con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte
della sua attività.
12-bis. La presenza dei requisiti per il riconoscimento della
nazionalità italiana, per i casi previsti dal presente articolo, è
attestata dal legale rappresentante dell’impresa produttrice,
mediante dichiarazione resa, ai sensi dell’articolo 2 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. La
ricevuta della presentazione della dichiarazione presso il
Dipartimento dello spettacolo equivale al riconoscimento di
nazionalità italiana.

Art. 5.

Ammissione ai benefici.

1. I lungometraggi nazionali sono ammessi ai benefici della
presente legge purché presentino, oltre che adeguati requisiti di
idoneità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche, o culturali,
o spettacolari. Senza pregiudizio della libertà di espressione, non
possono essere ammessi ai benefici stessi i film che sfruttino
volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale.
L’accertamento dei predetti requisiti è effettuato nei casi in cui vi
sia preventiva indicazione della commissione consultiva per il
cinema, formulata in sede di espressione di parere favorevole alla
concessione di benefici, ovvero quando vi sia motivata richiesta del
capo del Dipartimento dello spettacolo. Qualora i benefici siano
stati già concessi, l’accertamento della mancanza dei requisiti ne
comporta la decadenza.
2. Agli esercenti di sale cinematografiche si applicano, con i
limiti e le condizioni ivi previste, le agevolazioni fiscali di cui
all’articolo 30.

Art. 6.

Incentivi alla programmazione.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino soltanto
lungometraggi nazionali ammessi ai benefici della presente legge ai
sensi della presente legge, è concesso un abbuono del 35 per cento
dei diritti introitati a norma di legge.
L’abbuono di cui al precedente comma è elevato al 35 per cento
limitatamente alle giornate di spettacolo in cui il prezzo massimo
del biglietto sia inferiore alle lire 6188 nette. Con decreto del
Ministro per le finanze [di concerto con il Ministro per il turismo e
lo spettacolo], tale limite di prezzo può essere modificato in
relazione alle variazioni all’indice del prezzo medio annuo dei
biglietti cinematografici.
Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche a favore
degli esercenti che proiettano lungometraggi nazionali, ammessi alla
programmazione obbligatoria ai sensi delle precedenti disposizioni
legislative.

Art. 7.

Incentivi alla produzione.

1. A favore dei produttori dei film di cui agli articoli 4, commi
4, 5, 6 – con esclusione dei cortometraggi – e 8, è concesso dal
Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere della
commissione di cui all’articolo 48, un contributo calcolato in
percentuale sull’introito lordo degli spettacoli nei quali il film
sia stato proiettato, per la durata massima di due anni dalla sua
prima proiezione in pubblico. Con regolamento adottato dal Ministro
per i beni e le attività culturali, sono definiti la misura del
contributo, le modalità di erogazione del medesimo, le finalità alle
quali lo stesso deve essere destinato, nonché la misura di un
ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli
autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani.

Art. 8.

Attestati di qualità ai lungometraggi.

Il [Ministro per il turismo e lo spettacolo] , su conforme
parere della commissione prevista dall’art. 48, rilascia con proprio
decreto un attestato di qualità ai lungometraggi ammessi ai benefici
della presente legge che abbiano particolari qualità artistiche e
culturali.
L’attestato di qualità è rilasciato, per ogni semestre, ad un
numero di lungometraggi ammessi ai benefici della presente legge, ivi
compresi quelli di cui all’articolo 18, annualmente stabilito con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
La domanda per il rilascio dell’attestato di qualità, corredata
dalla ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di
lire 150.000 al competente ufficio del registro, deve essere
presentata al [Ministero del turismo e dello spettacolo] entro il
termine perentorio di 15 giorni dalla data di presentazione della
copia campione.
La commissione prevista dall’art. 48 esprime il proprio parere
previo esame di tutti i film per i quali è stata presentata la
domanda di cui al comma precedente. Il rilascio dell’attestato di
qualità ai film prescelti è subordinato all’ammissione ai benefici
della presente legge.
Qualora uno o più film indicati dalla commissione non ottengano
l’ammissione ai benefici della presente legge, ad essi sono
sostituiti altri film in concorso che la commissione riterrà in
possesso dei requisiti di cui al primo comma.
Gli attestati non rilasciati in ciascun semestre si aggiungono a
quelli da rilasciare nel semestre successivo dello stesso esercizio
finanziario.

Art. 9.

Premi di qualità.

Ai lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato
l’attestato di qualità previsto dall’articolo 8 e che risultino,
secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente
programmati in pubblico, è assegnato un premio il cui ammontare è
fissato annualmente con decreto dell’Autorità competente in materia
di spettacolo.
Tale premio sarà così ripartito:
il 71 per cento al produttore;
il 10 per cento al regista;
il 3 per cento all’autore del soggetto;
il 7 per cento all’autore della sceneggiatura;
il 2 per cento all’autore del commento musicale;
il 3 per cento al direttore della fotografia;
il 2 per cento all’autore della scenografia e il 2 per cento
all’autore del montaggio.
Agli esercenti di sale cinematografiche è concesso, per la
programmazione dei films, ai quali sia stato rilasciato l’attestato
di qualità un abbuono del 25 per cento dei diritti erariali
introitati, a norma di legge. Tale abbuono è cumulabile con quelli
previsti dall’art. 6.

TITOLO III

Art. 10.

Omissis

Art. 11.

Premi di qualità ai cortometraggi.

