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Calabria – Promozione del sistema integrato di sicurezza (BUR 12/1/2007 n. 24 S.S. 4)

di Redazione

Art. 13
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con le risorse regionali, nazionali e comunitarie allocate nelle pertinenti UPB dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e individuate con le procedure previste dall’articolo 8 della presente legge.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 12 della presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2007 in c 150.000,00 si provvede con la disponibilità esistente all’UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006 – inerente a «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente» che viene ridotta del medesimo importo.
3. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell’esercizio in corso, ponendone la competenza a carico dell’UPB 1.2.04.05 (Capitolo 1013101) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2007.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, tenendo conto di quanto disposto dell’articolo 21, comma 2, della legge medesima.
5. Per gli anni successivi la relativa spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria che l’accompagna. Art. 14

Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, lì 10 gennaio 2007 Loiero
LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2007, n. 5
Promozione del sistema integrato di sicurezza.

Art. 1
Finalità
1. La Regione Calabria, in armonia con i princìpi costituzionali e statutari, attua e promuove politiche locali ed integrate di sicurezza finalizzate a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio regionale, allo sviluppo di una diffusa cultura della legalità, al contrasto della criminalità, ad azioni di prevenzione e recupero di fenomeni di devianza, mediante accordi di collaborazione istituzionale con lo Stato, gli Enti Locali, le associazioni e le organizzazioni operanti nel campo sociale e della valorizzazione del territorio.
2. Ai fini della promozione del sistema integrato di sicurezza di cui al comma 1, compete alla Regione, d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di raccomandazione tecnica.
3. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene, attraverso la concessione di finanziamenti per l’attuazione dei contratti locali di sicurezza, progetti volti a realizzare un sistema integrato di sicurezza del territorio improntato ai princìpi di solidarietà tra i cittadini.

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) «politiche locali per la sicurezza», azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nella città e nel territorio regionale anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa;
b) «politiche integrate per la sicurezza», azioni volte a fare interagire le politiche locali per la sicurezza con le politiche di contrasto alla criminalità e di sicurezza pubblica di competenza esclusiva dello Stato;
c) «sistema integrato di sicurezza», politiche sociali di sviluppo e di prevenzione sinergicamente finalizzate alla maggior sicurezza del territorio regionale anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e di inciviltà diffusa;
d) «contratti locali di sicurezza», rappresentano lo strumento concertato tra i diversi attori istituzionali e sociali finalizzati all’elaborazione di progetti concreti di sicurezza locale per l’individuazione di un complesso coordinato di interventi ai quali concorre il finanziamento pubblico.

Art. 3
Priorità del sistema integrato di sicurezza
1. La Regione Calabria nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 1 individua come prioritarie:
a) azioni integrate di natura preventiva;
b) pratiche di mediazione dei conflitti e di riduzione del danno;
c) educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità.
2. Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano, in particolare, con gli altri interventi che la Regione Calabria svolge in materia:
a) di prevenzione, contrasto e riduzione delle cause del disagio e dell’emarginazione sociale, con particolare riferimento alla legge regionale 26 novembre 2003 n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria);
b) di riqualificazione urbana, con particolare riferimento alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela ed uso del territorio); c) di promozione delle forme associative fra i Comuni; 12-1-2007 – Supplemento straordinario n. 4 al B. U. della Regione Calabria – Parti I e II – n. 24 del 30 dicembre 2006 1076

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