Non profit

Prestazioni di assistenza domiciliare

di Redazione

CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE 247/99 – FINANZIARIA 2000
PARAGRAFO 2.2 Prestazioni di assistenza domiciliare

L’ art. 7, comma 1, lettera a), l.f., riduce dal 20% al 10%, per

l’anno 2000, l’aliquota IVA applicabile alle prestazioni di assistenza

domiciliare rese da societa’, da imprese individuali, e da enti privati non

aventi finalita’ di assistenza sociale, nei confronti di soggetti appartenenti

alle seguenti categorie disagiate: anziani, inabili adulti, soggetti affetti

da disturbi psichici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e

di devianza.

La norma, dal momento che sono espressamente fatte salve le

disposizioni piu’ favorevoli gia’ previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, non

riguarda le prestazioni della medesima natura rese:

1) da organismi di diritto pubblico , da ONLUS, da istituzioni sanitarie

riconosciute o da altri enti aventi finalita’ di assistenza sociale, per i

quali continua ad applicarsi la norma di esenzione di cui al punto 27-ter)

dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633;

2) dalle cooperative e loro consorzi, ai quali continua ad applicarsi l’IVA

con l’aliquota del 4 per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel

punto 41-bis) della tabella A – parte terza – allegata al citato decreto n.

633 del 1972.

I destinatari del beneficio sostanzialmente coincidono con tutti i

soggetti e gli enti finora tenuti ad applicare l’aliquota del 20%, in quanto

non ricompresi dalle previsioni agevolative recate dai sopra cennati art. 10,

n. 27-ter) e tabella A, parte seconda, n. 41-bis), del D.P.R. n. 633 del 1972.

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