I cortometraggi, per i quali sia stata presentata in ciascun
semestre domanda di nazionalità corredata, a pena di inammissibilità,
dalla documentazione di cui al quarto comma dell’art. 10, unitamente
alla copia campione del film, concorrono all’assegnazione dei premi
di qualità .
I cortometraggi prescelti dalla commissione, che non ottengono il
riconoscimento della nazionalità di cui agli artt. 10 e 19 della
presente legge, sono esclusi dalla graduatoria di merito.
Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria sono assegnati premi in
numero ed importo annualmente stabiliti con decreto dell’Autorità di
Governo competente in materia di spettacolo.
Tali premi sono attribuiti nella misura del 90 per cento al
produttore, dell’8 per cento al regista e del 2 per cento al
direttore della fotografia, che siano cittadini italiani e siano
iscritti con la rispettiva qualifica al pubblico registro
cinematografico .
L’ammontare dei premi suddetti viene ridotto del dieci per cento
nel caso che il cortometraggio premiato sia stato girato in bianco e
nero e viene, invece, aumentato del dieci per cento nel caso che il
cortometraggio sia di animazione.
I premi eventualmente non assegnati in ciascun trimestre vanno ad
aumentare il numero dei premi d’assegnare nel trimestre successivo
purché nell’ambito dello stesso esercizio finanziario.
I premi di qualità sono assegnati, entro il trimestre successivo,
con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme
parere della Commissione di cui all’art. 49, ai cortometraggi in
concorso che siano di livello particolarmente elevato dal punto di
vista tecnico, artistico e culturale. La Commissione redige motivata
graduatoria di merito di tutti i film in concorso.
Il pagamento dei premi è subordinato all’accertamento da parte
della S.I.A.E. che il film sia stato proiettato in almeno 500 sale
cinematografiche.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora
la distribuzione del cortometraggio sia garantita per un periodo di
tre anni dalla prima proiezione al pubblico dall’Ente autonomo di
gestione per il cinema che, a tal fine, si avvarrà dell’Istituto Luce.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà ad
organizzare una pubblica proiezione di tutti i cortometraggi in
concorso.
Art. 12.

Produzione e distribuzione.

Su richiesta del produttore interessato [l’Ente autonomo di
gestione per il cinema] provvede ad assicurare gratuitamente la
stampa delle copie e la distribuzione del cortometraggio premiato per
un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico del
cortometraggio stesso. L’Ente autonomo di gestione per il cinema
rilascia apposito atto d’impegno entro 15 giorni dalla presentazione
della richiesta e terrà a disposizione dei produttori e degli autori
la documentazione dei passaggi effettuati.
[L’Ente autonomo di gestione per il cinema] non può richiedere
all’esercente di sale cinematografiche alcun canone di noleggio per
la proiezione del cortometraggio di cui al comma precedente, allorché
il cortometraggio distribuito costituisce complemento di programma.
Qualora il produttore del cortometraggio premiato non intenda
avvalersi della distribuzione garantita [dall’Ente autonomo] , di
gestione per il cinema, [l’Ente stesso] provvederà, a sue spese,
alla stampa di quindici copie di cortometraggio, affidandola ad una
società da esso inquadrata, o, in caso di impossibilità, ad imprese
adeguatamente attrezzate.
Ai sensi del secondo comma dell’art. 1, L. 2 dicembre 1961, n.
1330, le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici, e le società
a prevalente partecipazione statale debbono affidare all’Istituto
Luce la produzione e la distribuzione in pubblico in Italia dei film
da essi comunque finanziati, anche se prodotti per la diffusione a
mezzo della televisione nel caso non vengano realizzati direttamente
dalla R.A.I.-T.V., rimanendo a loro carico, nei limiti del costo
sostenuto, le spese di produzione, di distribuzione e di stampa delle
copie. Le Amministrazioni e gli enti possono designare il personale
artistico necessario per la realizzazione del film.
Dei cortometraggi indicati nel precedente comma [l’Ente autonomo di
gestione per il cinema] , attraverso una delle società da esso
inquadrate, cura anche lo scambio e la vendita all’estero, previa
autorizzazione dell’Amministrazione o dell’Ente o della Società
interessati.
Gli eventuali proventi, derivanti dalla proiezione in pubblico, non
come complemento di programma ma come spettacolo a se stante, di
cortometraggi premiati e affidati alla distribuzione [dell’Ente
autonomo di gestione per il cinema] , spettano [all’Ente stesso].
Il [Ministero del turismo e dello spettacolo] corrisponderà,
annualmente, [all’Ente autonomo di gestione per il cinema] la
somma di lire 198 milioni per l’esecuzione dei compiti ad esso
affidati, ai sensi del presente articolo, e svolti, sia direttamente
sia tramite le Società da esso inquadrate.

Art. 13.

Programmazione obbligatoria.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre ai
lungometraggi, almeno un cortometraggio di quelli indicati nel
presente articolo è concesso un abbuono del 3 per cento dei diritti
erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono è concesso per un
periodo di tre anni dalla data, accertata dalla S.I.A.E., della prima
proiezione in pubblico del cortometraggio stesso. Per i cortometraggi
ammessi alla programmazione obbligatoria in base alle precedenti
leggi la concessione dell’abbuono è limitata alle programmazioni
effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Qualora lo spettacolo cinematografico sia composto esclusivamente
di cortometraggi nazionali, di cui al comma precedente, o esteri, di
cui all’art. 18 è concesso all’esercente un abbuono del 50 per cento
dei diritti erariali introitati a norma di legge.

TITOLO IV

Art. 14.

Riconoscimento di nazionalità.

Ai fini dell’applicazione della presente legge si intende per film
di attualità quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri e non
superiore ai 250 metri che riproduca, con il carattere
d’informazione, fatti ed avvenimenti del giorno anche se dedicato ad
un solo argomento.
Il film di attualità è dichiarato nazionale se prodotto da imprese
italiane e girato in prevalenza in Italia con personale tecnico
italiano.
Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana il
produttore del film di attualità deve presentare al [Ministero del
turismo e dello spettacolo] , unitamente alla copia campione del
film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare
la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma.
L’istanza di cui al comma precedente vale, oltre che per
l’accertamento dei requisiti di cui al primo ed al secondo comma,
anche ai fini dell’ammissione del film ai benefici previsti dalla
presente legge.

Art. 15.

Programmazione.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettano, oltre al
lungometraggio, anche uno dei film di attualità di cui al precedente
articolo, è concesso un abbuono del 2 per cento dei diritti erariali
introitati a norma di legge. Tale abbuono è concesso per un periodo
di cinque mesi dalla data, accertata dalla S.I.A.E., della prima
proiezione in pubblico del film di attualità stesso.
Il film nazionale di attualità, di lunghezza superiore ai 1.600
metri, può essere ammesso ai benefici previsti dagli articoli 5, 6,
7, 8 e 9 per il lungometraggio nazionale, limitatamente ad un periodo
di sei mesi dalla data, accertata dalla S.I.A.E. della sua prima
proiezione in pubblico.

TITOLO V

Art. 16.

Qualificazione e programmazione.

La qualifica di film > è attribuita al
film di lungo e di cortometraggio, nazionale o straniero, il cui
contenuto sia particolarmente rispondente alla esigenza di
contribuire alla formazione etica, culturale e civile dei minori
degli anni 16.
La dichiarazione di film > è rilasciata
dal [Ministro per il turismo e lo spettacolo] su conforme e
motivato parere del Comitato previsto dall’articolo 50 e su apposita
domanda accompagnata per i film di lungometraggio dalla ricevuta
comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concessione
governativa di lire 50 mila al competente Ufficio del registro. La
domanda deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla
data di prima programmazione in pubblico accertata dalla S.I.A.E..
La qualifica di cui al primo comma può essere rilasciata soltanto a
film nazionali per i quali la denuncia dell’inizio di lavorazione sia
stata presentata dopo il 1° gennaio 1965 e a film stranieri che
abbiano ricevuto il visto d’importazione definitiva dopo la stessa
data.
In relazione alle esigenze del mercato e alle possibilità
produttive, il [Ministro per il turismo e lo spettacolo], sentito
il parere della Commissione centrale per la cinematografia, potrà
stabilire ogni anno il numero massimo dei cortometraggi e
lungometraggi italiani e stranieri ai quali possa essere riconosciuta
la qualifica di >.
A favore dell’esercente di sale cinematografiche è concesso un
abbuono del 50 per cento dei diritti erariali introitati a norma di
legge qualora lo spettacolo programmato sia composto: o da un solo
lungometraggio dichiarato >; o da un
lungometraggio sempre dichiarato >
accompagnato da un cortometraggio parimenti dichiarato >; oppure da soli cortometraggi sempre dichiarati >.
L’abbuono di cui al precedente comma è cumulabile con quelli
previsti dall’art. 6.

Art. 17.

Deroghe al contingente.

Il film prodotto da società inquadrate [nell’Ente autonomo di
gestione per il cinema], che abbia ottenuto la qualifica di film >, non viene computato nel numero massimo
stabilito ai sensi del quarto comma dell’articolo precedente.

TITOLO VI

Art. 18.

Film dei paesi della Comunità economica europea e dell’OCSE.

Ai fini dell’applicazione del programma generale per la
soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi
nell’ambito della Comunità economica europea, i film a lungometraggio
e a cortometraggio dichiarati nazionali da uno degli Stati membri
della C.E.E., in base ai requisiti indicati nella prima direttiva del
Consiglio della Comunità in materia cinematografica del 15 ottobre
1963, sono ammessi ai benefici della presente legge ed agli abbuoni a
favore degli esercenti, sentito il parere della commissione di cui
all’articolo 48, con le stesse modalità ed entro i termini previsti
per i film riconosciuti di nazionalità italiana.
Agli stessi benefici sono ammessi i film di lungometraggio e i
cortometraggi prodotti da imprese italiane che, non dichiarati
nazionali rispettivamente ai sensi degli articoli 4, 10 e 14 della
presente legge, presentino i requisiti indicati nella direttiva del
Consiglio della Comunità di cui al comma precedente.
I film a cortometraggio prodotti in uno degli Stati membri
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE) sono ammessi, sentito il parere della Commissione di cui
all’articolo 48, ai benefici della presente legge ed agli abbuoni a
favore dell’esercente, con le stesse modalità ed entro i termini
previsti per i film riconosciuti di nazionalità italiana.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi saranno applicate nei
confronti dei film di paesi ove non esistano restrizioni alla
importazione e alla distribuzione di film italiani.

Art. 19.

Coproduzioni.

In deroga alle disposizioni di cui all’art. 4 ed all’art. 10
possono essere riconosciuti nazionali, ai fini della presente legge,
i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con
imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di
reciprocità.
La quota di partecipazione del coproduttore non può essere
inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe concesse
con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita
la commissione per il credito cinematografico. In mancanza di accordo
internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere
può essere autorizzata con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, sentita la commissione per il credito
cinematografico, per singole iniziative di carattere culturale e
imprenditoriale.
Il saldo della quota minoritaria dovrà essere corrisposto entro
sessanta giorni dalla consegna del materiale. L’inadempimento di tale
disposizione da parte del coproduttore minoritario farà decadere la
coproduzione, senza per altro pregiudicare la nazionalità del film
del paese maggioritario, sempre che abbia i requisiti per essere
riconosciuto nazionale ai sensi degli artt. 4 e 10 della presente
legge.
…Omissis.
Il riconoscimento di nazionalità del film, di cui ai precedenti
commi, viene rilasciato con provvedimenti del capo del Dipartimento
dello spettacolo, in base ad apposita istanza dell’impresa
produttrice italiana, presentata al Ministero del turismo e dello
spettacolo almeno 30 giorni prima dell’inizio della lavorazione del
film .
Il numero dei film che ciascuna impresa italiana può realizzare in
coproduzione con quota minoritaria non può superare il doppio dei
film realizzati dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota
maggioritaria, riconosciuti nazionali da non oltre due anni.
Omissis
Omissis).

Art. 20.

Omissis

Art. 21.

Adempimenti tecnici.

Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale, ai
fini dell’ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si
considera il materiale scenico, appositamente girato dopo la denuncia
di lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e
finali quando non siano girati su scena.
Può tuttavia essere utilizzato materiale scenico di repertorio,
purché tale impiego non sia in alcun caso superiore al 10 per cento
della lunghezza complessiva del film, tranne che il film medesimo
risponda, a giudizio di una delle commissioni di cui all’articolo 46
della presente legge, a particolari requisiti di carattere storico e
culturale.
La lunghezza minima del film indicata nella presente legge si
intende riferita alla pellicola di formato 35 mm. Se il film è
stampato su pellicola di formato inferiore o superiore, tale
lunghezza si intende proporzionalmente ridotta od aumentata.
Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei film
nazionali debbono essere effettuati in Italia.
Possono essere consentite deroghe dal [Ministro per il turismo e lo
spettacolo] ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi
in Italia la necessaria attrezzatura, o nei casi in cui sia
diversamente disposto da accordi internazionali.
Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di
film stranieri stampate all’estero, quando provengono da Paesi che
non riconoscano in reciprocità all’Italia la facoltà di inviare copie
di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni assunti in
accordi internazionali.

Art. 22.

Omissis

Art. 23.

Adempimenti a tutela della nazionalità.

Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle
provvidenze previste dalla presente legge debbono, a pena di
decadenza, denunciare preventivamente al [Ministro per il turismo e
lo spettacolo] l’inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei
cortometraggi e dei film di attualità, presentando, nel contempo, il
soggetto del film, il piano di finanziamento, il piano di
lavorazione, l’elenco del personale tecnico ed artistico con
l’indicazione delle rispettive mansioni, nonché ogni altro elemento
per l’accertamento della nazionalità del film.
Il personale italiano impiegato nei film deve risultare iscritto
all’Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo
quando ne sia fatto obbligo dalle leggi vigenti ai fini
dell’avviamento al lavoro.
Per i film di attualità la denuncia di inizio di lavorazione può
essere tuttavia presentata anche dopo l’inizio delle riprese.
Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono
essere indicati oltre alla impresa produttrice anche il regista, gli
autori del soggetto, della sceneggiatura, del commento musicale, il
direttore della fotografia, l’autore della scenografia e l’autore del
montaggio, è trasmessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo
alla Società italiana autori ed editori per la iscrizione nel
pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle
vigenti norme in materia.
Omissis
I testi dei soggetti di cui al primo comma e tutta la
documentazione concernente la preparazione dei film, saranno
conservati dalla Cineteca nazionale. La presente disposizione si
applica anche ai film dichiarati nazionali in base alle precedenti
leggi.

Art. 24.

Adempimenti amministrativi.

Omissis
Omissis
Sulle somme versate dal [Ministero del turismo e dello spettacolo]
, come contributi e premi previsti dalla presente legge, la
ritenuta d’acconto di cui al terzo comma dell’art. 128 del testo
unico delle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n.
645, sostituito con l’art. 1 della L. 21 aprile 1962, n. 226 si
applica nella misura del 5 per cento.
La disposizione, di cui al precedente comma, si applica anche per
la liquidazione dei contributi previsti dalle precedenti disposizioni
di legge, maturati dal 1° gennaio 1965.
Per le modalità di pagamento dei contributi previsti dalla presente
legge valgono le norme stabilite dal R.D. 20 ottobre 1939, n. 2237.

Art. 25.

Pubblico registro cinematografico.

I film nazionali di lungometraggio, di cortometraggio e di
attualità ai fini della ammissione alle provvidenze previste dalla
presente legge, devono essere iscritti nel pubblico registro
cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società
italiana autori ed editori.
Non sono ammessi ai contributi ed ai premi previsti della presente
legge, i film che abbiano, anche parzialmente, finalità
pubblicitarie, nonché i film prodotti dalle Amministrazioni dello
Stato e dagli enti pubblici.
L’accertamento della eventuale sussistenza delle predette finalità
pubblicitarie, che devono assumere, con particolare inequivocabile
rilevanza, carattere di ricorrenza o prevalenza nel contesto del
film, è affidato, ove richiesto dal capo del Dipartimento dello
spettacolo, alla commissione di cui all’articolo 48 .

Art. 26.

Liquidazione dei contributi.

Il contributo a favore del produttore del lungometraggio nazionale,
di cui al primo comma dell’art. 7, è liquidato sugli incassi lordi
degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, accertati
dalla Società italiana autori ed editori e da questa comunicati
bimestralmente al [Ministero del turismo e dello spettacolo].
La stessa disposizione si applica anche per i lungometraggi ammessi
alla programmazione obbligatoria ai sensi delle leggi precedentemente
vigenti.
Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e
della sceneggiatura del lungometraggio nazionale, di cui al secondo
comma dell’art. 7, è liquidato nei termini e con le modalità di cui
al primo comma del presente articolo.

TITOLO VII

Art. 27.

Sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro Comitato per il
credito.

é costituito presso la Sezione autonoma per il credito
cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo speciale
per la corresponsione, per una durata non superiore a due anni, di
contributi sugli interessi sui mutui concessi, per il finanziamento
della produzione cinematografica nazionale dalla predetta Sezione sul
suo fondo ordinario o da altre banche, enti o società finanziarie
legalmente costituite.
Sul fondo di cui al precedente comma, per un ammontare complessivo
non superiore al 15 per cento delle disponibilità annue del fondo
medesimo, possono essere corrisposti anche contributi per una durata
non superiore a 5 anni sugli interessi sui mutui concessi per il
finanziamento dei lavori concernenti la trasformazione, l’ampliamento
e l’ammodernamento di sale cinematografiche in attività da almeno 10
anni e appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio, o
per la costruzione di sale cinematografiche situate in Comuni dove
non esistano esercizi cinematografici.
I contributi di cui al precedente comma saranno corrisposti su
mutui che non superino per ciascuna sala cinematografica la somma di
50 milioni di lire o comunque sulla parte di tali mutui non eccedente
la cifra indicata.
Il fondo di cui al primo comma è alimentato con il versamento da
parte dello Stato di una somma annuale di lire 700.000.000 per ogni
esercizio finanziario a partire dall’esercizio 1965.
L’assegnazione dei contributi sugli interessi avrà inizio dal 1°
gennaio 1965 con l’aliquota del 3 per cento.
Sono escluse dal contributo le operazioni effettuate dalla Sezione
autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del
lavoro con il fondo di cui all’art. 3, L. 26 luglio 1949, n. 448,
modificato dall’art. 32, L. 31 luglio 1956, n. 897.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il
[Ministro per il turismo e lo spettacolo] , d’intesa con il
Ministro per il tesoro, provvederà all’emanazione di un regolamento
che stabilisca le modalità di gestione del fondo di cui al primo
comma e le norme che disciplinano la richiesta, l’assegnazione e
l’erogazione dei contributi, l’investimento temporaneo delle
eventuali disponibilità del fondo medesimo, nonché la destinazione
delle somme non utilizzate e dei relativi interessi.
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis

Art. 28.

Fondo particolare.

é istituito presso la Sezione autonoma per il credito
cinematografico della Banca nazionale del lavoro, mediante
conferimento da parte dello Stato, di lire 300 milioni per
l’esercizio finanziario 1965 e di lire 250.000.000 per i due esercizi
finanziari successivi, un fondo particolare per la concessione di
finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali
realizzati con una formula produttiva che preveda la partecipazione
ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori.
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale
nazionale ed aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche,
presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da
parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive
che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non
inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi,
soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, è concesso
un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in
misura pari al 90 per cento dell’importo massimo ammissibile, dedotte
le partecipazioni. L’importo massimo valutabile ai fini del mutuo è
fissato, ogni tre anni, con decreto dell’Autorità competente in
materia di spettacolo. Con decreto dell’Autorità di Governo
competente in materia di spettacolo, sono definiti i requisiti le
modalità ed i limiti di importo per la concessione dei mutui di cui
al presente comma, in favore dei cortometraggi a contenuto narrativo.
La commissione consultiva per il cinema seleziona entro il primo
semestre di ciascun anno, progetti di cui al comma precedente, in
numero definito ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali e comunque non inferiore a 15, con particolare
riferimento alle opere prime, a quelle che prevedono la utilizzazione
di sceneggiature premiate ai sensi del presente articolo e a progetti
presentati da diplomati, da non più di due anni, della Scuola
nazionale di cinema. I progetti selezionati devono essere realizzati,
a pena di decadenza, entro un anno dalla erogazione del
finanziamento. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le
attività culturali sono fissati i criteri, i requisiti e le modalità
per la concessione dei benefici di cui al presente comma.
La distribuzione in Italia e all’estero di opere realizzate ai
sensi del presente articolo può essere affidata dai titolari dei
diritti di utilizzazione alle società inquadrate nell’Ente cinema
S.p.a. sulla base di un programma annuale approvato, finanziato e
sovvenzionato dall’Autorità competente in materia di spettacolo a
carico della quota del FUS destinato all’Ente cinema S.p.a. ai sensi
della legge 23 giugno 1993, n. 202. L’opera filmica così distribuita
non può accedere alle altre agevolazioni previste per la
distribuzione e l’esportazione.

Art. 29.

Fondo di dotazione.

Il fondo speciale di cui alla legge 29 maggio 1942, n. 626,
costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico
della Banca nazionale del lavoro, sarà liquidato a cura della Sezione
stessa, devolvendo le quote di spettanza dello Stato e della Banca
nazionale del lavoro, rispettivamente di lire 20.000.000 ciascuna al
fondo ordinario della Sezione medesima, in aumento rispettivamente
delle partecipazioni dello Stato e della Banca predetta.
La riserva e le eventuali eccedenze attive risultanti dalla
liquidazione del fondo suindicato, saranno attribuite in aumento
della riserva del fondo ordinario della Sezione autonoma per il
credito cinematografico.
Il fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito
cinematografico della Banca nazionale del lavoro è elevato da lire
372.421.318 a lire 3.412.421.318 mediante devoluzione di lire 40
milioni di cui al primo comma e mediante conferimento da parte dello
Stato di lire 3 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell’esercizio
finanziario 1965, lire 1 miliardo nell’esercizio 1966, lire 1
miliardo nell’esercizio 1967.
Il fondo stesso potrà essere ulteriormente aumentato con
conferimenti degli attuali Enti partecipanti al fondo di dotazione
della Sezione e di altri Enti appositamente autorizzati.
Nulla è innovato per la gestione dei fondi speciali del credito
cinematografico e per il rimborso dei buoni di doppiaggio di cui alla
legge 26 luglio 1949 n. 448 e successive modificazioni.
Il diritto al rimborso del buono, non presentato per la riscossione
entro due anni successivi alla data di scadenza è prescritto.

Art. 30.

Agevolazioni fiscali.

1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita
totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico delle opere
filmiche previste dalla presente legge, i contratti di distribuzione,
noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei
film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno
di proventi, dei contributi e dei premi di cui alla presente legge,
gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o
in pegno, nonché quelli relativi all’esecuzione e alla estinzione
delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti
ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli di
cultura cinematografica e delle associazioni di cultura
cinematografica di cui all’articolo 44, con esclusione della
acquisizione in proprietà dei beni immobili.
2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi
della presente legge e a tutti gli atti e contratti relativi alle
operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed
estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque
prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni, e l’aliquota dell’imposta sostitutiva ivi prevista è
ridotta dallo 0,25 per cento allo 0,10 per cento.
3. L’importazione anche temporanea di film di qualunque metraggio
classificati d’essai, ovvero destinati alla Cineteca nazionale, a
festival o rassegne internazionali riconosciuti dall’Autorità
competente per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la
cinematografia, o all’utilizzazione da parte dei circoli di cultura
cinematografica di cui all’articolo 14 del presente decreto, è esente
dal pagamento dei diritti doganali.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1997, l’abbuono [dell’imposta sugli
spettacoli] di cui all’articolo 63, terzo comma, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è concesso, relativamente alla
quota costituita dalla metà del suo ammontare, agli esercenti che, di
norma in ciascun trimestre dell’anno e, comunque, nell’arco di ogni
semestre dell’anno, con eccezione dei mesi di luglio ed agosto,
destinino complessivamente almeno il 25 per cento delle giornate di
proiezione nelle sale di cui sono titolari ai film di produzione
nazionale ed a quelli di interesse culturale nazionale assistiti dal
fondo di garanzia. Anche nel caso in cui non si raggiunga la quota
del 25 per cento, l’abbuono è comunque concesso nella misura del 95
per cento con riferimento ai soli film di interesse culturale
nazionale assistiti dal fondo di garanzia. L’abbuono è aumentato al
50 per cento per i film di produzione nazionale nel caso in cui venga
superata la quota del 25 per cento delle giornate di proiezione. Per
le giornate di programmazione dei film riconosciuti di interesse
culturale nazionale e dei film di cui all’articolo 28, è concesso
agli esercenti di sale cinematografiche l’abbuono del 60 per cento
[dell’imposta sugli spettacoli] cinematografici, anche se non è
stata raggiunta la quota del 25% delle giornate di attività. Nel caso
di sale con più schermi la percentuale del 25 per cento delle
giornate di proiezione è calcolata su ciascuno schermo .
5. Agli esercenti delle sale d’essai ed a quelli delle sale delle
comunità ecclesiali di cui all’articolo 4, comma 10, è concesso per
ciascuna giornata di programmazione un abbuono contestuale nella
misura del 90 per cento [dell’imposta sugli spettacoli]
introitata, non cumulabile con qualsiasi altro tipo d’abbuono.
6. La corresponsione contestuale degli abbuoni è condizionata alla
formale assunzione dell’obbligo da parte dell’esercente di osservare
gli adempimenti di programmazione di cui al comma 4. In caso di
violazione dell’obbligo assunto l’esercente è tenuto alla
restituzione del maggior abbuono percepito, aumentato di interessi in
misura pari al doppio del saggio dell’interesse legale.
6-bis. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti da
eventuali vendite di biglietti ai soci, non concorrono a formare il
reddito imponibile dei circoli di cultura cinematografica e delle
associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all’articolo
44, comma 1.
7. Alle minori entrate determinate dal presente articolo, valutate
in lire millecinquecento milioni annui a decorrere dal 1994, si
provvede mediante corrispondente riduzione della quota del fondo
unico per lo spettacolo complessivamente destinata alle attività
cinematografiche .

TITOLO VIII

Art. 31.

Apertura di sale cinematografiche.

1. La costruzione, la trasformazione e l’adattamento di immobili da
destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché
l’ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività, sono
subordinati ad autorizzazione dell’Autorità competente in materia di
spettacolo, nei soli casi in cui il numero complessivo dei posti sia
o divenga superiore a milletrecento. é necessaria l’autorizzazione
anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche,
qualora il numero dei posti sia superiore a milletrecento.
2. Con regolamento adottato dall’Autorità di Governo competente in
materia di spettacolo, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri per il rilascio
delle autorizzazioni nei casi previsti dal comma 1 .
3. Il decreto terrà conto del rapporto tra popolazione e numero
delle sale operanti nel territorio comunale, della loro ubicazione
anche in rapporto alle sale operanti nei comuni limitrofi, del
livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature, nonché della
esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale esistenti
in altra zona dello stesso territorio comunale.
4. L’esercizio legittimo dell’attività di esercizio cinematografico
costituisce titolo per il rilascio dell’autorizzazione alla vendita
di beni e alla prestazione di servizi, stabiliti con decreto da
emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
articolo, dal Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, di concerto con l’Autorità competente in materia di
spettacolo, ed è comprensiva dell’autorizzazione ad effettuare
spettacoli di arte varia su pedana.

Art. 31-bis.

Interventi a favore della distribuzione e dell’esportazione.

1. A favore dalle imprese nazionali titolari dei diritti di
distribuzione cinematografica in Italia e di sfruttamento economico
all’estero, nonché a favore di soggetti pubblici e privati riuniti in
consorzi di imprese di distribuzione e di esportazione di opere
filmiche, sono concessi, per i film di cui agli articoli 4, 18 e 19,
alternativamente mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi
con gli stessi tassi e modalità previsti per la produzione di film di
cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 4. I mutui o i contributi sono
concessi sugli effettivi costi di distribuzione e di esportazione
come previsto al comma 2. L’erogazione dei mutui e dei contributi di
cui al presente comma ha luogo solo dopo l’accertata ultimazione del
film stesso. Nel caso di film prodotti in un Paese della Comunità
europea diverso dall’Italia l’accertamento riguarda il film nella
versione originale.
2. Ai fini della determinazione dei costi di distribuzione
cinematografica in Italia e di esportazione delle opere filmiche
nazionali, al netto delle spese generali, sono incluse le spese per
la stampa di copie, per la promozione, il lancio, il sottotitolaggio
e il corredo pubblicitario, per gli eventuali doppiaggi e
sottotitolaggi dell’opera e per la concessione di minimi garantiti,
con esclusione di ogni spesa compresa nel costo di produzione.
3. Le provvidenze di cui al comma 1 sono concesse con le stesse
modalità per sostenere l’attività di imprese di distribuzione, di
circuiti di sale, ovvero iniziative di programmazione di sale, sia in
Europa che in Paesi extraeuropei, sempre che nella attività di
distribuzione e nella programmazione delle sale sia rispettata una
quota annua di produzione cinematografica di interesse culturale
nazionale non inferiore al 50 per cento delle giornate di
programmazione.

Art. 32.

Spettacoli misti.
Omissis

Art. 33.

Sale per proiezione a formato ridotto e arene estive.

Fermo restando l’obbligo dell’autorizzazione ministeriale di cui
all’articolo 31, la verifica della idoneità e della sicurezza dei
locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli
cinematografici con pellicole a formato ridotto e le successive
ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicità triennale
sono demandate alla commissione provinciale di vigilanza di cui
all’articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.
635, che a tal fine delega tre dei suoi membri .
Si applicano le disposizioni dell’articolo 144 del regolamento di
cui al precedente comma .
Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere
adottato con l’intervento di tutti i componenti.
Nei locali indicati nel primo comma non sono obbligatori l’impianto
della cabina e il dispositivo di sicurezza prescritti dall’articolo
117 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635.
La verifica dell’idoneità e della sicurezza delle arene estive e le
successive ispezioni annuali sono demandate alla Commissione di cui
al primo comma del presente articolo.

Art. 34.

Verifica straordinaria.

Con [decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo] , può
essere ordinata su tutto il territorio nazionale una verifica delle
sale cinematografiche al fine di accertare se esse siano efficienti
dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza.
Tale verifica è affidata alle Commissioni provinciali di vigilanza
le quali potranno:
a) diffidare l’esercente ad apportare le modifiche ed i
miglioramenti necessari al proprio locale, fissando un termine per
l’esecuzione dei lavori;
b) nei casi di non ottemperanza alla diffida di cui sopra,
proporre al [Ministero del turismo e dello spettacolo] la revoca
del nulla osta.
In caso di urgenza, sentita la Commissione di cui all’articolo 52 e
previa istruttoria, il [Ministro per il turismo e lo spettacolo]
richiede alla competente Commissione provinciale di vigilanza
verifiche anche limitate ad un solo Comune.

Art. 35.

Adempimenti di programmazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica[, su proposta del
Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della
Commissione centrale per la cinematografia] , può essere variato,
entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da
riservare alla proiezione di film nazionali di lungometraggio e di
cortometraggio, in relazione alla qualità o quantità della produzione
cinematografica nazionale della stagione cinematografica.
Sono esenti dalla programmazione obbligatoria del film nazionale
gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente
film esteri in edizione originale.
Nelle zone dove vivono minoranze linguistiche garantite da forme
particolari di tutela, ai soli fini del rispetto dell’obbligo della
programmazione sono equiparati ai film nazionali quelli proiettati
nella madre lingua di dette minoranze.

Art. 36.

Complementi di programma.

I film di cortometraggio e di attualità possono essere programmati
una sola volta in ciascuna sala cinematografica e debbono essere
sostituiti ogni qualvolta venga mutata la programmazione del
lungometraggio.
Nei locali ad ingresso continuativo, qualora il primo spettacolo
giornaliero abbia inizio con la proiezione del lungometraggio,
l’esercente può non ripetere la proiezione del film di attualità o
del cortometraggio dopo la proiezione del lungometraggio dell’ultimo
spettacolo.
L’esercente di sala cinematografica, che non ottemperi agli
obblighi previsti nel primo comma, decade dal beneficio dell’abbuono
di cui agli articoli 13 e 15.
Salva l’applicazione delle sanzioni previste nella presente legge è
nullo qualsiasi patto con il quale si conviene di corrispondere
somme, abbuoni, contributi o premi di qualunque genere al fine di
ottenere la programmazione nelle sale cinematografiche di film
nazionali di cortometraggi o di attualità ammessi ai benefici della
presente legge.

Art. 37.

Divieto di cessione degli abbuoni.

Gli abbuoni previsti dalla presente legge sono corrisposti
all’esercente di sale cinematografiche all’atto del versamento alla
Società italiana autori ed editori dei diritti erariali introitati
per le proiezioni dei film e non possono, in nessun caso, formare
oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

Art. 38.

Doppio programma.

Nel caso in cui il film nazionale a lungometraggio ammesso alla
programmazione obbligatoria venga proiettato nello stesso spettacolo
unitamente ad altro film a lungometraggio, il contributo di cui
all’articolo 7 viene ridotto alla metà.

Art. 39.

Agevolazioni fiscali.

L’energia elettrica consumata nell’arco voltaico e con altri
sistemi per le macchine di proiezione dei film nelle sale
cinematografiche è considerata, ad ogni effetto tributario, energia
industriale.
I materiali impiegati nelle riparazioni, rifacimenti, ampliamenti e
trasformazioni delle sale cinematografiche, nonché nella costruzione
di sale cinematografiche situate in Comuni dove non esistano esercizi
cinematografici, sono esenti dall’imposta di consumo di cui all’art.
20 del testo unico per la finanza locale approvato con R.D. 14
settembre 1931, n. 1175.
Omissis
Omissis.

Art. 40.

Registro di programmazione, biglietti e distinte d’incasso.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro
delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorità di
pubblica sicurezza, con l’indicazione in ordine cronologico dei film
proiettati e rispettiva nazionalità.
Nei casi di inosservanza di detto obbligo è disposta la chiusura
dell’esercizio per un periodo da uno a cinque giorni dalla
Commissione di cui all’articolo 51.
I biglietti d’ingresso alle sale cinematografiche sono emessi in un
unico tipo con un contrassegno della Società italiana autori ed
editori, incaricata della riscossione per conto dello Stato dei
diritti erariali sui pubblici spettacoli.
Tutti gli esercenti cinematografici, devono adottare le distinte di
incasso (borderò), da redigersi a ricalco, del tipo predisposto o
contrassegnato dalla Società italiana autori ed editori ed approvato
dal [Ministro per il turismo e lo spettacolo], di concerto con il
Ministro per le finanze, sentita la Commissione centrale per la
cinematografia.
All’inizio del primo spettacolo giornaliero l’esercente deve
riportare sulla distinta d’incasso tutti i dati segnaletici che sono
già a sua conoscenza; in particolare il titolo e la casa produttrice
del lungometraggio, del cortometraggio e del film di attualità, i
dati inerenti ai biglietti che intende usare nella giornata e il
dettaglio del loro prezzo unitario.
Le quietanze relative al versamento dei diritti erariali ed
accessori sui pubblici spettacoli sono soggette ad imposta di bollo
del 2 per mille con il massimale di lire 50.
Il prezzo da corrispondere alla S.I.A.E. per i biglietti di
ingresso da essa forniti agli esercenti di sale cinematografiche è
determinato con decreto del [Ministro per il turismo e lo spettacolo]
di concerto con il Ministro per le finanze.
Chiunque contraffà o altera biglietti di ingresso alle sale
cinematografiche, ovvero, non avendo concorso nella contraffazione o
nella alterazione, acquista o riceve al fine di metterli in
circolazione, o mette in circolazione biglietti contraffatti o
alterati, o fa uso dei medesimi è punito con la reclusione da due
mesi a due anni e con la multa da lire 60.000 a lire 600.000.
Chiunque compie sulle distinte di incasso registrazioni o
annotazioni non conformi al vero è punito con la reclusione da 6 mesi
a 3 anni, salvo le sanzioni fiscali.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il
corredo pubblicitario dei film, nazionali e non nazionali, ammessi
alla circolazione sul territorio della Repubblica, dovrà indicare,
con adeguata evidenza, l’anno della prima edizione italiana del film.
Il titolo del film, risultante dal nulla-osta di proiezione in
pubblico, non potrà essere modificato se non in base a preventiva
autorizzazione rilasciata dal [Ministero del turismo e dello
spettacolo] su motivata istanza degli interessati sentito il
parere delle organizzazioni sindacali di categoria.
In caso di violazione delle norme di cui ai due precedenti commi,
il [Ministro per il turismo e lo spettacolo] disporrà la
sospensione del nulla-osta di presentazione in pubblico del film in
attesa degli adempimenti di cui sopra.

Art. 41.

Condizioni di noleggio.

In difetto di accordi fra le Organizzazioni di categoria
interessate, con decreto del [Ministro per il turismo e lo
spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia]
, potranno essere determinate, annualmente, le modalità e le
percentuali per il noleggio dei film, a prescindere dalla loro
nazionalità.
La determinazione di cui al comma precedente prevederà le
formecontrattuali a prezzo fisso, a prezzo fisso condizionato, a
percentuale pura, tenuto conto della media dei prezzi di mercato
praticati nel precedente biennio cinematografico nelle città di
Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina,
Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, capo
zona per la cinematografia, e nelle altre città capoluogo di
Provincia.
Non è dovuta l’imposta generale sull’entrata sulla quota parte
dell’incasso spettante al produttore ed al noleggiatore in base a
contratto a percentuale, qualora la relativa riscossione sia affidata
alla S.I.A.E., o ad altro Ente che sia stato riconosciuto idoneo dal
[Ministero del turismo e dello spettacolo].

TITOLO IX

Art. 42.

Omissis

Art. 43.

Cineteca nazionale.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il
tesoro, sarà modificato lo statuto del Centro sperimentale di
cinematografia e saranno emanate le norme per Cineteca nazionale.
Le copie dei film di lungometraggio, di cortometraggio e di
attualità presentate al [Ministero del turismo e dello spettacolo]
per l’ammissione alle provvidenze di legge, restano acquisite, in
caso di ammissione, da parte del Ministero stesso e sono da questo
consegnate alla Cineteca nazionale.
Per i film che abbiano ottenuto il premio di qualità di cui
all’art. 9 della presente legge, il produttore dovrà consegnare alla
Cineteca nazionale un controtipo del negativo oppure, in alternativa,
un’altra copia positiva, in aggiunta a quella di cui al comma
precedente, che non abbia effettuato passaggi in sale di proiezione
cinematografiche; tale obbligo sussiste anche per i lungometraggi che
abbiano ottenuto l’attestato di qualità, quali film della C.E.E., ai
sensi dell’art. 8, 2° co., della presente legge .
La Cineteca nazionale può avvalersi delle copie di cui al secondo
comma, o di altre copie stampat

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